Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17939 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17476 – 2015 R.G. proposto da:

S.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via di Porta Pinciana, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Fabrizio Imbardelli, che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Giovanni Giovannelli, ed all’avvocato

Alessandro Pasquini, lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.M. s.a.s. di M.M. & C., (già “Montivest” s.r.l.) –

c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo di posta

elettronica certificata, in Fucecchio, alla via Giotto, nn. 11/13,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Casella che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 773 –

9/27.4.2015;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

febbraio 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Fabrizio Imbardelli per il ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto in 29.3.2004 S.A. citava a comparire innanzi al Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, la “M.G.M. s.a.s. di M.M. & C.” (già “Montivest” s.r.l.).

Esponeva che si era reso cessionario, con scrittura non autenticata in data 30.12.1999, del credito, di Euro 77.468,53, vantato dalla “Hotel Augustus” s.r.l. nei confronti dell’accomandita convenuta; che la cessione si era perfezionata nei confronti della debitrice ceduta in data 5.1.2000, allorchè la scrittura le era stata notificata.

Chiedeva condannarsi la convenuta s.a.s. al pagamento della somma di Euro 77.468,53 con gli interessi e con il favore delle spese.

1.1. Si costituiva la “M.G.M. s.a.s. di M.M. & C.”.

Instava – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. Con sentenza n. 123/2008 il tribunale rigettava la domanda.

2. Proponeva appello S.A..

Resisteva la “M.G.M.” s.a.s.

2.1. Con sentenza n. 773 – 9/27.4.2015 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che a fronte della contestazione, da parte dell’originaria convenuta, dell’autenticità della sottoscrizione a nome di S.E., quale legale rappresentante della cedente “Hotel Augustus” s.r.l., in calce alla fotocopia della scrittura di cessione, nulla l’appellante aveva dimostrato.

Evidenziava in pari tempo che l’appellante aveva richiesto unicamente in seconde cure l’espletamento di consulenza calligrafica e l’ammissione di prova testimoniale; che nondimeno l’istanza di prova e di c.t.u. non poteva soccorrere a supplire l’inerzia probatoria ascrivibile all’appellante.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “M.G.M. s.a.s. di M.M. & C.” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

La controricorrente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2702 c.c. e artt. 214,215 e 221 c.p.c.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, la contestazione della scrittura in data 30.12.1999 di cessione del credito avrebbe dovuto esperirsi nelle forme della querela di falso.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c.; il difetto assoluto di motivazione.

Deduce che la corte distrettuale per nulla ha esplicitato le ragioni per le quali la scrittura datata 30.12.1999 di cessione del credito era suscettibile di libera contestazione e non già da impugnare con querela di falso.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, ha specificamente replicato alla contestazione della scrittura formulata dalla controparte; che nondimeno la corte territoriale ha del tutto omesso di prendere in esame i suoi rilievi.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c.; il difetto assoluto di motivazione.

Deduce che la corte fiorentina non ha vagliato l’idoneità della scrittura nel quadro degli ulteriori elementi di valutazione acquisiti; che di conseguenza l’affermata inutilizzabilità della scrittura è del tutto immotivata.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c.; il difetto assoluto di motivazione.

Deduce che la corte toscana non ha esplicitato i presupposti sulla cui scorta gli ha addebitato un difetto di allegazione e prova.

10. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 359 c.p.c.; la nullità della sentenza impugnata.

Deduce che la corte d’appello ha atteso d’ufficio al rilievo correlato alla predisposizione del modulo di spedizione della raccomandata ai fini della notificazione dell’atto di cessione alla debitrice ceduta e non ha preventivamente provveduto a provocare sul punto il contraddittorio.

11. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 c.c.

Deduce che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è atto a forma libera e non deve necessariamente essere sottoscritta dal cedente.

Deduce quindi che ha errato la corte di merito, allorchè ha ritenuto imprescindibile la sottoscrizione del modulo di spedizione della raccomandata e non ha provveduto a riscontrare la provenienza del modulo di spedizione e dell’attestazione di ricevimento alla stregua degli elementi di valutazione acquisiti al giudizio.

12. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.

Deduce che ha errato la corte distrettuale a non far luogo all’ammissione, siccome indispensabile, della prova testimoniale all’uopo articolata.

13. Con il nono motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c.

Deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine alla disconosciuta indispensabilità del prova testimoniale.

14. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Deduce che la corte territoriale ha applicato estensivamente i limiti di cui all’art. 345 c.p.c. alla c.t.u., che non è mezzo di prova.

15. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale; in ogni caso i medesimi motivi sono destituiti di fondamento.

16. Va ribadito l’insegnamento di questa Corte secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata; cosicchè, sorta controversia sull’autenticità di tali documenti, l’onere di provarne la genuinità grava su chi li invoca, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6650; Cass. sez. lav. 30.11.2010, n. 24208; Cass. 31.10.2014, n. 23155; Cass. 27.11.1998, n. 12066).

17. E parimenti va ribadito – atteso che la scrittura non autenticata di cessione in data 30.12.1999 è stata prodotta dall’iniziale attore in fotocopia – l’insegnamento di questa Corte secondo cui la contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c. della copia fotografica o fotostatica all’uopo prodotta non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’originale con qualsivoglia mezzo di prova pur di natura presuntiva (cfr. Cass. 3.2.2006, n. 2419; Cass. 15.6.2004, n. 11269).

18. In verità il ricorrente assume, nel solco dell’insegnamento n. 15169 del 23.6.2010 delle sezioni unite di questa Corte – a tenor del quale nell’ambito delle scritture private deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità – che, appunto, alla scrittura in data 30.12.1999, con cui la s.r.l. “Hotel Augustus” ebbe a cedergli il credito vantato nei confronti della “Montivest” s.r.l., “è ricollegabile una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata” (così ricorso, pag. 12).

E tuttavia la riferita affermazione del ricorrente si risolve in una mera petizione di principio, chè – al di là dell’assunto, del tutto generico, per cui “il cedente, sebbene estraneo alla lite, sul piano sostanziale riveste una connessione diretta con la fattispecie” (così memoria ricorrente, pag. 3) – per nulla dà ragione della pretesa “elevata incidenza sostanziale e processuale” della scrittura datata 30.12.1999.

19. In pari tempo a nulla vale addurre che la corte fiorentina “ha del tutto omesso di motivare in ordine ad una serie di circostanze rilevanti e decisive che avrebbero certamente condotto (…) a concludere nel senso della necessità (…) di proporre querela di falso (…)” (così ricorso, pag. 14).

Per un verso la corte toscana ha espressamente richiamato, tra gli altri, il “precedente” n. 24208/2010 di questa Corte.

Per altro verso è fin troppo patente che nella fattispecie appieno si esula dall’ipotesi fatta salva dal “precedente” n. 15169/2010 delle sezioni unite, atteso che la scrittura in data 30.12.1999 di certo non è assimilabile, in via esemplificativa, al testamento olografo, testamento olografo che antecedentemente alla pronuncia delle sezioni unite n. 12307 del 15.6.2015 – si era assunto avere, per sua natura, un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità (cfr. Cass. 24.5.2012, n. 8272).

20. Il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso del pari sono in vario modo correlati; il che ne suggerisce la simultanea disamina; i medesimi motivi, comunque, sono analogamente destituiti di fondamento.

21. In verità, specificamente con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente si duole per l’asserito mancato esame da parte della corte di seconde cure delle argomentazioni difensive svolte onde dimostrare che non vi era motivo per dubitare della riferibilità ad S.E., legale rappresentante della società cedente il credito, della sottoscrizione figurante a suo nome in calce alla scrittura del 30.12.1999 (“è di comune esperienza che le sottoscrizioni di un medesimo soggetto non siano quasi mai identiche da un punto di vista grafico”: così ricorso, pag. 16, ove è testualmente riprodotto il riferito passaggio dell’atto di appello).

E nondimeno questa Corte spiega che il novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305; Cass. 14.6.2017, n. 14802).

22. D’altra parte, allorquando, specificamente con il quarto mezzo di impugnazione, adduce che la corte d’appello non ha vagliato l’idoneità della scrittura del 30.12.1999 “nel contesto degli altri elementi circostanziali acquisiti al giudizio” (così ricorso, pag. 20), il ricorrente in fondo lamenta l’omessa, l’erronea valutazione delle risultanze di causa.

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

22.1. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la corte di merito, a fronte della contestazione formulata dalla “M.G.M.” s.a.s., ha senza dubbio vagliato la paternità della scrittura del 30.12.1999, con riferimento alla parte cedente, nel quadro degli elementi di valutazione emergenti dal “materiale di causa”.

Difatti la corte di merito ha specificato che non costituiva prova idonea a dar ragione della riferibilità della scrittura alla società cedente la circostanza per cui il modulo della raccomandata, spedita ai fini alla notifica alla debitrice ceduta della scrittura stessa, fosse stato compilato con indicazione, in qualità di mittente, della s.r.l. “Hotel Augustus”, siccome i “moduli di spedizione e di attestazione di ricevimento (sono) privi della sottoscrizione di colui che chiede la spedizione della lettera raccomandata” (così sentenza d’appello, pag. 5).

23. Evidentemente, anche alla luce della valutazione testè riferita, la corte distrettuale ha affermato che “l’attore, che si assume cessionario del credito, non ha fornito la prova dell’esistenza e validità formali del contratto di cessione” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Non si giustifica perciò la prospettazione del ricorrente – propriamente veicolata dal quinto motivo – secondo cui non sarebbe possibile scorgere i presupposti sulla cui scorta la corte territoriale gli avrebbe ascritto il deficitario assolvimento dell’onere di allegazione e prova.

24. Il sesto motivo egualmente è privo di fondamento.

25. Invero la circostanza per cui il modulo di spedizione della raccomandata, mercè la quale si ebbe a notificare alla debitrice ceduta la scrittura del 30.12.1999, fosse stato compilato a nome della s.r.l. “Hotel Augustus” e potesse, se del caso, esplicare valenza ai fini della riferibilità della medesima scrittura alla stessa società (cedente), costituiva questione appieno titolo ricompresa nella materia controversa devoluta alla cognizione del giudice d’appello.

Tanto, alla luce del motivo di gravame all’uopo spiegato ed a tenor del quale aveva rilevanza decisiva il fatto che “la notifica del contratto di cessione (fosse) avvenuta ad opera dello stesso creditore cedente” (così sentenza d’appello, pag. 3; “l’appellante censura la motivazione sostenendo che la contestazione in ordine all’autenticità della sottoscrizione del cedente dovrebbe ritenersi superata dalla prova – trascurata dal Tribunale – che la notifica del contratto di cessione è avvenuta proprio ad opera del cedente”: così sentenza d’appello, pag. 4).

Non si giustifica perciò l’assunto di S.A. secondo cui “il rilievo è stato compiuto, dalla Corte d’appello, per la prima volta in sede di decisione” (così ricorso, pag. 22).

Viepiù che il ricorrente riconosce (cfr. ricorso, pag. 22) che l’appellata aveva osservato che l’avviso di spedizione e di ricevimento non recavano la grafia di S.E. (legale rappresentante della “Hotel Augustus”).

Viepiù che la corte fiorentina ha dato atto che l’appellato aveva osservato che “neanche il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata se l’originale consegnato all’ufficio di partenza non è sottoscritto dal mittente” (così sentenza d’appello, pag. 4).

In questi termini è da escludere che venga in rilievo la previsione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, che, a garanzia del contraddittorio, preclude al giudice di statuire “a sorpresa” su questioni rilevate d’ufficio.

26. Il settimo motivo similmente è privo di fondamento.

27. In verità il ricorrente col mezzo in disamina egualmente lamenta l’omessa, l’erronea valutazione delle risultanze di causa, giacchè assume che la corte toscana “avrebbe dovuto appurare la provenienza della notificazione della cessione sulla base degli elementi circostanziali acquisiti al giudizio, prescindendo del tutto dal requisito della sottoscrizione dei moduli della raccomandata” (così ricorso, pag. 24).

Evidentemente, in tal guisa, esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice in precedenza menzionati (il riferimento è a Cass. n. 11892/2016 e a Cass. (ord.) n. 23153/2018).

28. L’ottavo motivo ed il nono motivo di ricorso sono chiaramente connessi; il che ne comporta l’esame simultaneo; i motivi anzidetti sono fondati e meritevoli di accoglimento.

29. Vanno dapprima posti in risalto i seguenti aspetti.

In secondo grado l’appellante, S.A., “ha chiesto per la prima volta (…) prove testimoniali” (così sentenza d’appello, pag. 5). Più esattamente il ricorrente adduce (cfr. ricorso, pag. 25) di aver invocato con l’atto di appello l’ammissione di prova per testimoni su due capitoli – riprodotti alle pagine 25 e 26 del ricorso (tra l’altro, “vero che in data 30/12/1999 il Signor S.E., in qualità di legale rappresentante di Hotel Augustus s.r.l., sottoscrisse in Vostra presenza, (…)) – e di aver indicato come testimone S.M..

In primo grado quindi, indiscutibilmente, l’attuale ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta istruttoria (cfr. controricorso, pag. 62).

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con atto di citazione datato 29.3.2004 (cfr. ricorso, pag. 5). Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 123 del 25.3.2008 (cfr. ricorso, pag. 6). Il giudizio di secondo grado ha avuto inizio con atto di citazione notificato in data 9.10.2008 (cfr. ricorso, pag. 7).

30. Su tale scorta il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3 che viene in rilievo, è il seguente: “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (…)”.

Ovvero viene in rilievo il testo del comma 3 cit. fuoriuscito dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, antecedente sia alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 sia alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012 (le modifiche dell’art. 345 c.p.c., comma 3 introdotte dalla L. n. 69 del 2009, ai sensi dell’art. 58, comma 2 medesima legge, si applicano ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4.7.2009 – il che non è nella fattispecie; le modifiche dell’art. 345 c.p.c., comma 3 introdotte dal D.L. n. 134 del 2012, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, si applicano solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590; Cass. 9.11.2017, n. 26522) – il che parimenti non è nella fattispecie).

31. Soccorre al contempo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790; Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24164; Cass. (ord.) 3.10.2018, n. 24129).

32. Ebbene, nel quadro legislativo e giurisprudenziale così delineato, non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso la prova testimoniale invocata dal ricorrente con l’atto di appello innegabilmente si presta, in linea astratta quanto meno, a “determinare un positivo accertamento dei fatti di causa” (così ricorso, pag. 27), siccome volta “a dimostrare (…) l’autenticità della sottoscrizione riconducibile al Signor S.E. apposta in calce all’atto di cessione (…)” (così ricorso, pag. 28).

Per altro verso il passaggio motivazionale dell’impugnato dictum – “le richieste istruttorie attuali dell’appellante hanno il solo scopo di ovviare ad una inerzia difensiva priva di giustificazioni, giacchè proprio il contraddittorio instauratosi in primo grado aveva evidenziato chiaramente la necessità dell’istruttoria” (così sentenza d’appello, pag. 5) – con cui si è negata l’ammissione dell’articolata prova, per nulla si giustifica, per nulla si legittima, tanto più che la corte toscana non ha dato conto, siccome avrebbe dovuto, dell’indispensabilità o meno dell’articolata prova (cfr. Cass. 31.8.2015,n. 17341, secondo cui, in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 353 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi; Cass. 23.7.2014, n. 16745).

33. Evidentemente qualsivoglia valutazione in ordine al decimo motivo ovvero in ordine alla invocata e denegata consulenza tecnica d’ufficio resta assorbita nel buon esito dell’ottavo e del nono motivo di ricorso.

34. In accoglimento dell’ottavo e del nono motivo di ricorso la sentenza n. 773 – 9/27.4.2015 della Corte d’Appello di Firenze, in relazione e nei limiti dei medesimi motivi, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in altra composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

35. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente, S.A., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l’ottavo motivo ed il nono motivo di ricorso, assorbito, nell’accoglimento di tali motivi, il decimo motivo di ricorso;

rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso;

cassa – in relazione e nei limiti dei motivi accolti – la sentenza n. 773 – 9/27.4.2015 della Corte d’Appello di Firenze;

rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

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