Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17938 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, presso

l’avv. Falconi Federica, rappresentata e difesa dall’avv. Maurini

Vincenzo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 113/33/07, depositata il 13 settembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La M.G.A. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 113/33/07, depositata il 13 settembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’ della cartella di pagamento notificata alla contribuente per IVA relativa all’anno 1991.

L’Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 ponendo il quesito se l’appello incidentale debba essere notificato alla controparte o e’ sufficiente che esso sia depositato nella segreteria della commissione adita, appare inammissibile per carenza di interesse, perche’ il giudice a quo, pur avendo rilevato detta mancata notifica, ha comunque riportato il contenuto dell’atto e nella motivazione in diritto ha esaminato la questione – risolta in senso favorevole alla contribuente dal giudice di primo grado e in tale atto riproposta – della tempestivita’ della notifica della cartella.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e del D.P.R. n. 156 del 2005, art. 25”, appare anch’esso inammissibile, poiche’ si conclude con un quesito – “se nel caso di specie il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 debba essere applicato non solo al ruolo, ma anche alla cartella nel caso in cui il ruolo non sia stato notificato al contribuente ” – non rispondente ai requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., il quale richiede che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, tale da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolva sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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