Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17937 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

W.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GIACHI FAUSTO MARIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA COOPSEMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6976/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da W.G. contro la Cooperativa Coopsema s.r.l., con sede in (OMISSIS), per il pagamento di differenze retributive in relazione a prestazioni lavorative eseguite in (OMISSIS), il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 22 aprile 2009, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando il Tribunale di Napoli come giudice competente. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato che non ricorreva alcuno dei tre fori alternativi di cui all’art. 413 c.p.c., comma 2 per radicare la competenza della causa in Roma, in quanto nel ricorso mancava qualsiasi deduzione in ordine al luogo di conclusione del contratto e non veniva evidenziato alcun elemento indicativo dell’esistenza di una “dipendenza” della Cooperativa in (OMISSIS), ovvero di un nucleo, sia pur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa in questa citta’, sicche’ restava, come unico criterio di collegamento, il foro dell’azienda, pacificamente avente sede in (OMISSIS).

Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto regolamento di competenza deducendo che nella specie non esiste una proposta scritta di assunzione inviata dal datore di lavoro alla ricorrente e dalla stessa accettata per iscritto con lettera inviata alla sede della societa’, il che avrebbe giustificato la conclusione del contratto di lavoro in (OMISSIS), secondo il principio per cui il contratto di ritiene concluso nel luogo in cui chi ha fatto la proposta riceve l’accettazione della controparte. La ricorrente ha quindi posto alla Corte il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se nel rito del lavoro, ove nel ricorso introduttivo del giudizio manchi la specifica allegazione del luogo in cui e’ stato stipulato il contratto, oppure qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto, puo’ essere valutato, come fatto concludente indicativo dell’insorgenza del rapporto di lavoro, il luogo in cui ha avuto effettivamente inizio la prestazione lavorativa e valga, dunque, questo quale forum contractus ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 2, per cui sussiste in detto caso la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa”.

L’intimata non si e’ costituita. La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e’ fondato. E’ principio costantemente affermato che l’eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione, con possibilita’ di assunzione di prove, ma va decisa sulla base delle prove gia’ acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento dell’art. 38 c.p.c. a sommarie informazioni eventualmente da assumersi da parte del giudice (ove dallo stesso ritenute indispensabili), posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili (vedi Cass. n. 22524/2006, n. 5125/2007, n. 7586/2007).

Sulla scorta di tale giurisprudenza, condivisa pienamente dal Collegio, nella specie la competenza per territorio deve essere fissata sulla base della tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per la quale il rapporto di lavoro sarebbe nato ed avrebbe avuto esecuzione in (OMISSIS). La contraria prospettazione di parte resistente, secondo la quale il contratto di lavoro sarebbe stato stipulato in (OMISSIS), in quanto nascerebbe da una proposta di assunzione e dalla conseguente accettazione inviata dalla lavoratrice per iscritto alla controparte presso la sua sede, e’ priva di riscontro documentale ed e’ quindi irrilevante ai fini della determinazione della competenza, posto che non e’ contestato che la prestazione lavorativa si sia svolta sempre in (OMISSIS).

In conclusione la domanda introduttiva e’ stato correttamente proposto al giudice del lavoro di Roma, secondo il principio per cui quando manchi il contratto scritto di lavoro, ai fini della competenza territoriale, occorre aver riguardo al luogo in cui la prestazione lavorativa ha avuto inizio ed esecuzione (vedi Cass. n. 5837/2004, n. 11387/2004, n. 10006/2001).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna dell’intimata al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Condanna la Cooperativa Coopsema s.r.l. al pagamento delle spese, liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro mille/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore dell’avv.to Fausto Maria Giachi.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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