Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17939 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7645/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, NICOLA VALENTE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 232, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN
ARTALE, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL NOCE Mario giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 466/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
26/03/09, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato D’Aloisio Carla, (delega avv. Riccio Alessandro),
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che si riporta
alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di S.V. alla trasformazione, della pensione di invalidità di cui alla legge del 1939, in pensione di vecchiaia, non già dal compimento dell’età pensionabile, ma dalla data di presentazione della domanda, ossia dal 26.4.2007.
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre la parte privata resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
E’ infatti fondato il primo motivo, con cui si afferma che il diritto alla pensione di vecchiaia doveva essere riconosciuto, non già dalla data della domanda, ma dal primo giorno del mese ad essa successivo (Cass. 15205/2009).
Con gli altri motivi si lamenta che non sia stato esaminato la parte del ricorso in appello con cui si era censurata la sentenza di primo grado per extra petizione, avendo d’ufficio, e senza contraddittorio tra le parti, affermato che la pensione di vecchiaia così riconosciuta non poteva essere di misura inferiore a quella della pensione di invalidità goduta in precedenza.
Anche queste censure sono fondate, giacchè la sentenza della Corte ha implicitamente rigettato il motivo d’appello relativo alla irriducibilità del trattamento, così ponendosi in contrasto, come l’Istituto sostiene con le altre censure, con l’orientamento consolidato di legittimità (tra le tante Cass. 18580/2008).
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011