Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17938 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3175-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte di Appello di Milano, per quanto qui rileva, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di D.R.A. – che aveva prestato lavoro per il Ministero dell’istruzione, università e ricerca in forza di numerosi contratti a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale continuità – al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti stessi, con effetto sulla progressione stipendiale, nonchè al risarcimento dei danni nella misura delle conseguenti differenze retributive;

2. che per la cassazione della sentenza il Miur ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il D.R. non ha opposto difesa;

3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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