Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1794 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.24/01/2017),  n. 1794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28095/2013 proposto da:

ALPINA SRL, (OMISSIS), C.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI, in virtù di procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLONNA N. 355, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

IURI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Daniele Manca Bitti per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Luigi Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 ottobre 2008, la Alpina S.r.l. e C.R., in proprio e quale legale rappresentante della prima, proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. RAF 5.1-7.8/75319 del 17 settembre 2008, relativa al verbale n. 18/2008, quale sanzione amministrativa per il mancato versamento ovvero per la mancata prestazione di idonea fideiussione per il prelievo supplementare relativamente a sette produttori, per un importo di Euro 184.817,91, sanzione irrogata ai sensi della L. n. 119 del 2003, art. 5, per la violazione di quanto previsto dell’art. 11, commi 1 e 3 del Reg. n. 1788/03, dall’art. 17 del Reg. CE 595/04.

Disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza gravata, si costituiva la Regione Friuli Venezia Giulia, che chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Pordenone con la sentenza del 6 aprile 2010 rigettava l’opposizione ed a seguito di appello proposto agli opponenti, la Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 550 del 6 giugno 2013 rigettava il gravame.

Rilevava la Corte distrettuale che, conformemente alla propria precedente giurisprudenza, doveva ritenersi che il quadro normativo di riferimento in merito alla tematica del prelievo supplementare per le quote latte, era stato innovato dalle previsioni di cui al Reg. CE n. 1788/03, che aveva imposto in maniera obbligatoria agli acquirenti del latte di riscuotere il prelievo supplementare dovuto dai produttori per i quantitativi eccedenti la quota di riferimento individuale, ritenendoli i soggetti più idonei (dodicesimo considerando).

In tal senso si era modificato il precedente regime di cui al Reg. n. 3950/92 (che invece prevedeva come facoltativa la trattenuta del prelievo supplementare da parte di detti soggetti), come peraltro confermato) anche dall’art. 13 del Reg. del 2003 il (Fiale aveva disposto che in caso di inadempimento da parte dell’acquirente, lo Stato membro, fermo restando il diritto di riscuotere il prelievo dal produttore, può applicare le sanzioni all’acquirente inadempiente.

A tale scopo erano state emanate le disposizioni di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, conv. nella L. n. 119 del 2003, che era appunto la norma sulla scorta della quale erano state emesse le ordinanze oggetto di impugnazione.

Quanto al motivo concernente i presupposti del prelievo ed alla sua quantificazione, riteneva che le allegazioni dell’appellante investivano la giustizia del sistema, ma non potevano indurre alla disapplicazione della normativa comunitaria e nazionale.

In merito alla misura della sanzione, osservava la sentenza che la Regione si era attenuata alle indicazioni provenienti dal Ministero competente, le quali non potevano essere disattese, tenuto conto del danno provocato dalle condotte sanzionate e delle conseguenze che si erano ripercosse anche sui contribuenti.

Infine evidenziava la sussistenza della responsabilità solidale tra la società e la persona fisica che ne ha la rappresentanza della L. n. 689 del 1981, ex art. 6.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Trieste hanno proposto ricorso per cassazione la Alpina S.r.l. e C.R. sulla base di otto motivi.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa motivazione con riferimento alla insussistenza del presupposto di fatto per l’irrogazione della sanzione.

Si deduce che dinanzi al giudice di merito si era dedotto che l’ordinanza impugnata aveva trascurato di specificare che i soci dell’Alpina, che erano anche produttori del latte, ed ai quali era stato imputato il prelievo) supplementare, avevano ottenuto dai competenti Tribunali la sospensione della comunicazione di assegnazione dei quantitativi di riferimento e la sospensione delle comunicazioni di attribuzione del prelievo supplementare, con la conseguenza che doveva reputarsi inesistente l’obbligo di versamento.

Quindi non poteva imputarsi all’Alpina l’omessa trattenuta del prelievo supplementare atteso che gli stessi soci non erano debitori di tali somme.

Inoltre erano state del tutto trascurate le censure concernenti la natura facoltativa del prelievo in capo all’acquirente, così come anche la circostanza che la società aveva concordato con i soci una forma di garanzia che assicurava i versamenti da parte di questi ultimi, ai quali erano state imputate le somme a tale titolo dovute, provvedendosi altresì a farsi rilasciare un atto formale di riconoscimento del debito, ritualmente sottoscritto da ogni singolo socio, per tutte le somme eventualmente dovute a titolo di prelievo supplementare.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di pagamento del latte (a 108 giorni), il prelievo sarebbe avvenuto al momento del pagamento) del saldo in favore del socio, come peraltro confermato dalle annotazioni contabili della società.

Il secondo motivo denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell’obbligo di effettuare la trattenuta.

La Corte distrettuale aveva trascurato le conclusioni della giurisprudenza di legittimità che aveva in più occasioni ribadito la facoltatività della trattenuta del prelievo supplementare da parte dell’acquirente, alla luce della corretta interpretazione del Reg. CE n. 3590/92.

La tesi fatta propria dalla sentenza gravata per la quale invece oggi sarebbe vigente una disciplina che rende tale trattenuta obbligatoria contrasta invece con la chiara continuità esistente tra la disciplina già passata al vaglio della Suprema Corte (e prima ancora della Corte di Giustizia), e quella dettata, quanto alle vicende oggetto di causa, dal Reg. n. 1788/03.

Il terzo motivo denunzia l’omessa motivazione “con riferimento alla sussistenza dei provvedimenti cautelari quale preclusione in diritto supposto fatto per l’irrogazione della sanzione”.

Infatti, come dedotto in primo grado, l’Alpina aveva ricevuto dai produttori varie ordinanze pronunciate da diversi Tribunali territorialmente competenti con le quali alla società era stato ordinato di non trattenere ed anzi restituire tutte le somme trattenute ai soci conferenti.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione di legge ed in particolare del Reg. n. 3950/92, art. 2, comma 1, dell’art. 7 del Reg. CE 1392/2001, degli artt. 1, 3, 4 del Reg. CE n. 1788/03, del Reg. CE n. 595/04 e dell’art. 10 Cost..

Si sostiene che, anche a voler accedere alla natura obbligatoria della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare da parte dell’acquirente, era essenziale accertare se l’importo richiesto era corrispondente a quanto effettivamente dovuto.

A tal fine si segnala che l’importo del prelievo supplementare non è pari semplicemente al quantitativo di latte prodotto e/o commercializzato in eccesso da parte di ciascun allevatore rispetto al proprio quantitativo di riferimento individuale, occorrendo tenere conto in realtà del quantitativo di riferimento nazionale (QGG), in relazione al quale vengono fissati i quantitativi individuali.

La normativa comunitaria prevede poi che l’esatta determinazione del quantitativo individuale avvenga solo all’esito dell’eventuale riassegnazione della totalità o di una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati da parte degli altri produttori, come previsto dall’art. 7 del Reg. n. 1392/01 di applicazione delle previsioni di cui al Reg. n. 3590/92, modalità questa confermata anche dalla disciplina sopravvenuta.

Anche il successivo Reg. n. 595/04 ha seguito tale schema procedimentale con la conseguenza che è illegittima la pretesa della Regione di riscuotere le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, in assenza di una definitiva determinazione della quota di riferimento individuale, destinata, come visto, ad essere influenzata anche dalle eventuali procedure di riassegnazione delle quote inutilizzate.

Il quinto motivo di ricorso denunzia l’omessa motivazione circa la contestazione della violazione della L. n. 46 del 1995, art. 2, comma 1, a seguito degli interventi della sentenza della Corte Costituzionale n. 529/1995, con la conseguente violazione dell’art. 4 del Reg. n. 3950/92 e dell’art. 6 del Reg. n. 1788/03.

Infatti, è stata omessa ogni valutazione sul motivo di ricorso con il quale si intendeva far valere la illegittimità della determinazione della quota di riferimento con il taglio di parte della quota B, senza il rispetto delle prescrizioni dettate dalla detta decisione della Consulta, la quale ha imposto, per le ipotesi di riduzione delle quote individuali, il previo parere delle Regioni.

Il sesto motivo lamenta l’omessa valutazione circa la violazione del Reg. n. 3950/92 e del Reg. n. 1788/03 e del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 40, n. 3, comma 2 del Trattato CE la violazione dell’art. 11, comma 3 del Reg. n. 1392/01.

Infatti risulta mancante ogni valutazione in ordine alla contestazione contenuta nel ricorso originario, in quanto era stato posto il prelievo supplementare solo a carico di alcuni produttori, lasciando impregiudicati altri produttori che si trovavano in condizioni analoghe ai primi.

A tal fine si richiamano una serie di atti, ed in particolare i risultati delle indagini compiute dalla Commissione istituita con D.P.C.M. n. 30/203, al fine di accertare la coerenza delle produzioni commercializzate del latte e dei prodotti lattieri, dalle quali emergeva un sistema connotato da inaffidabilità, attesa anche l’esistenza di quote individuali solo cartacce.

Altri documenti, frutto sempre di indagini operate nel settore, avevano documentato le numerose scorrettezze degli Operatori del mercato della produzione del latte.

Il settimo motivo denunzia omessa motivazione con riferimento alla violazione della L. n. 71 del 2005, art. 2, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 22 del 2005, con la conseguente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 16.

Infatti la legge del 2005 ha determinato per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, una sanzione commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto e comunque non inferiore ad Euro 1000,00 e non superiore ad Euro 100.000,00, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare.

Rilevano i ricorrenti che la Regione aveva impedito alla ricorrente di avvalersi della facoltà di pagare la sanzione nella misura pari al doppio del minimo edittale, non indicando alla società l’esistenza di tale facoltà, ma addirittura escludendo che la stessa potesse avere efficacia liberatoria.

In ogni caso la sanzione risulta irrogata in misura del tutto sproporzionata.

Infine l’ottavo motivo di ricorso lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla violazione del principio costituzionale di ragionevolezza, nella parte in cui, pur essendo esclusivamente responsabile del mancato versamento del prelievo supplementare l’acquirente e quindi la società, aveva sanzionato il C. quale persona fisica.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta essere stata pubblicata in data 6 giugno 2013, e quindi in data successiva all’entrata in vigore della riforma della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, il cui attuale testo prevede che possa dedursi il vizio della decisione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, rendendo quindi evidente la inammissibilità dei motivi di ricorso con i quali si denunzia l’omessa ovvero insufficiente motivazione facendo riferimento ancora alla previgente formulazione della norma in esame.

Inoltre, anche laddove apparentemente le censure appaiono denunziare l’omessa valutazione di determinate circostanze, in disparte la genericità delle deduzioni, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della motivazione, manca qualsivoglia specifico riferimento al carattere della decisività che invece è presupposto imprescindibile per la denunzia del vizio ai sensi del novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A tal fine si è infatti ribadito Cassazione civile, sez. un., n. 8053/2014, cit. che la parte ricorrente ai fini dell’ammissibilità del ricorso dovrà indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, occorrendo altresì ricordare che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, di guisa che, non può di per sè giustificare la deduzione del vizio in oggetto la semplice affermazione per la quale, pur addivenendosi alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto addebitato ai ricorrenti (omesso versamento del prelievo supplementare) non siano stati ritenuti determinanti alcuni elementi probatori, asseritamente di carattere documentale, che avrebbero dovuto escludere la sussistenza della violazione.

3. Poste tali indispensabili premesse, e passando alla disamina dei singoli motivi, non può che rilevarsene comunque l’infondatezza.

4. In merito al primo motivo, e ribadita la sua non corrispondenza al paradigma normativo di cui al novellato art. 360 c.p.c., si rileva che anche laddove voglia intendersi che si sia intesa denunziare l’omessa disamina del fatto rappresentato dalla sospensione delle comunicazioni di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, il motivo si prospetta inammissibile, non avendo la parte puntualmente allegato come e quando tale fatto sia stato dedotto all’interno del processo, essendosi genericamente fatto riferimento al primo motivo di ricorso in opposizione (di cui la parte non riporta lo specifico contenuto) e senza altresì chiarire se ed in che termini sia stato esaminato dal giudice di primo grado, onde verificare se la sua eventuale riproposizione in grado di appello sia avvenuta nelle forme consentite dal codice di rito.

In ogni caso il motivo in parte qua è privo del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, proprio perchè non riproduce il contenuto dei provvedimenti giudiziali che, a detta dei ricorrenti, avrebbero sospeso la comunicazione delle quote di riferimento individuali (e di riflesso l’obbligo del prelievo) supplementare), limitandosi ad indicare i numeri di alcune ordinanze che peraltro recano date (tra il 1999 ed il 2002) che non garantiscono la loro certa riferibilità anche all’annualità per la quale sono state adottate le ordinanze opposte.

Nello stesso motivo poi si anticipa la questione che è anche oggetto dei successivi motivi di ricorso, concernente la pretesa obbligatorietà in capo all’acquirente della trattenuta e del versamento) del prelievo supplementare dovuto dal produttore, facendosi richiamo) alla giurisprudenza anche di questa Corte che, in relazione alle previsioni di cui al previgente Reg. CE n. 3950/92, aveva ritenuto che la corretta esegesi, quale ricavabile dalla lettura offerta dalla Corte di Giustizia, fosse nel senso della facoltatività della trattenuta (così ex multis Cass. S.U. n. 26435/2006).

Reputa il Collegio che non possa che aderirsi alla conclusione alla quale è pervenuto il giudice di merito nella sentenza impugnata circa la portata innovativa delle previsioni di cui al Reg. CE n. 1788/03 dovendosi effettivamente ritenere che la scelta del legislatore comunitario sia stata nel senso di trasformare quella che in passato era una mera facoltà, in un vero e proprio obbligo per l’acquirente.

In tal senso depone come argomento dirimente sul piano interpretativo il dodicesimo considerando del regolamento n. 1788, il quale per l’appunto prevede clic: “Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione…..

E’ manifesta la volontà del legislatore comunitario di imporre un vero e proprio obbligo) all’acquirente, in quanto soggetto ritenuto più idoneo ad assicurare l’immediata riscossione del prelievo, e tale volontà trova poi riscontro nel successivo art. 11, ove al primo comma si dispone che: “Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23, paragrafo 2, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato”, nonchè nell’art. 13, comma 3 che prevede che: “Se l’acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo a norma dell’art. 11, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente”.

La possibilità di sanzionare l’acquirente inadempiente ad opera dello Stato membro, della quale, come si dirà, si è avvalso lo Stato italiano, appare chiaramente ricollegata, anche dal punto di vista lessicale, alla violazione di quello che è un vero e proprio obbligo (obbligo ribadito anche dalla successiva previsione di cui all’art. 81 del Reg. n. 1264/07, che ha abrogato, ma con effetti per ammaina successive a quelle oggetto di causa, il Reg. n. 1788/03).

In attuazione quindi delle previsioni di cui al Reg. n. 1788/03, la cui conformità ai principi comunitari è stata ampiamente ribadita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. 1, 14/05/2009, n. 34, la quale dando contezza anche della piana compatibilità con le regole dei Trattati del sistema del prelievo supplementare, ha affermato che, alla luce del principio di proporzionalità, non si rende manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento, è stato poi emanato dall’Italia il D.L. n. 49 del 2003 (conv. nella L. n. 119 del 2003), il cui art. 5, comma 5, prevede la fattispecie sanzionatoria oggetto di causa, completandosi in tal modo il sistema nazionale volto a dare piena attuazione all’obbligo previsto dalla normativa comunitaria.

Quanto, infine alla deduzione secondo la quale la società ricorrente avrebbe offerto un’adeguata garanzia, in forma diversa da quella prevista dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 6 (a mente del quale l’acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all’AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta, secondo le formalità previste nel decreto di cui all’art. 1, comma 7 della stessa legge), vale richiamare quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 24329/2011, nella quale, oltre ad evidenziarsi l’irrilevanza ai fini del pagamento del prelievo supplementare, della scadenza del termine previsto per il pagamento del prezzo del latte al produttore, si è esclusa la possibilità di far riferimento a modalità di garanzia quali quelle dedotte dai ricorrenti.

Infatti, in motivazione si è specificato che poichè l’obbligo di legge impone di procedere alla trattenuta sull’importo del latte conferito o alla costituzione di una fideiussione idonea ed adeguata ad al conseguente assolvimento dell’obbligo di versamento del prelievo nel termine perentorio fissato dalla legge, non poteva acre alcuna rilevanza ed efficacia la mera contabilizzazione della trattenuta attraverso l’iscrizione nelle voci a passivo, ovvero, e tornando al caso in esame, il rilascio di una dichiarazione ricognitiva del debito da parte del produttore.

5. Le considerazioni che precedono, quanto alla natura obbligatoria della trattenuta e del versamento da parte dell’acquirente, danno altresì contezza, anche a voler superare il profilo di inammissibilità del secondo motivo, dell’infondatezza di quest’ultimo, anche ove si ritenga che miri comunque a contestare un vizio di violazione di legge, e ciò sebbene la rubrica faccia evidentemente riferimento al difetto di motivazione.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, e sempre a voler superare la non corrispondenza del medesimo al paradigma normativo del novellato art. 360 c.p.c., deve ritenersi che sia affetto, così come il primo dalla evidente carenza del requisito di specificità di cui al primo motivo, posto che non risulta dettagliatamente indicato quando e come la deduzione relativa alla notifica da parte dei produttori di provvedimenti giudiziari inibitori dell’obbligo di procedere alla trattenuta, sia stata introdotta nel corso del giudizio, non avendo parte ricorrente nemmeno provveduto a trascrivere il contenuto di tali provvedimenti onde verificare se facciano riferimento proprio ai produttori cui si riferisce l’omesso versamento) del prelievo supplementare in questa sede sanzionato (manca altresì la trascrizione degli elementi della contestazione che permettano di stabilire in relazione a quali produttori l’acquisto di quantitativi eccedenti non sia stato accompagnato dalla trattenuta e dal versamento obbligatori).

7. Quanto al quarto motivo, con il quale la denunzia di violazione di legge investe la stessa possibilità di determinare con certezza l’importo del prelievo supplementare, sul presupposto che la quota di riferimento individuale sarebbe sempre suscettibile di essere corretta, alla luce del meccanismo di riassegnazione delle quote individuali non utilizzate, la tesi dei ricorrenti, ove portata alle sue conseguenze estreme determinerebbe la paralisi dello stesso sistema designato dal legislatore comunitario, che viceversa si fonda sulla necessità di procedere all’immediato versamento del prelievo supplementare, sulla base della quota di riferimento individuale assegnata all’inizio del periodo di riferimento, potendosi ex post, e per l’ipotesi di riassegnazione di quote inutilizzate, riassicurare l’equilibrio delle prestazioni nei confronti dei vari produttori mediante il ricorso a restituzioni (ovvero a compensazioni) delle somme prelevate, e poi risultate, non dovute.

A anche su tale questione reputa il Collegio di dover dare continuità a quanto stabilito da Cass. n. 24329/2011 cit., la quale ha chiarito che l’obbligo per l’acquirente di latte di operare la trattenuta sul corrispettivo per le partite costituenti eccedenza rispetto alla quota assegnata al produttore-venditore, nella qualità assimilabile a quella di un sostituto di imposta, ha la finalità di garantire il versamento del superprelievo nell’importo dovuto e nei tempi previsti dalle norme comunitarie, allorchè in sede di consuntivo il suddetto prelievo supplementare risulti effettivamente dovuto all’esito di tutti i conguagli e compensazioni. A tal fine, si giustifica l’esistenza di una sanzione amministrativa per il sol fatto di aver omesso l’accantonamento nella percentuale prevista sul corrispettivo di fornitine di latte che risultino “a priori” eccedentarie rispetto alla quota. La possibilità che i conteggi successivi della produzione su scala nazionale e le eventuali compensazioni portino ad escludere la debenza del prelievo, non può incidere, come invece sostenuto dai ricorrenti, sull’illecito amministrativo) consumatosi antecedentemente, quando è venuta meno la garanzia pretesa dallo Stato.

Inoltre la conformità ai principi comunitari di certezza del diritto e legittimo affidamento, del sistema del prelievo supplementare quote latte, quale ricavabile dalle previsioni di cui al Reg. CE n. 3950 del 1992, che è rimasto in massima parte immutato anche nel successivo Reg. n. 1788/03, fatta eccezione per la trasformazione in obbligo di quella che prima era una facoltà per l’acquirente, è già stata affermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 25 marzo 2004 cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00; Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I-2943. In tale occasione nel precisare che il regime di prelievo mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera, iscrivendosi dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest’ultima, ha specificamente affermato che le previsioni in esame non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad olmi produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata, ma senza però che tale possibilità impedisca l’immediata operatività del prelievo per i quantitativi eccedenti le quote individuali inizialmente assegnate, ben potendosi procedere al riequilibrio mediante eventuali successive restituzioni in favore di chi abbia versato somme in eccesso, sulla base delle quote modificate ex post.

8. Il quinto motivo, oltre a presentare la già rilevata causa di inammissibilità per mancata rispondenza ai requisiti di cui alla novellina previsione dell’art. 360 c.p.c., si palesa inammissibile anche per altre ragioni.

In primo luogo, si deduce che la questione relativa alla illegittima decurtazione della quota di riferimento individuale, per l’avvenuto taglio della quota B, in assenza di parere delle competenti Regioni, avrebbe costituito oggetto di uno specifico motivo di ricorso.

Tuttavia il ricorso omette di riportare con precisione il contenuto di tale motivo, nè si deduce se tale motivo sia stato o meno esaminato dal giudice di prime cure, e se sia stato o meno riproposto anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c., come motivo di appello, palesandosi quindi l’incompletezza e la carenza del ricorso in esame.

Inoltre, se a quanto è dato rilevare dalla stringata ed incompleta prospettazione della parte, si lamenta un’omessa pronuncia del giudice di merito, valga il richiamo a quanto affermato da Cass. S.U. n. 17931/2013, laddove si è chiaramente affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, dia parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

A ciò aggiungasi che il motivo difetta di autosufficienza anche laddove, pur facendo riferimento ad una comunicazione della quota individuale, dalla quale sarebbe dato evincere il taglio di parte della quota B, omette di riprodurne il contenuto, impedendo quindi il riscontro della fondatezza della deduzione, mancando qualsivoglia prova circa il fatto che la quota in esame sia stata tagliata e con modalità in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 529 del 1995.

9. Analoghe considerazioni valgono quanto al sesto motivo di ricorso, nel quale parimenti si prospetta la mancata decisione da parte dei giudici di merito di un motivo di ricorso in opposizione concernente la pretesa violazione del principio di parità di trattamento.

In ogni caso le deduzioni, oltre a fondarsi su documenti di carattere assolutamente generale, e che non investono specificamente la posizione dei produttori dai quali ha acquistato la ricorrente (indagini e verifiche in merito alla complessiva correttezza e regolarità del settore caseario-lattiero), documenti per i quali non risulta indicato se e quando siano stati introdotti nelle fasi di merito, assumono in maniera del tutto generica il trattamento) deteriore subito dai produttori dai quali la ricorrente ha acquistato il latte, rispetto) ad altri nemmeno) individuati produttori che verserebbero nella stessa condizione dei primi.

A tal proposito quindi non può che condividersi la valutazione del giudice di merito, secondo cui trattasi di doglianze che mirano nel complesso a denunciare l’ingiustizia del sistema in chiave politica e dal punto di vista della generale politica di settore, ma che non possono in ogni caso portare a disapplicare la normativa nazionale e comunitaria.

10. Infine del pari infondati, una volta ribadita la inammissibilità della deduzione degli stessi quali vizi di motivazione sulla base di una formulazione normativa ormai abrogata, risultano il settimo e l’ottavo motivo di ricorso con i quali si contesta, da un lato la corretta determinazione della misura della sanzione, e dall’altro la possibilità di estendere la sanzione al C. in proprio.

10.1 Quanto al settimo, lo stesso presenta a ben vedere due distinte doglianze, la prima delle quali concerne la pretesa violazione della L. n. 689 del 1981, art. 16, in quanto non sarebbe stato consentito ai ricorrenti di potersi avvalere, nel termine prescritto, della possibilità di estinguere l’illecito con il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione, atteso che la Regione resistente avrebbe escluso tale possibilità, ed avrebbe altresì omesso di comunicare la facoltà di pagamento in misura ridotta e con idoneità liberatoria.

La deduzione è del tutto priva di fondamento.

Ed, invero costituisce orientamento assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte quello per il quale (cfr. Cass. n. 2058/1992) la L. 24 novembre 1981, n. 689, pur attribuendo all’autore della violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione del rapporto, non impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo, pertanto, quest’ultima oggetto) di una mera facoltà e non di un obbligo dell’organo accertatore (conf. Cass. n. 7840/1999). Peraltro (cfr. Cass. n. 11139/1994) il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, deve essere osservato a prescindere dal fatto che la contestazione della violazione non contenga l’avvertimento della facoltà di avvalersi di tale beneficio, anche quando l’amministrazione contesti l’ammissibilità di tale pagamento o si rifiuti di riceverlo, in quanto tale pagamento integra un diritto soggettivo dell’interessato che non lascia spazio a discrezionalità dell’amministrazione. Tuttavia, la mancata indicazione nel verbale di accertamento della violazione – dalla cui notifica decorre il termine ex art. 16 cit. – Presso il quale il pagamento in misura ridotta va effettuato comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del termine sino al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’ufficio amministrativo destinatario del pagamento, il che avviene, al più tardi, per effetto dell’ordinanza che, applicando la sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento presso un determinato ufficio (conf. Cass. n. 6930/1997; Cass. n. 20710/2006).

Ne consegue che, non avendo comunque i ricorrenti provveduto al versamento in misura ridotta della sanzione nel termine di legge, non possono invocare gli effetti della previsione di cui al citato art. 16.

Con la seconda doglianza si lamenta invece che la sanzione sarebbe stata determinata in ogni caso in misura sproporzionata, e cioè in misura pari all’importo del prelievo supplementare non versato.

A tal fine deve ricordarsi che secondo la altrettanto costante giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 9255/2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (conf. Cass. n. 2406/2016).

Orbene trattasi di precedenti che si riferiscono a ricorsi proposti nella vigenza della vecchia previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e che a maggior ragione conservano validità alla luce del più restrittivo tenore della novella, emergendo nel caso di specie che la sanzione risulta rispettare i limiti edittali, ed avendo la sentenza gravata ritenuto la misura della stessa congrua in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti ed alla idoneità degli stessi a produrre un pregiudizio rilevante sulla collettività.

10.2 Quanto infine all’ottavo motivo, con il duale si contesta che la sanzione sia stata applicata al C. in proprio, le tesi dei ricorrenti non si confrontano con la regola (cfr. Cass. n. 11643/2010) secondo cui in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell’illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull’autore medesimo e non sull’ente rappresentato che è solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (conf. Cass. 13/2/2004 n. 2836; Cass. 9/4/2002 n. 5061; Cass. 16/3/2001 n. 3838).

E’ quindi insita nella stessa natura delle sanzioni amministrative che la responsabilità debba sempre far capo alla persona fisica autrice dell’illecito (cfr. Cass. n. 9880/2006, a mente della quale l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto) la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo O rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 della legge citata), senza che su tale conclusione porosa in alcun modo incidere la circostanza che la sanzione miri altresì ad assicurare il rispetto di principi di derivazione comunitaria.

11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso in favore della controparte delle spese del presente giudizio, come da dispositivo che segue.

12. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso in favore della Regione Friuli Venezia Giulia delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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