Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1794 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13197-2007 proposto da:

CAFFE’ SICILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE N. 2,

presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONE RAFFAELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2 006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/04/2006 r.g.n. 1112/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LEONE RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva in parte la domanda proposta da L. P. avente ad oggetto la condanna della società Caffè Sicilia al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di detta società in qualità di banconista.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva, ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti, di non poter tenere conto della percentuale d’incasso avendo questa carattere aleatorio e variabile.

Avverso questa sentenza ricorre in cassazione la società che articola un’unica censura.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società, deducendo violazione dell’art. 36 Cost. e vizio di motivazione, articola il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Allega la ricorrente che il giudice di appello nel calcolare le differenze retributive, a norma dell’art. 36 Cost., non ha tenuto conto della maggiorazione fissa del 30% corrisposta al lavoratore.

La censura è infondata.

Invero, la società oltre, a non censurare specificamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata secondo la quale non si poteva tenere conto di detta maggiorazione in considerazione del suo carattere aleatorio e variabile – in proposito infatti la società si limita a dedurre un generico errore di diritto -, non indica alcuna fonte di prova, non considerata dal giudice del merito, da cui risulterebbe effettivamente corrisposta tale maggiorazione.

Nè a tal fine è sufficiente il mero richiamo alla CTU che avrebbe accertato, sulla base degli scontrini fiscali l’applicazione sul prezzo della consumazione della maggiorazione del 30″.

Tale richiamo, difatti, non è accompagnato dalla trascrizione nel ricorso, in adempimento del principio di autosufficienza,della relazione del CTU nella parte che interessa.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA