Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1794 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 246-2009 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 15,

presso lo studio dell’avvocato SPREGA FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONTANARI DANILO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAZZONI 15,

presso lo studio dell’avvocato GORI STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MONTRESOR ROMEO, GIOVANNI MONTRESOR,

giusta mandato e procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2629/2 008 del TRIBUNALE di VERONA del 3.7.08,

depositata il 04/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 19 dicembre 2008 B.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 ottobre 2008 dal Tribunale di Verona, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 2.354,66 intimatogli da F.R., L’intimato ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto, che successivamente indica nell’art. 1175 c.c.. Formula un quesito mediante il quale chiede alla Corte di enunciare il principio secondo cui, in caso di sequestro o confisca penale della cambiale, è escluso il calcolo degli interessi per il periodo in cui perdura il sequestro o la confisca penale.

Un quesito siffatto si rivela assolutamente generico e astratto, in quanto risulta del tutto svincolato dal caso di specie e, soprattutto, dalla motivazione della sentenza impugnata e non da ragione della asserita violazione o falsa applicazione di una norma di diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ai fini dell’art. 366 bis c.p.c. manca un momento di sintesi formulato secondo il criterio sopra enunciato e necessario per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia rispettivamente omessa, insufficiente e contraddittoria; invece si chiede la correzione del periodo di sottoposizione delle cambiali a tutela penale, cioè una verifica di fatto per un eventuale errore di carattere materiale o revocatorio, in ogni caso non suscettibile di sindacato di legittimità.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900.00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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