Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17939 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7838/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO MEDIATI, giusta procura notarile inserita nel fascicolo di

primo grado;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12/04/2013, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo sui gravami proposti da M.G. e dall’INPS, rigettava quello della M. e, in accoglimento di quello dell’INPS, in riforma della decisione di primo grado, favorevole all’attuale ricorrente, rigettava la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla predetta, sul rilievo che non era stato dimostrato il requisito della vivenza a carico del genitore defunto, non essendovi agli atti il richiamato certificato dell’Agenzia delle Entrate ed essendo stato prodotto unicamente copia di provvedimento dell’Opera nazionale Ciechi del 25.8.1970. Per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi (omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione o falsa applicazione di norme di legge). L’INPS resiste con controricorso. Osserva la ricorrente che, nel ricorso introduttivo, aveva dedotto di trovarsi sin dal decesso del genitore nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e di essere figlia convivente a carico del de cuius; che anche la domanda amministrativa era stata respinta per la carenza del requisito sanitario; che, a fronte della sua allegazione, l’INPS nella memoria di costituzione non aveva contestato la sussistenza del requisito di vivenza a carico; che tale contestazione era stata effettuata solo nel gravame dall’INPS; che i dati forniti dall’INPS in merito ai redditi percepiti dalla ricorrente nell’anno 2008 erano idonei a rivelare che essa M. percepiva una pensione di invalidità e una prestazione a favore di cieco civile; che l’importo delle due pensioni era pari ad Euro 11.079,92 e che, escludendo la pensione di cecità, la pensione era di importo pari al trattamento minimo. Assume che dalla circostanza relativa all’erogazione della pensione di cieco civile doveva desumersi la mancata percezione di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge e quindi la dimostrazione della vivenza a carico. Aggiunge che il godimento della pensione di invalidità civile escludeva ogni questione sulla assunta incapacità di provvedere alle proprie esigenze di vita e doveva indurre a diverse conclusioni, sussistendo il diritto a percepire gli arretrati sulla pensione di reversibilità a partire dal decennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.5.2007 e non dal primo giorno della del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Il ricorso presenta profili di inammissibilità, sia per la deduzione di un vizio di motivazione che non è riconducibile al paradigma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, sia, quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la mancata enunciazione delle norme di legge asseritamente violate. Per di più, allorchè si contesta la decisione della Corte del merito per avere impropriamente disatteso i dati rilevabili dalla produzione di parte INPS, non si specifica, a pena di improcedibilità del ricorso, se i documenti cui si fa riferimento siano stati prodotti, nelle fasi del merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che gli stessi siano stati depositati nel relativo fascicolo del giudizio di merito (cfr. Cass., S. U. 7.11.2013, n. 25038). In ogni caso, a fronte delle affermazioni contenute in sentenza in ordine alla mancanza in atti di certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, non allegato al ricorso introduttivo, ed alla produzione solo in corso di causa di copia di provvedimento dell’Opera nazionale Ciechi del 25.8.1970, nessun documento – del quale, peraltro, non si specifica il contenuto – risulta prodotto nella presente sede, nè se ne indica l’anteriore deposito nelle fasi del merito, con contestuale precisazione della sede di suo rinvenimento, in dispregio a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed anche, a pena di inammissibilità, a quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Ciò anche con riguardo alle prestazioni di inabilità asseritamente riconosciute in epoca risalente, delle quali correttamente è stata ritenuta la mancanza di ogni prova dell’attualità del godimento all’epoca del decesso del genitore, ai fini della rigorosa dimostrazione del requisito della vivenza a carico, richiesta dalla giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata. Ogni altra censura si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali, non prospettabile nella presente sede di legittimità. Per tali considerazioni, potendo il ricorso essere trattato in sede camerale, si propone la declaratoria di sua inammissibilità”. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sussistono le condizioni per disporre, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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