Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17940 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10306/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, NICOLA VALENTE, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI dell’1/04/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla (delega avvocato Riccio Alessandro)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello dell’Inps, condannando l’Istituto, a corrispondere, come in primo grado, a M.G., titolare di rendita Inail in relazione ad un evento del 2000, anche l’assegno mensile d’invalidità (L. n. 118 del 1971, art. 13);

Avverso detta sentenza l’Ente propone ricorso per cassazione affidato a un duplice motivo con cui contesta vizi di motivazione e la violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 3 (secondo cui le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno (…) non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè con le prestazioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria). La sentenza d’appello ha ritenuto, infatti, che la L. n. 407 del 1990, art. 3, deve essere interpretato nel senso che il divieto di poter beneficiare di due o più distinti trattamenti previdenziali e/o assistenziali, riguarda il caso di un’unica causa invalidante e non si estende al caso in cui le prestazioni INAIL ed INPS traggono origine da eventi del tutto diversi tra loro per cui le prestazioni sono legittimate dalla loro differente funzione;

Il M. è rimasto intimato;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè costituisce principio condiviso da questa Corte, da cui non v’è motivo per discostarsi, quello secondo cui il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni assistenziali, vietato in linea generale dalla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, è consentito in base alla deroga apportata dalla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 bis, introdotto dalla L. n. 412 del 1991, art. 12 limitatamente ai casi di attribuzione assistenziale in favore degli invalidi civili totali già erogata alla data del 1 gennaio 92, (v.

Cass. n. 7671 del 2007, n. 9537/97; 4131/02; 10308/02 e 15895/02, che ha escluso dubbi di costituzionalità), mentre nella specie si tratta di assegno di invalidità;

Si osserva che in tali casi, ai sensi della medesima disposizione, è data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. L’opzione, ai sensi del comma 2, è regolata dal D.M. del Ministero del Lavoro, e cioè dal D.M. 30 ottobre 1992.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Cagliari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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