Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17936 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8190-2015 proposto da:

S.P., P.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

D’ANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMASO GALLETTO;

– ricorrenti –

contro

SAIA SPA, per fusione e cancellazione della EDILCAD SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato GIAN

PAOLO MARAINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCA VIANELLO;

– controricorrenti –

e contro

PDR BIANCHI DE REGE SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO,

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Federica D’Angelo, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Tomaso Galletto, difensore dei ricorrenti, che si è

riportato agli atti depositati ed ha insistito per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Luca Vianello, difensore della resistente, che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati ed ha insistito per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS) ed i condomini S.- P. in proprio ebbero ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Genova, la srl Edilcad quale venditrice degli enti esclusivi siti nell’edificio condominiale, dopo aver provveduto al restauro e riqualificazione a fini abitativi dell’edificio originariamente utilizzato quale opificio, chiedendo il ristoro dei danni conseguenti ai vizi palesatisi nelle parti comuni e nell’ente di signoria esclusiva dei S.- P..

La srl Edilcad contestava la sua responsabilità,proponendo eccezione di decadenza dall’azione, e chiamava in causa la spa PDR in quanto effettiva esecutrice dei lavori di restauro dell’edificio condominiale in regime d’appalto.

Il Tribunale di Genova ebbe a rigettare tutte le domande mosse, rilevando la intervenuta decadenza sia ex art. 1495 c.c. che ex art. 1669 c.c.

Sia il Condominio – appellante incidentale – che i consorti S.- P. – appellanti principali -, proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Genova e, resistendo la sola srl Edilcad, la Corte ligure rigettò ambedue le impugnazioni. Osservavano i Giudici genovesi come l’appello dei condomini S.- P. era inammissibile in quanto veniva svolto ragionamento critico avverso sola una delle due rationes decidendi esposte dal primo Giudice per rigettare la loro domanda risarcitoria.

Quanto all’appello del condomino, la Corte territoriale rilevava come l’edificio condominiale fosse stato solamente restaurato dal venditore, sicchè non trovava applicazione il disposto ex art. 1669 c.c., applicabile esclusivamente alla fattispecie di nuova costruzione.

Avverso detta sentenza propongono impugnazione per cassazione i soli consorti S.- P., articolando tre motivi di censura,che pure illustrano con due note difensive.

Resiste con controricorso la spa S.A.I.A., già srl Edilcad, che deposita anche memoria difensiva in prossimità di questa udienza.

Il Condominio e la spa PDR, ritualmente evocati, sono rimaste intimati.

All’odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni del P.G. – accogliersi il ricorso – e dei difensori delle parti costituite, questa Corte decideva la questione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da S.P. e P.B. s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti lamentano nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto normativo ex artt. 112 e 345 c.p.c. in quanto il Collegio ligure ha errato nel qualificare la domanda proposta,sia in prime cure che in sede d’appello, siccome esclusivamente fondata sul disposto ex art. 1495 c.c., mentre dagli atti inequivocabilmente appariva svolta anche la domanda fondata sul disposto ex art. 1669 c.c., che era stata ritualmente coltivata con l’atto d’appello.

La censura svolta coglie la testa del chiodo in quanto la Corte genovese ha errato nel ritenere inammissibile il gravame mosso dai ricorrenti poichè non attinte con censura ambedue le rationes decidendi individuate nell’argomentazione presente nella sentenza resa dal Tribunale ligure.

Difatti, come s’apprezza dal passo della citazione originaria riprodotto in ricorso, i condomini – unitamente al Condominio poichè l’originaria citazione unica – ebbero a proporre domanda di risarcimento danni fondata sulla norma ex art. 1669 c.c. posto che la srl Edilcad, non solo era la venditrice degli enti esclusivi allogati nell’edificio condominiale ristrutturato, ma pure il proprietario che curò, a mezzo impresa appaltatrice, i lavori di restauro.

E’ ben vero poi che il Tribunale ebbe ad esaminare la domanda svolta dai condomini S.- P.,primariamente, sotto il profilo della domanda redibitoria ex art. 1495 c.c. e solo per completezza anche sotto quello ex art. 1669 c.c., e che con l’atto di gravame detti condomini svilupparono argomentazione critica esclusivamente avverso detta ultima statuizione, ma un tanto non comporta la conclusione tratta dalla Collegio ligure d’inammissibilità del gravame poichè non attinte ambedue le rationes decidendi che reggevano la decisione.

Difatti la domanda risarcitoria fondata sulla norma ex art. 1495 c.c. è ontologicamente diversa da quella fondata sull’art. 1669 c.c., essendo la prima espressione della disciplina in tema di vendita e la seconda correlata alla disciplina in tema d’appalto.

Di conseguenza sono domande concorrenti – Cass. sez. 3 n 3899/75, Cass. sez. 2 n 26574/17 – e non già l’una escludente l’altra, siccome erroneamente ritenuto dalla Corte genovese, sicchè non già concorrevano nella prima statuizione due rationes decidendi che autonomamente sostenevano la medesima statuizione,bensì le argomentazioni elaborate dal tribunale si riferivano a domande diverse e la Corte di merito doveva individuare quali domande la parte avesse ritualmente proposte in causa e ribadite in appello.

Ed in causa di certo, per come desumibile e dal passo ritrascritto della citazione originaria e dalla circostanza che la Corte ligure ebbe ad esaminare nel merito il gravame del condominio – che in prime cure aveva agito con unico atto di citazione assieme ai condomini – i consorti S.- P. ebbero a proporre domanda di risarcimento danni fondata sull’art. 1669 c.c.

Quindi non assume rilievo che il Tribunale ebbe a principalmente qualificare la domanda delle parti siccome di natura redibitoria ex art. 1495 c.c., poichè comunque i consorti S.- P. – unitamente al Condominio – certamente proposero la domanda di ristoro danni fondata sulla norma ex art. 1669 c.c. Pertanto ben potevano i ricorrenti con l’appello gravare la soluzione – ancorchè per completezza di ragionamento – offerta dal Tribunale in relazione a domanda ex art. 1669 c.c. senza anche impugnare la statuizione afferente all’ipotesi fondata sulla norma ex art. 1495 c.c., posto che sono due domande diverse non autoescludenti e comunque con l’appello i consorti, odierni ricorrenti, ebbero a contestare la soluzione adattata dal Tribunale in ordine alla loro domanda,ossia quella fondata sulla norma ex art. 1669 c.c., riproponendola.

Che in effetti l’atto di citazione originario portasse anche la domanda ex art. 1669 c.c. rimane confermato dalla stessa Corte genovese, laddove esamina la ragione di censura,fondata su detta norma svolta dal Condominio – coattore con i condomini -, sicchè un tanto non può esser negato in relazione alla posizione degli altri coattori originari.

Con la terza ragione d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex art. 1669 c.c. laddove la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile detta norma all’ipotesi fattuale – propria della causa – di vendita di alloggi siti in edificio solo restaurato e, non già, neo costruito.

La questione risulta risolta dall’arresto delle Sezioni Unite – Cass. n 7756/17 – che ha esteso l’applicabilità della norma indicata anche alle ipotesi di opere di ristrutturazione destinate a lunga durata, sicchè ha errato la Corte ligure ad escludere in radice l’applicabilità della citata norma in ipotesi di ristrutturazione, che invece va esaminata alla luce delle peculiarità di causa.

Con la seconda ragione di doglianza i consorti S.- P. lamentano omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto che la Corte distrettuale ha in motivazione formulato delle affermazioni inconciliabili.

Da un lato ha ritenuto inammissibile il loro appello, ma dall’altro ha esaminato il gravame mosso dal Condominio in punto ristoro ex norma art. 1669 c.c., benchè l’atto di citazione, che dette avvio alla lite in primo grado, fosse stato comune.

La censura,atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, appare assorbita poichè attinge da altro profilo la medesima statuizione adottata dai Giudici liguri. L’accoglimento dei due motivi di ricorso importa la cassazione della sentenza impugnata ad il rinvio alla Corte d’Appello di Genova, altra sezione, della questione per nuovo esame e regolamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova, altra sezione,anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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