Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17938 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5793/2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BATTISTINI

107, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PELLE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO, giusta procura in calce

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2296/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 20/12/2013, depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, espletata nuova c.t.u. medico legale, rigettava il gravame proposto da G.C., sul rilievo che, oltre alla depressione endoreattiva, rappresentante la patologia più grave tra quelle diagnosticate, la patologia a carico dell’apparato articolare e le alterazioni cardiocircolatorie provocavano deficit funzionale di modesta entità, che non vi era traccia nel fascicolo di controlli strumentali normalmente effettuati per i pazienti epilettici, che il distiroidismo era trattato con terapia sostitutiva e che le altre patologie, ivi compresa quella cardiaca, non avevano avuto alcuna progressiva complicanza, dovendo quella cardiaca essere inquadrata in seconda classe NYHA. Tutte tali affezioni non determinavano incapacità lavorativa con incidenza a meno di un terzo ai sensi della L. n. 222 del 1984. Per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione a tre motivi (omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1). Al ricorso resiste, con controricorso, l’INPS. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il Ctu abbia omesso di motivare in ordine al rapporto tra patologie ed attività espletata dall’assicurata (bracciante agricola) e non abbia preso in considerazione la sentenza n. 2587/2007 del Tribunale di Locri, con cui era stata asseritamente accertata una permanente e totale incapacità della predetta a svolgere qualunque attività lavorativa con decorrenza dal 1.12.2007; lamenta che il giudice del gravame non abbia visionato le osservazioni alla Ctu presentate da parte appellante, affermando addirittura che la detta ctu non era stata sottoposta ad alcuna censura dalle parti; aggiunge che il CTU officiato non abbia argomentato in ordine alla non incidenza delle patologie riscontrate sull’attività lavorativa dell’interessata. I tre motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui lo stesso si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. tra le altre, Cass. n. 8569 del 2013). Tale onere, che sussiste anche con riguardo all’avvenuto deposito della sentenza del Tribunale di Locri di cui si assume l’avvenuta produzione nel giudizio di merito, non risulta soddisfatto. Quanto ai rilievi che attengono alla relazione peritale ed all’omessa valutazione dei rilievi critici alla stessa, è stato chiarito che la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014, n. 13845 del 2007). E’ stato poi ulteriormente precisato che in sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di ufficio, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze (ex plurimis: Cass. n. 7078 del 2006). Qualora in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (v. tra le altre Cass. n. 4657 del 2011, n. 3577 del 2004); non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (v. fra le altre, Cass. n. 10222 del 2006, 7078 del 2006). Peraltro, nella specie, la ctu è stata confermativa, quanto alle conclusioni, di quelle già rassegnate in prime cure dal precedente ausiliario. Con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, è stato affermato che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (v., tra le altre, Cass. n. 4570/2013, n. 26558/11, n. 9988/2009 e n. 8654/2008). Tale affermazione deve essere correlata alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione – 19.2.2014 – della sentenza impugnata. Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014). In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale). Alla luce della giurisprudenza richiamata i motivi in esame risultano inidonei alla valida censura della decisione. Premesso che la sentenza impugnata ha dichiarato di aderire alla consulenza tecnica di secondo grado esplicitando le ragioni per le quali, alla stregua della stessa, riteneva plausibile che le affezioni non incidessero sulla capacità lavorativa nei sensi richiesti dalla legge, costituiva specifico onere del ricorrente dimostrare, mediante adeguato richiamo ai pertinenti brani della relazione peritale di secondo grado, che le conclusioni attinte dal ctu erano frutto di errore sotto il profilo logico – scientifico e che vi era stato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Parte ricorrente si è sottratta a tale onere, limitandosi a contrastare l’accertamento di appello mediante richiami generici ai documenti in atti dei quali, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non ha indicato la sede processuale di relativa produzione; soprattutto non ha specificato lo specifico fatto, avente rilievo decisivo, il cui esame era stato omesso dalla sentenza di secondo grado. A tale stregua il ricorrente non prospetta le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006, n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132; del 2005, n. 3803 del 2004, n. 15177 del 2002, n. 4777 del 1998) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995). Per tali considerazioni, potendo il ricorso essere trattato in sede camerale, si propone la declaratoria di sua inammissibilità”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sussistono le condizioni per disporre, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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