Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1794 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21478-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4797/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2014 r.g.n. 9723/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 20 maggio – 3 giugno 2014 nr 4797 la Corte d’Appello di Roma, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto rigettava la domanda proposta da P.A. – titolare di un rapporto di collaborazione professionale con la AGENZIA DEL DEMANIO nel periodo 19 gennaio 2006 – 19 maggio 2009, in forza di due contratti di lavoro a progetto- per l’accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.

2. In via pregiudiziale la Corte territoriale respingeva la eccezione di inammissibilità dell’appello della AGENZIA DEL DEMANIO sollevata dall’appellato, osservando che l’amministrazione appellante aveva formulato precise censure ed aveva implicitamente indicato le modifiche proposte attraverso il richiamo alle deposizioni testimoniali ed ai documenti; le conclusioni dell’appello, in termini di rigetto delle domande proposte in primo grado, rendevano chiaro che si chiedeva l’accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro.

3. Nel merito, dalle deposizioni dei testi emergeva che la presenza del P. all’interno degli uffici della AGENZIA DEL DEMANIO non era nè imposta nè controllata dai vertici ma finalizzata alla partecipazione alle riunioni con il gruppo di lavoro, che doveva raccogliere i contributi ed individuare le notizie rilevanti per la pubblicazione sul portale della agenzia. Non era provato che il P. impartisse direttive agli altri componenti del gruppo di lavoro mentre era, di contro, emerso che la responsabilità delle attività del gruppo faceva capo al teste PE..

4.In questo contesto andava valutata la disponibilità da parte del P. di una scrivania e di un telefono all’interno della AGENZIA.

5. Le deposizioni testimoniali erano coerenti nell’escludere che l’appellato avesse l’obbligo di rispettare un orario di lavoro e nell’affermare che egli fosse libero di assentarsi; la mancanza di eterodirezione dei tempi di lavoro trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal P. in sede di interrogatorio in ordine allo svolgimento tra la fine dell’anno 2006 e l’inizio del 2007 di un rapporto di lavoro con RAI con orario – tra le ore 16/18 e le ore 24 tutti i giorni della settimana-parzialmente coincidente con quello allegato nel ricorso di primo grado.

6.Dalla corrispondenza telematica e dai documenti non emergevano elementi probatori a sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro.

7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.A., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso la AGENZIA DEL DEMANIO.

8.La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost..

2.La censura afferisce al rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello della AGENZIA DEL DEMANIO.

3. Il motivo è inammissibile.

4.Invero il principio di specificità del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in ragione della mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n. 7371; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

5. Il ricorrente non ha riprodotto i motivi di appello che denuncia essere inammissibili per mancanza di specificità: in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura.

6. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 132 c.p.c..

7. Ha censurato la sentenza per non avere definito la nozione di subordinazione nè richiamato i relativi indici, così incorrendo anche nella violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 4.

8. Il motivo è infondato.

9.L’obbligo di motivazione del giudice del merito non si estende alla enunciazione del principio di diritto, atteso che, in relazione a una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall’interpretazione ed alla applicazione di norme di diritto la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente le disposizioni, senza il “filtro” rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata.

10. Ed invero, come si argomenta agevolmente dal disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorchè difetti la motivazione o questa sia comunque inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di cassazione ha il potere di sostituirla, integrarla o emendarla (vedi, per tutte, Cass. 4593/2000, 19/2002; Cass., sez. un., 261/2003).

11.Con il terzo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

12.Ha impugnato la sentenza per avere valutato le risultanze istruttorie secondo criteri non coerenti con la natura intellettuale della attività lavorativa e con la particolarità del lavoro giornalistico e per aver fornito una motivazione incongrua.

13.Ha assunto che dalle deposizioni dei testi PE., PA. e F., riportate per stralcio nel presente ricorso, emergevano tanto la eterodirezione che il suo inserimento nell’ambito della organizzazione dalla AGENZIA DEL DEMANIO ed ha lamentato la mancata valorizzazione dei documenti (documenti 3,4, 5, 5 bis e 5 ter, 6, 8bis, 12, 13 e 14).

14. Il motivo, nella parte in cui denuncia il vizio della motivazione, è inammissibile.

15.Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

16. Il ricorrente non individua alcun fatto storico non esaminato dal giudice dell’appello e di rilievo decisivo ma piuttosto – riportando stralci delle dichiarazioni dei testi ed indicando documenti di cui non trascrive il contenuto – chiede a questa Corte un diverso apprezzamento dell’esito dell’istruttoria ed una revisione del giudizio espresso nella sentenza impugnata in ordine alle caratteristiche dell’inserimento del P. nella organizzazione della AGENZIA DEL DEMANIO, che il collegio d’appello ha ritenuto non eccedere il limite del coordinamento con il gruppo di lavoro.

17. In tal modo devolve a questa Corte un non-consentito riesame del merito.

18. Il motivo è parimenti inammissibile nella parte in cui assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deducibile, come motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero, rispettivamente, quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti – art. 115 c.p.c. – ovvero quando valuti le prove secondo un criterio di diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c. (ovvero una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale).

19. Deve essere da ultimo respinta la censura che fa leva sugli indici rivelatori della subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico, in quanto non viene in questa sede in rilievo il lavoro alle dipendenze di una impresa editrice, cui si riferiscono gli arresti di questa Corte richiamati nella esposizione del motivo.

20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

21. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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