Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17940 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., B.E. e R.U., elettivamente

domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso l’avv. Sergio

Fidenzio, rappresentati e difesi dall’avv. Savio Carlo giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 37/05/07, depositata il 2 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. B.F., B.E. e R.U. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 37/05/07, depositata il 2 ottobre 2007, con la quale, rigettando gli appelli riuniti dei contribuenti, e’ stata confermata la legittimita’ delle cartelle di pagamento ad essi notificate per IRPEF dell’anno 1991.

L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Saluzzo, non si e’ costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile, poiche’ l’unico motivo proposto, relativo a violazione di legge, e’ del tutto privo del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., che non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria i ricorrenti.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, poiche’, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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