Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1794 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33634-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati

PIETRO GIORGIO CICERONE, MARCO TULLIO CICERONE;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO MASTRANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 10/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. i coniugi R.A. e P.A., in sede di separazione, concludevano un accordo con cui si impegnavano, fra l’altro, “a cedere la nuda proprietà della casa coniugale sita in (OMISSIS) di proprietà di entrambi in favore dei figli V. e F.”;

la P., inoltre, si impegnava “a cedere la sua quota di usufrutto della suddetta casa in favore del marito contestualmente all’atto di dona5zione in favore dei figli”, mentre il R. avrebbe corrisposto, alla stipula dell’atto notarile, la somma di Euro 30.0000 a tacitazione di ogni sua rivendicazione di carattere patrimoniale;

2. il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da P.A. nei confronti di R.A., con sentenza n. 1115/2015 accertava il grave inadempimento del convenuto e dichiarava la risoluzione del contratto con cui quest’ultimo aveva assunto l’obbligo di acquistare la quota di usufrutto sulla casa coniugale;

nel contempo il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale con cui il R. aveva domandato che la casa in questione fosse riconosciuta di sua esclusiva proprietà e venisse di conseguenza esclusa dalla comunione dei beni perchè acquistata, ex art. 179 c.c., comma 1, lett. f), con il prezzo del trasferimento di suoi beni personali;

3. a seguito dell’impugnazione del R. la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rilevava l’inammissibilità della domanda di nullità proposta dall’appellante (il quale aveva rappresentato la nullità globale dell’accordo negoziale, stante la stretta connessione tra la promessa di cessione gratuita della nuda proprietà ai figli, nulla per mancanza di forma, e la promessa di cessione tra i coniugi di quota dell’usufrutto), in quanto correlata al tema della connessione tra i negozi non rappresentato in prime cure, dove il convenuto si era limitato a chiedere l’annullamento per vizio del consenso della “clausola regolatrice della vendita della quota di usufrutto”;

la Corte distrettuale inoltre, dopo aver sottolineato che non vi era prova che l’acquisto in assegnazione da cooperativa edilizia fosse avvenuto con i proventi della vendita di un precedente bene personale del R., riteneva che il tenore del rogito di assegnazione attestasse chiaramente che l’immobile entrava in comunione, come confermato dal tenore della promessa di cessione;

in virtù di questi argomenti la Corte territoriale, con sentenza del 10 luglio 2018, rigettava l’appello proposto da R.A.;

4. per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso R.A. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso P.A.;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1 il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e la correlata violazione degli artt. 1419 e 1421 c.c.: la Corte di merito non avrebbe considerato da un lato che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto l’annullamento di entrambe le clausole inserite ai numeri 3 e 5 del verbale di separazione consensuale, dall’altro che la domanda di nullità poteva convertirsi in un’eccezione rilevabile d’ufficio, superando così la preclusione dei nova in appello;

5.2 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’accoglimento dell’eccezione di nullità, invalidando il contratto ab origine, avrebbe dovuto comportare la riforma della statuizione del primo giudice anche rispetto alle spese, con esenzione di alcun onere di tal natura rispetto al giudizio di appello;

6. i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della correlazione logico-giuridica con cui sono stati prospettati dallo stesso ricorrente, sono, entrambi, manifestamente infondati;

6.1 la Corte distrettuale, preso atto della domanda presentatale di accertamento della nullità globale dell’accordo negoziale contenuto nel verbale di separazione, in ragione di una stretta connessione fra promessa di cessione gratuita della nuda proprietà ai figli e promessa di cessione fra i coniugi della quota di usufrutto, ne ha constatato l’inammissibilità, a mente dell’art. 345 c.p.c., in quanto una simile richiesta era correlata a un tema non rappresentato in prime cure, costituito dalla connessione fra i negozi, dato che in primo grado era stata proposta soltanto una domanda di annullamento per vizio del consenso e per di più avente ad oggetto la sola clausola relativa alla vendita della quota di usufrutto;

l’odierno ricorrente rappresenta che la propria richiesta di annullamento investiva, in realtà, tanto la clausola n. 3 che quella n. 5 del verbale di separazione, ma non contesta che la connessione fra le due diverse convenzioni costituisse un tema non esplicitamente rappresentato in precedenza (limitandosi sul punto a sostenere che lo scopo unitario delle diverse disposizioni fosse di tutta evidenza e balzasse subito agli occhi);

ne discende l’infondatezza della prima critica in esame;

il disposto dell’art. 345 c.p.c. preclude alla parte di proporre domande nuove nel giudizio di appello;

la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che costituisca domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’istanza presentata soltanto in grado d’appello, fondata su presupposti di fatto o una situazione giuridica non prospettati davanti al primo giudice e comportante un mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, la quale proponga un tema di indagine e decisione diverso da quello delineato in precedenza e comporti un mutamento dei termini della controversia o un’alterazione del suo oggetto sostanziale, tramite l’introduzione nel processo di circostanze sulle quali non si era in precedenza instaurato il contraddittorio (v. Cass. 18299/2016, Cass. 15506/2015, Cass. 15101/2012);

nel caso di specie l’appellante, nell’invocare la nullità globale dell’accordo, non solo ha introdotto un petitum diverso e più ampio rispetto alla propria precedente domanda di annullamento per vizio del consenso, ma ha anche dedotto una diversa causa petendi, fondata su un collegamento fra negozi che rappresentava un fatto giuridico costitutivo del proprio diritto radicalmente diverso da quanto prospettato ab initio;

una simile pretesa, inserendo nel processo un nuovo tema d’indagine, si pone in chiara violazione del disposto dell’art. 345 c.p.c., come ha correttamente rilevato la Corte di merito;

infatti, è ben vero che, se è inammissibile la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., comma 1, il giudice del gravame, essendo obbligato comunque a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, ha comunque la possibilità di convertire la stessa ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il disposto del medesimo art. 345, comma 2 (v. Cass., Sez. U., 26243/2014);

l’appellante tuttavia, facendo conto su tale possibilità di conversione, non può addurre una nuova circostanza in collegamento agli originari fatti costitutivi della propria domanda al fine di far emergere la nullità rappresentata solo in sede di impugnazione (come nel caso di specie, ove l’appellante, al fine di rappresentare la nullità dell’intera convenzione derivante dalla nullità della singola pattuizione, ha dedotto che le due convenzioni erano fra loro unite in funzione dell’interesse in concreto dalle stesse perseguito): una simile difesa, infatti, sollecita l’accertamento della volontà delle parti in relazione al disegno perseguito con la pattuizione, modifica i fatti costitutivi della originaria domanda e, come tale, costituisce una mutatio libelli inammissibile se proposta per la prima volta in appello ed esula dal potere di rilievo officioso della nullità esercitabile in appello ex art. 345 c.p.c., comma 2;

giova evidenziare, infine, l’irrilevanza di ogni ulteriore questione posta per mezzo della memoria da ultimo depositata, dato che questo strumento processuale è destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. 24007/2017);

6.2 ne discende la manifesta infondatezza del secondo mezzo, dato che la regolazione delle spese ha fatto correttamente seguito alla soccombenza registrata in entrambi i gradi di giudizio;

7. con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 179 c.c., oltre che di un vizio di motivazione sul punto, rispetto all’individuazione del soggetto proprietario della casa: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito, ove avesse compiuto una più attenta lettura dell’atto notarile di assegnazione dell’abitazione coniugale, avrebbe concluso che il trasferimento riguardava il solo R.A. ed era avvenuto a seguito di un pagamento effettuato con denaro di sua esclusiva pertinenza;

8. il motivo è inammissibile;

la Corte di merito, all’esito del vaglio della congerie istruttoria, da un lato ha escluso che l’acquisto in assegnazione da cooperativa fosse avvenuto con i proventi di una precedente vendita di un bene personale del R., dall’altro ha interpretato il tenore del contratto di assegnazione in termini di acquisto in comunione del bene, come confermava il tenore dell’accordo raggiunto in sede di separazione;

il motivo in esame, lungi dal dedurre un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, allega in realtà un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è vizio estraneo all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata – come nel caso di specie – dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017);

il motivo risulta perciò inammissibile, perchè apparentemente deduce una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata – in tesi con lettura non attenta – dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo terzo grado di merito (Cass. 8758/2017);

il ricorso per cassazione, tuttavia, conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e motivazionale (nei limiti ammessi sotto questo profilo), delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., explurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011);

9. in conclusione, in forza delle ragioni in precedenza illustrate, il ricorso va respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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