Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17939 del 13/08/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 17939 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA
SENTENZA
sul ricorso 6813-2009 proposto da:
BIANCULLI
MICHELE
C.F.
BNCMHL48R14F637D,
già
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 386, presso lo studio dell’avvocato FRANCIONE
EUSTACHIO MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA
2014
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
1701
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
Data pubblicazione: 13/08/2014
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N.
29,
presso l’Avvocatura Centrale
ANTONIETTA CORETTI, MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO,
giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
–
154/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 19/02/2008 R.G.N. 637/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
13/05/2014
dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale
MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
R. Gen. N. 6813/2009
Udienza 13.5.2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza del 17/5/2004 il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione
proposta da Michele Bianculli avverso la cartella esattoriale emessa da Ritrirnat
S.p.A. quale concessionario dell’Inps per il servizio di riscossione della provincia di
Matera, con la quale era stato chiesto il pagamento di contributi aziende per gli anni
perdita della retribuzione, per l’importo complessivo di € 24.507,88. L’appello
proposto da Michele Bianculli veniva respinto dalla Corte d’appello di potenza con la
sentenza n. 154 del 2008
2.
Per la cassazione di tale sentenza Michele Bianculli ha proposto ricorso, cui
ha resistito l’Inps, in proprio e quale mandatario di SCCI S.p.A., società di
cartolarizzazione dei crediti Inps, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso ex art. 327 c.p.c.
3.
Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione, sottoscritta anche
per ratifica e conferma dal signor Bianculli personalmente, nella quale si riferisce che
il pagamento di contributi previdenziali per i crediti oggetto del ricorso giudiziario in
esame è stato integralmente effettuato e che per tale motivo il Bianculli non ha più
interesse a continuare l’azione intrapresa. Chiede quindi che venga dichiarata cessata
la materia del contendere.
4.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza dall’impugnazione ex
art. 327 I comma c.p.c. e tale valutazione è preliminare ed assorbente rispetto a
quella degli effetti del riferito pagamento della contribuzione oggeto della cartella
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sentenza della Corte d’Appello di Potenza è stata infatti pubblicata
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mediante deposito in Cancelleria in data 19 febbraio 2008, mentre il ricorso è stato
notificato all’Inps a mezzo del servizio postale in data 19 marzo 2009 e risulta in pari
data la specifica dell’UNEP di Potenza. E’ stato pertanto superato il termine annuale
previsto dalla norma richiamata, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alle
modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009.
6.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
Paola G inoy, estensore
3
dal 1994 al 1998 in relazione ad assenze ingiustificate dal lavoro dei dipendenti con
R. Gen. N. 6813/2009
Udienza 13.5.2014
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E 4.000,00 per compensi
professionali, oltre ad E 100,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13.5.2014