Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17938 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25464-2016 proposto da:

D.L.F., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

MARIA FRUNZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.G., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO

LAMBERTI, e DOMENICO SIGNORIELLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

D.L.P.;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 1245, depositata

il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.L.F. e D.L.P. proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi separatamente ottenuti dalla sorella D.L.G. per il rimborso della somma di Euro 3.000,00 pro capite, asseritamente dovuta quale quota parte delle spese funerarie sostenute dall’intimante a seguito della morte della madre G.S..

Il Giudice di Pace di Casoria, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 507 del 24 febbraio 2014 accoglieva parzialmente le opposizioni, e condannava le opponenti al pagamento in favore della sorella della somma di Euro 1.500,00 pro capite, dalla quale sottraeva però la detrazione del 19 % che l’Agenzia delle Entrate accorda sulle spese funerarie nonchè il rateo di pensione (e/o indennità di accompagnamento) che D.L.G. aveva indebitamente incassato dopo la morte della madre, e per la somma dovuta dalla sola D.L.F., la somma di Euro 300,00 dovuta quale canone di locazione per un immobile del quale D.L.F. era nuda proprietaria, atteso che si trattava di una mensilità successiva alla morte della madre, che era appunto usufruttuaria del bene.

Avverso tale sentenza proponeva appello D.L.G. cui resistevano le opponenti.

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1245 del 21/7/2016, accoglieva il gravame e per l’effetto rigettava l’opposizione proposta. Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava che fossero state rilevate delle anomalie negli assegni emessi dai figli dell’appellante in vista del pagamento delle spese funerarie, la sentenza osservava che l’affermazione non aveva avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione, atteso che il giudice di pace aveva ritenuto in ogni caso dimostrato l’esborso delle somme per le spese in questione, ancorchè ne avesse ridotto l’importo.

Quanto al motivo principale di appello che investiva la misura delle spese da rimborsare, il Tribunale rilevava che la giurisprudenza ha affermato che si tratta di spese che generano il diritto al rimborso pro quota in favore di colui tra i coeredi che le abbia anticipate, sempre che non siano state sostenute contro la volontà degli altri coeredi. Nella fattispecie risultava che, se effettivamente era emersa la misura eccessiva della somma pagata, in rapporto all’esistenza di altre imprese di pompe funebri in grado di fornire il medesimo servizio a costi più contenuti, tuttavia non era stata offerta la prova che la scelta dell’impresa da parte dell’appellante e del relativo costo fosse avvenuta contro la volontà delle appellate.

Queste, infatti, si erano recate in ospedale dopo la dipartita della madre, senza preoccuparsi delle modalità di organizzazione del servizio funebre, lasciando evidentemente tale incombenza all’altra sorella, sicchè doveva escludersi che la spesa fosse stata assunta contro la loro volontà.

Doveva invece trovare accoglimento anche l’altro motivo di appello che investiva le detrazioni operate dal giudice di pace sulla somma riconosciuta all’originaria ricorrente, in quanto la detrazione del 19% che l’erario riconosce per le spese funerarie non era stata in alcun modo richiesta dalle opponenti, e che il prelievo di un rateo di pensione relativo al periodo successivo alla morte della beneficiaria, costituiva una somma non rientrante nella massa ereditaria, il cui prelievo era stato illecitamente operato da D.L.G., senza quindi far maturare alcun credito nei confronti delle coeredi.

Analogamente quanto all’incasso del canone di locazione una volta estintosi il diritto di usufrutto vantato dalla defunta, ciò genera il diritto della nuda proprietaria ad ottenerne il pagamento, ma senza che la somma possa farsi rientrare nella massa ereditaria.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.L.F. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.

D.L.G. resiste con controricorso.

D.L.P. non ha svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, vertendosi peraltro in tema di obbligazioni divisibili, avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la sola D.L.F., con la conseguenza che la sentenza gravata è invece passata in cosa giudicata nei rapporti tra l’originaria parte opposta e l’altra opponente D.L.P..

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 99 c.p.c., artt. 112,324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 2909 c.c., con conseguente vizio di extrapetizione.

Si deduce che, pur avendo la sentenza gravata enunciato corretti principi in tema di formazione progressiva del giudicato per effetto della mancata impugnazione su autonomi capi di decisione, non è stata tratta la dovuta conseguenza sull’intervenuto giudicato in merito all’affermazione del giudice di prime cure secondo cui non andava riconosciuta tra le somme da rimborsare anche quella di Euro 1.500,00, asseritamente versata a titolo di IVA, atteso quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 27 che esenta le spese funerarie dal versamento di tale imposta.

A fronte di tale specifica motivazione del giudice di primo grado, la lettura dei motivi di appello non consente di individuare un’altrettanto specifica critica, il che comporta che sul punto era intervenuto un giudicato interno che impediva al Tribunale di poter rivedere quanto statuito in prime cure, dovendosi quindi escludere la rimborsabilità della somma asseritamente versata a titolo di IVA.

Il motivo è infondato.

In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), sebbene relativa alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Tuttavia, e proprio con specifico riferimento a fattispecie sottoposta alla vigente previsione normativa, e precisamente alla novellata formula dell’art. 434 c.p.c., che, in materia di processo del lavoro, ricalca in maniera quasi integrale la previsione di cui all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha specificato che (cfr. Cass. n. 2143/2015) l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto – erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata; in senso conforme si veda anche da ultimo Cass. n. 17712/2016).

Infine tale orientamento, ispirato alla negazione di una visione esclusivamente formalistica, è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Orbene posti tali principi, come si rileva dalla lettura del secondo motivo di appello, diligentemente riportato in ricorso alla pag. 8, D.L.G. chiariva che la somma di Euro 1.500,00, versata in un momento successivo dall’appellante, era stata giustificata in ragione della pretesa dell’impresa di servizi funerari di ricevere una somma aggiuntiva al fine di emettere fattura.

E’ quindi evidente che vi era stata una contestazione con il motivo di appello in ordine all’esclusione della cifra da quelle suscettibili di essere rimborsate, e che la tesi difensiva dell’appellante, a fronte dell’inquadramento fatto dal giudice di prime cure in chiave eminentemente fiscale, mirava invece a chiarire che la somma, lungi dal costituire l’importo calcolato a titolo di Iva sulla somma dovuta, rappresentava la contropartita che l’impresa di pompe funebri aveva preteso al fine del rilascio di un documento fiscale che, indipendentemente dal calcolo dell’IVA sulla prestazione effettuata, avrebbe in ogni caso fatto emergere un corrispettivo incassato dall’impresa e del quale si sarebbe tenuto conto ai fini del calcolo del reddito di impresa della società stessa (impedendo in tal modo l’elusione fiscale legata all’esecuzione di una prestazione cd. in nero).

Ritiene il Collegio che tale deduzione, unitamente alla più ampia argomentazione difensiva volta ad ottenere il rimborso dell’intero importo di cui alla fattura rilasciata dall’impresa funeraria, fornisca la dimostrazione che in realtà anche la statuizione del giudice di pace, che aveva escluso il rimborso della somma di Euro 1.500,00 era stata interessata dall’impugnazione e che le deduzioni della parte appellante soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., nell’interpretazione che ne è stata offerta da questa Corte.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 752,754 e 2031 c.c., quanto al rimborso integrale in favore dell’opposta delle somme di cui alla fattura emessa dall’impresa di pompe funebri.

Si deduce che tale soluzione contrasta con le norme indicate, dalle quali deve invece trarsi il principio per cui le spese vanno rimborsate all’utile gestore (quale deve ritenersi essere la sorella che ha anticipato le spese funerarie) solo se non eccessivamente onerose.

Il terzo motivo di ricorso lamenta sempre la violazione degli artt. 752,754 e 2031 c.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., assumendosi l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere delle appellate dimostrare altresì che la scelta della ditta alla quale rivolgersi e delle modalità del servizio fosse avvenuta contro la loro volontà.

I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Ed, infatti, una volta correttamente ricondotta l’attività di colui che anticipa le spese funerarie nell’ambito della gestione di affari altrui, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 11135/2012, secondo cui la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicchè, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa), deve però escludersi che il mero disinteresse delle appellate consenta di far gravare su di loro spese che comunque la sentenza riconosce come eccessivamente onerose.

Questa Corte ha, infatti, precisato che (Cass. n. 1994/2016) le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (conf. Cass. n. 28/2002; Cass. n. 3489/1977).

Il riferimento alla volontà contraria fatto da questa Corte incide sull’an del diritto al rimborso, occorrendo sostenere che la manifestazione di una volontà contraria da parte delle gestite precluda a monte il diritto al rimborso, ma non impedisce di dovere sempre verificare se le somme spese del gestore siano congrue e comunque non eccessive, non potendosi invece ritenere che il dissenso espresso degli altri coeredi debba essere manifestato anche in merito all’ammontare delle spese sostenute o da sostenere.

Ne discende che, pur avendo il giudice di merito rilevato la mancata opposizione delle opponenti alla conclusione del contratto per le onoranze funebri da parte della sorella, il contestuale rilievo della eccessività delle spese non consentiva di poter pervenire alla conferma della condanna emessa in sede monitoria, essendo piuttosto necessario verificare quale fosse la some ritenuta congrua alla luce delle richieste economiche di altre agenzie funebri in grado di prestare lo stesso servizio.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi in esame.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello ha accolto la censura dell’appellante in relazione alla detrazione del 19% che lo Stato riconosce ai fini fiscali sulle somme per spese funerarie.

Si deduce che però non era stato formulato alcun motivo di appello o che lo stesso fosse dotato dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.

In tal senso si rileva che, se è pur vero che nelle conclusioni dell’atto di appello si era chiesto di non considerare lo scorporo legato alla detrazione fiscale de qua, nella parte argomentativa dell’appello, la critica si era limitata a dedurre, quanto all’illegittimità della compensazione operata, la carenza di prova dell’esistenza delle somme vantate dalle opponenti nei riguardi dell’opposta e del suo illecito impossessamento.

La deduzione denota in maniera evidente come la stessa sia riferibile solo all’indebito incasso da parte della controricorrente del rateo di pensione e del canone di locazione per il periodo successivo alla morte della madre, ma non investe anche il tema del beneficio fiscale del quale avrebbe tratto giovamento la sola intestataria della fattura.

Il motivo è infondato.

In tal senso valga il richiamo ai connotati di forma – sostanza che devono essere presenti nell’atto di appello, alla luce della riformata previsione di cui all’art. 342 c.p.c., come meglio esplicitati in occasione della disamina del primo motivo di ricorso.

Nella specie deve però rilevarsi che parte ricorrente contravvenendo all’onere di specificità del motivo ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di riportare il contenuto del motivo di appello, la cui lettura però comunque evidenzia che, accanto alle contestazioni mosse in ordine all’indebito prelievo dell’indennità di accompagnamento e del canone di locazione, a pag. 20 erano analiticamente indicate le ragioni per le quali anche la detrazione fiscale del 19% non poteva essere detratta dal credito dell’appellante, assumendosi che in realtà non vi era prova dell’effettiva fruizione di tale detrazione ad opera della parte a favore della quale era stata emessa la fattura, aggiungendosi anche che era stata riconosciuta la restituzione di una somma che le parti opponenti non avevano richiesto in sede di opposizione.

Deve pertanto ritenersi che il motivo di appello soddisfi i requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., con la conseguente infondatezza del motivo di ricorso in esame.

In tal senso rileva che la motivazione resa sul punto dal Tribunale fa leva unicamente sulla circostanza che si trattava di un’eccezione asseritamente non formulata in sede di opposizione sicchè il suo accoglimento implicava una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ne consegue che l’accoglimento dell’appello doveva passare necessariamente attraverso la deduzione dell’assoluta mancanza di un’eccezione siffatta nel corso del giudizio di opposizione ovvero della violazione del regime delle preclusioni processuali, ove l’eccezione, sebbene non formulata nell’atto di opposizione, fosse stata tardivamente proposta in corso di causa, non potendo il giudice di appello rilevare, in assenza di una specifica doglianza, la violazione del regime delle preclusioni processuali (in tal senso si veda quanto affermato da Cass. S.U. n. 11799/2017 che a pag. 31, in relazione ad una pronuncia di merito che abbia omesso di statuire però su di un’eccezione di rito, sostiene che sia stata posta in essere una violazione delle regole procedurali come dettate, oltre che dall’art. 276 c.p.c., anche dall’impossibilità di poter far ricorso in subiecta materia alla regola della ragione più liquida, imponendo quindi una reazione a mezzo della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione volto a criticare l’error in procedendo commesso nell’aver deciso la causa nel merito, senza rilevare la fondatezza della logicamente prioritaria eccezione di rito, ancorchè come nella specie, rilevabile d’ufficio in primo grado).

E tale eccezione risulta chiaramente formulata nell’atto di appello alle pagg. 20 e 21.

6. Il quinto motivo, che deduce la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sempre in relazione alla decurtazione pro quota della detrazione fiscale correlata alle spese funerarie, sul presupposto che in realtà l’eccezione era stata sollevata sin dall’atto di opposizione, è infondato atteso che, come si ricava dalla lettura dell’atto di opposizione, effettivamente ai fini della riduzione dell’importo preteso dall’originaria parte ricorrente, si chiedeva tenersi conto dell’incasso dell’indennità di accompagnamento e del canone di locazione (punto E) dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo di D.L.F.), senza però alcun riferimento anche alla necessità di decurtare la quota parte della detrazione fiscale correlata alle spese funerarie, alla quale però si faceva cenno al punto F), al solo fine di motivare circa l’eccessiva onerosità della spesa sostenuta, ma non anche al diverso fine di conseguire una detrazione del relativo importo dalla quota gravante su ogni coerede.

Anche tale motivo deve quindi essere rigettato.

7. Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e rigettati il primo, il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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