Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17941 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1907/2017 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea

Giovanardi del foro di Venezia e dall’avv. Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via di Villa Sacchetti, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto da P.A. per la cassazione della sentenza n. 742/5/16, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto e depositata il 8 giugno 2016;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

letta le sentenza impugnata;

letta la “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” dell’Agenzia delle Entrate datata 8 novembre 2018 ed i documenti ad essa allegati che confermano l’estinzione dell’obbligazione tributaria in carico al ricorrente che ha definito la controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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