Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17937 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28358-2016 proposto da:

R.A.M., R.R., elettivamente domiciliate in ROMA VIA

BOIARDO 12 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO che le

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.F., R.A., RO.AN., R.C.,

R.S.G., RO.CO., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32 presso lo studio dell’avvocato ROSANNA

COZZUPOLI, e rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO RAFFAELE

ABENAVOLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 222,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Ro.An., con atto di citazione notificato in data 9/1/1978, deducendo di essere comproprietaria di un fabbricato in (OMISSIS), conveniva in giudizio gli altri comproprietari, R.A., R.V., R.F. e R.C., al fine di addivenire allo scioglimento della comunione.

Si costituivano in giudizio i convenuti che aderivano alla domanda di divisione, mentre il solo R.C. chiedeva disporsi la riunione del giudizio ad altro precedentemente introdotto da R.F. nei suoi confronti, avente ad oggetto il pagamento della somma di Lire 18.000.000 quale residuo della sua quota di spese sostenute per la costruzione del fabbricato, ed anticipate da R.F. su incarico degli altri comproprietari del sedime.

Disposta la riunione, deceduto R.C., al quale succedevano le eredi R.A.M., A. e R., il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di rimborso formulata da R.F., condannando le eredi di R.C. al pagamento della residua somma di Euro 2.905,07, ed approvava il progetto di divisione con attribuzione alle eredi di R.C. del primo piano.

Ro.An. e R.R., quali eredi di R.C., essendo nelle more deceduta l’altra coerede R.A., proponevano appello avverso tale sentenza, cui resistevano gli appellati, con la proposizione di appello incidentale da parte di R.F., che lamentava la riduttiva liquidazione del rimborso ancora dovutogli.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 222 del 13/7/2016, rigettava l’appello principale ed incidentale, compensando le spese del grado.

Quanto all’appello principale rilevava che lo stesso era infondato in quanto si limitava a riproporre le tesi già sviluppate in primo grado.

Il tribunale aveva però aderito alle conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, il che rendeva adeguata la motivazione, anche per l’assenza di illogicità nelle dette conclusioni.

Quanto alla domanda avanzata da R.F., la Corte distrettuale osservava che non era stato contestato dalla difesa di R.C. l’an ma solo il quantum dovuto, il che determinava l’assorbimento, in quanto incompatibili con la decisione, delle altre domande avanzate dalle eredi di R.C., peraltro sfornite di prova, essendo esclusa quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c.

In merito poi alla domanda di divisione, la sentenza rilevava che solo R.C. non aveva corrisposto il rimborso delle somme anticipate da R.F. per la costruzione del bene nè aveva provveduto a rifinire il fabbricato ancora al rustico, a differenza degli altri comproprietari.

Risultava quindi condivisibile la conclusione del Tribunale che aveva ritenuto di attribuire alle eredi di R.C. l’appartamento al primo piano, avvalendosi della discrezionalità che la legge assegna al giudice e che gli consente anche di discostarsi dal criterio dell’estrazione a sorte dei lotti.

Infine, anche l’appello incidentale di R.F. doveva essere rigettato.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso R.A.M. e R.R. sulla base di due motivi.

R.F., R.A., Ro.An., R.C., R.S.G. e Ro.Co., questi ultimi due quali eredi di R.V., deceduto nelle more del processo, resistono con controricorso.

2. Preliminarmente deve essere rilevata l’impossibilità di poter prendere in esame le memorie di parte ricorrente, attesa la loro tardiva produzione.

3. Il ricorso è improcedibile e tale rilevo assume carattere preliminare ed assorbente rispetto alla diversa questione dell’inammissibilità del ricorso per il denunciato difetto di specialità della procura sollevata dai contro ricorrenti, in ragione del fatto che la medesima, sebbene apposta a margine del ricorso, non reca l’indicazione dell’incarico di proporre ricorso per cassazione emergendo anche un contrasto tra l’elezione di domicilio ivi effettuata in (OMISSIS) e quella in (OMISSIS) che è nell’epigrafe del ricorso.

La dichiarazione di improcedibilità deriva dalla violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 05/10/2016, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (nè risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dai controricorrenti, atteso che secondo quanto affermato da Cass. S.U. n. 10648/2017, l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, sia stata prodotta dalla controparte), avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello con attestazione di conformità della cancelleria.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bi se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA