Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17939 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, via delle

Montagne Rocciose n. 69, presso l’avv. Antonio Donatone,

rappresentato e difeso dall’avv. Gerardi Domenico, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 17/11/08, depositata il 14 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 17/11/08, depositata il 14 luglio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi, nei confronti del contribuente, per IVA, IRPEF ed IRAP relative agli anni 1998 e 1999.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione, appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, indicazione prescritta, per il vizio denunciato, dalla norma citata, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. un., n. 16528 del 2008 e Cass. n. 4556 del 2009) (e ciò a prescindere dal rilievo che il motivo di ricorso sembra in realtà censurare il vizio di motivazione della sentenza su una questione di diritto, con conseguente inammissibilità del motivo stesso, in ragione del potere correttivo della motivazione spettante a questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4: ex plurimis, Cass., Sez. un., n. 28054 del 2008).

3. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, appare inammissibile, poichè privo della formulazione del quesito di diritto prescritto dal citato art. 366 bis, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6100,00, di cui Euro 6000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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