Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17940 del 24/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 17940 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 1415-2012 proposto da:
GOMMAR S.P.A. 002248660433, in persona
del legale
rappresentante pro Lempore, elettivamente
domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo
studio
dell’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentata e
difesa
dall’avvocato FERRARI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
2013
contro
1531
LUCIANI LEONARDO;
–
avverso la sentenza
r.
intimato
–
790/2011 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 24/07/2013
di ANCONA, depositata il 12/10/2011 r.g.n. 689/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2C13 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
estinzione per rinuncia. ,
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
RG 1415-12
IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda di Luciani Leonardo, proposta nei confronti della società
licenziamento collettivo intimatogli in data 17 giugno 2005 nell’ambito della
procedura attivata per trenta dipendenti.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale
nella comunicazione,
ex art. 4 comma 9 0 della legge n. 223 del 1991, non erano
sufficientemente specificati i dati necessari per consentire, anche al
lavoratore, di verificare le modalità di applicazione dei criteri convenuti
“non essendosi provveduto alla comunicazione dei dati a tal fine rilevanti
rispetto a tutti i dipendenti in eccedenza rispetto a quelli da licenziare,
nemmeno con riferimento ai settori interessati”.
Avverso questa sentenza la società Gommar ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
Successivamente parte ricorrente
deposita dichiarazione, ai sensi dell’art.
390, secondo comma, cpc, con la quale
rinuncia al ricorso nei confronti della
parte intimata.
Il processo deve essers pertanto/ dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cpc.
Nulla deve disporsi per le spese non avendo parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
1
Gommar, di cui era dipendente, avente ad oggetto l’impugnativa del
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013
Il Presidente