Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17940 del 24/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 17940 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 1415-2012 proposto da:
GOMMAR S.P.A. 002248660433, in persona

del legale

rappresentante pro Lempore, elettivamente

domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo

studio

dell’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentata e

difesa

dall’avvocato FERRARI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

2013
contro

1531

LUCIANI LEONARDO;

avverso la sentenza

r.

intimato

790/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 24/07/2013

di ANCONA, depositata il 12/10/2011 r.g.n. 689/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2C13 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

estinzione per rinuncia. ,

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:

RG 1415-12

IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda di Luciani Leonardo, proposta nei confronti della società

licenziamento collettivo intimatogli in data 17 giugno 2005 nell’ambito della
procedura attivata per trenta dipendenti.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale
nella comunicazione,

ex art. 4 comma 9 0 della legge n. 223 del 1991, non erano

sufficientemente specificati i dati necessari per consentire, anche al
lavoratore, di verificare le modalità di applicazione dei criteri convenuti
“non essendosi provveduto alla comunicazione dei dati a tal fine rilevanti
rispetto a tutti i dipendenti in eccedenza rispetto a quelli da licenziare,
nemmeno con riferimento ai settori interessati”.
Avverso questa sentenza la società Gommar ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
Successivamente parte ricorrente

deposita dichiarazione, ai sensi dell’art.

390, secondo comma, cpc, con la quale

rinuncia al ricorso nei confronti della

parte intimata.
Il processo deve essers pertanto/ dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cpc.
Nulla deve disporsi per le spese non avendo parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

1

Gommar, di cui era dipendente, avente ad oggetto l’impugnativa del

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA