Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17940 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10271/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio degli Avvocati SERGIO SPARTI, VINCENZO SPARTI, ROBERTO

SPARTI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FARMACIA INGLESE DI M.A.P. & C. SAS, in persona

del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FOSSO DI FIORANELLO 46, presso lo studio dell’Avvocato

VITO GASPARE GANCI, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato CORINNA CARANNANTE, giusta procura in calce alla

memoria;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.C. ha proposto ricorso per regolamento avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., del Tribunale di Palermo, esponendo che: – con ricorso del 16.4.2010, aveva convenuto in giudizio la Farmacia Inglese di M.A.P. & C.. s.a.s. per la declaratoria di nullità/invalidità del licenziamento orale intimatole in data 11.10.2012; – all’ordinanza di rigetto emessa in fase sommaria aveva fatto seguito l’opposizione ed il giudizio relativo era ancora pendente; – successivamente essa ricorrente aveva adito il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, per rivendicare somme a vario titolo (TFR, differenze retributive, contributi previdenziali, indennità varie, etc.) nei confronti del datore di lavoro); – su richiesta di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c., formulata dalla Farmacia Inglese, il G.L. sospendeva il procedimento avente ad oggetto le differenze retributive e le altre indennità in ragione della ritenuta pregiudizialità del giudizio impugnatorio del licenziamento. Sostiene la ricorrente che tale provvedimento debba essere annullato in quanto, secondo orientamento pacifico della S.C., l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ha carattere eccezionale, essendo la stessa limitata al caso di pregiudizialità tecnico – giuridica e che l’utilizzo di tale potere al di fuori dei casi tassativi contrasti con i canoni di ragionevolezza e di durata ragionevole del giudizio (artt. 3 e 111 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Rileva che nel caso esaminato l’unica domanda idonea a configurare astrattamente una pregiudizialità è quella relativa alla richiesta dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso del licenziamento (essendo sub iudice la questione controversa se abbia avuto luogo un licenziamento o piuttosto si siano verificate dimissione della lavoratrice) ed afferma che in relazione a tale domanda è stata effettuata rinuncia, accettata della controparte, a prescindere dall’applicabilità all’ipotesi in considerazione dell’art. 336 c.p.c.. Si è costituita la Farmacia Inglese s.a.s., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dello stesso da parte di un avvocato iscritto nell’apposito Albo speciale di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 33, contenente l’elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Suprema Corte ex art. 365 c.p.c.. Rileva che il ricorso notificato in data 24.3.2015 a mezzo PEC è sottoscritto digitalmente esclusivamente dall’avv. Vincenzo Sparti, che non risulta essere iscritto all’albo speciale suddetto e che, in ipotesi di pluralità di difensori, pur non essendo necessario che l’atto sia sottoscritto da tutti, è necessario che la sottoscrizione sia apposta da difensore iscritto nell’apposito albo, cosa non verificatasi nel caso di specie. Nel merito insiste per il rigetto dell’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la disposta sospensione. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni nel senso della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, per mancanza di valida sottoscrizione da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2. Tanto premesso, va rilevato che effettivamente, a fronte di procura speciale conferita, in calce al ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c., agli avv. Roberto, Sergio e Vincenzo Sparti, la firma apposta dal difensore ai fini dell’autenticazione della procura speciale, che vale anche quale sottoscrizione del ricorso (cfr. Cass. 1.8.2013 n. 18491, Cass. 12.4.2009 n. 7551, Cass. 14.1.2004 n. 355), appartiene al solo avv. Vincenzo Sparti. Ciò non determina, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per effetto della mancata sottoscrizione di un avvocato iscritto nell’albo speciale munito dello ius postulandi innanzi questa Corte regolatrice. E’, invero, pacifico – stante la chiarissima previsione dell’art. 47 c.p.c. – che l’istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, che anzi la procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita tout court il difensore ad attivare la predetta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’art. 83 c.p.c., u.c., la norma speciale di cui all’art. 47 c.p.c., comma 1 (confr., tra le altre, Cass. 5.11.2013 n. 24740, Cass. 19 marzo 2012, n. 4345, Cass. 16.3.2007 n. 6278, Cass. 7.5.2004 n. 8755, Cass. 13.3.1998 n. 2751). Non rileva pertanto l’avvenuta certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell’autografia della sottoscrizione della parte ricorrente apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata in calce al ricorso per cassazione. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza che ha disposto la sospensione del processo. A norma dell’art. 295 c.p.c. “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La sospensione necessaria del processo può essere disposta, allora, quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato; e ciò in quanto l’istituto mira a prevenire l’ipotesi di un conflitto tra giudicati sulla medesima questione (cfr. in termini, tra le tante, Cass. 9 dicembre 2011 n. 26469, Cass. 21 dicembre 2011 n. 27932, Cass. 30 novembre 2012 n. 21396, Cass. 16 maggio 2013 n. 11891, Cass. 9 gennaio 2014 n. 301, Cass. 22 maggio 2014 n. 11336). Tanto premesso, rileva il Collegio che nella specie non può ritenersi che nel giudizio relativo all’impugnativa del licenziamento debba essere decisa una questione pregiudiziale, intesa nel senso indicato, idonea a condizionare l’esito del giudizio instaurato per il riconoscimento delle pretese retributive e di altri emolumenti ed indennità maturati nel corso del rapporto lavorativo della M.. Ed invero, per quanto detto, la dipendenza idonea a giustificare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ricorre soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico di altra decisione, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In definitiva non sussistono le condizioni che giustificano la sospensione adottata che quindi deve essere annullata. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato. Quanto alle spese del regolamento, queste vanno rimesse al Tribunale di Palermo, dinanzi al quale la causa proseguirà previa riassunzione nel termine di legge. Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione dell’accoglimento dell’impugnazione, la non sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato che è collegato al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti avanti al Tribunale di Palermo che provvederà anche sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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