Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17936 del 13/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17936 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 9062-2009 proposto da:
MENTI MONICA C.F. MNTMNC64T56A459L,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLLO FULVIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1369

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 13/08/2014

.1

CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
SGROI ANTONINO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di VENEZIA, depositata il 03/04/2008 r.g.n. 484/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega verbale
SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 710/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Menti Monica, dipendente di società fallita, dopo essersi vista accogliere dal
Pretore del lavoro di Vicenza, con sentenza del 18/4/1997, la domanda tesa alla
condanna del suo datore di lavoro al pagamento della somma di lire 7.144.617 e

al giudice del lavoro del Tribunale vicentino, in data 23/2/2001, la condanna
dell’Inps al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità ai sensi della legge n.
297/82.
Il giudice adito accolse la domanda di condanna dell’Inps al pagamento del TFR,
mentre respinse quella relativa al mancato pagamento delle ultime tre mensilità,
sia per l’intervenuta prescrizione annuale, sia perchè il preteso credito era
maturato nel 1994 ed era, perciò, afferente ad un periodo diverso da quello dei
dodici mesi, di cui all’art. 2 del d.lgs n. 80/1992, precedente l’esecuzione forzata o
l’inizio della procedura concorsuale.
A seguito di impugnazione della Menti la Corte d’appello di Venezia, con sentenza
dell’i 1/12/07 — 3/4/08, ha parzialmente accolto il gravame rigettando l’eccezione di
prescrizione sollevata dall’Inps, mentre ha confermato nel resto la decisione di
primo grado.
In merito al motivo d’impugnazione respinto la Corte ha spiegato che la decisione
di primo grado era corretta in quanto il rapporto di lavoro oggetto di causa era
decorso dal 4 novembre 1993 al 28 agosto 1994, mentre la ricorrente aveva
depositato il ricorso giudiziario diretto al recupero di quanto richiesto all’Inps il 10
settembre 1996, quindi in ritardo, stando ai termini della citata normativa, per il
recupero delle ultime tre mensilità risalenti ad oltre due anni prima dell’inizio della
procedura esecutiva del 1997.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Menti Monica con un solo
motivo.
Resiste con controricorso l’Inps.

1
il»

dopo aver invano tentato di porre in esecuzione tale titolo in data 5/6/1997, chiese

Motivi della decisione
Con un solo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge n.
80/1992, l’erroneità della motivazione, l’adozione di una motivazione “contra
legem”, la mancata considerazione della domanda di convocazione della

all’epoca dei fatti di causa, quale primo atto di iniziativa giudiziaria, e l’omessa
istruttoria.
In pratica, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che
nelle more tra la nascita del credito, risalente all’epoca di cessazione del rapporto
di lavoro del 28.8.1994, ed il deposito del ricorso innanzi al giudice del Tribunale di
Vicenza (10.9.1996), la ricorrente aveva provveduto non solo a trasmettere una
lettera di messa in mora ed una richiesta di pagamento del 14.2.1995, ma aveva
anche inoltrato, in data 18.3.1995, una domanda di convocazione della
Commissione paritetica ex art. 14 del CCNL del Commercio allora in vigore, al fine
della ricerca di una soluzione alternativa della controversia, per cui tali
comunicazioni potevano considerarsi atti di iniziativa giudiziaria, con la
conseguenza che il termine decadenziale di dodici mesi, di cui all’art. 2 del d.lgs n.
80/1992, decorreva a ritroso dal 21/3/1994, data di ricezione da parte dell’ASCOM
di Vicenza della richiesta di convocazione della Commissione paritetica, al
21/3/1994, venendo, in tal modo, ad essere ricompresi gli ultimi tre mesi di
contribuzione del periodo lavorativo 4.11.1993 — 28.8.1994.
Il motivo è infondato.
Occorre, anzitutto, ricordare che il d.lgs 27/1/1992 n. 80, emesso in attuazione
della Direttiva 80/1987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro, prevede all’art. 2 l’intervento del Fondo di garanzia
di cui alla legge del 29/5/1982, n. 297, stabilendo al 1° comma quanto segue: ” Il
pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti
di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti

2

Commissione paritetica di cui all’art. 14 del CCNL del commercio in vigore

gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
A) La data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure
indicate nell’ad. 1, comma 1; B) La data di inizio dell’esecuzione forzata; C) La
data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio

per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data
di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la
continuazione dell’attività dell’impresa.”

Orbene, la richiesta di convocazione della Commissione paritetica di cui alla citata
previsione collettiva di settore, invocata dalla ricorrente nel tentativo di superare il
dato oggettivo della rilevata tardività della sua domanda, non rientra in nessuna
delle prefissate ipotesi normative, appena elencate, di apertura delle procedure
rispetto alle quali va computato il periodo precedente dei dodici mesi in cui
ricadono le ultime tre mensilità, senza contare che la stessa non era diretta al
soggetto debitore, vale a dire il Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, tenuto al
pagamento delle predette mensilità.
Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. lav. n. 23930
del 23/12/2004) che “l’obbligazione concernente il pagamento delle retribuzioni
relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, posta a carico del Fondo di
garanzia, gestito dall’INPS, dal D.Lgs. 27 febbraio1992 n.80 nel caso di insolvenza
del datore di lavoro, costituisce oggetto di una vera e propria assicurazione
sociale, con elementi di analogia con l’assicurazione privatistica dei crediti; ne
consegue, da un lato, che lo specifico termine annuale di prescrizione del credito
nei confronti del Fondo, decorrente dal perfezionamento della esigibilità del credito
stesso, non è interrotto per effetto di atti rivolti al datore di lavoro, oppure agli
organi della procedura concorsuale, e, dall’altro, che all’azione avente ad oggetto il
medesimo credito sono applicabili le disposizioni dell’art. 152 disp. att. cod. proc.
civ. in materia di spese del giudizio.”

3

Ato

provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa

Quindi, è corretta la decisione della Corte d’appello laddove ha rilevato che il
rapporto di lavoro oggetto di causa era decorso dal 4 novembre 1993 al 28 agosto
1994, mentre la ricorrente aveva depositato il ricorso giudiziario diretto al recupero
di quanto richiesto all’Inps il 10 settembre 1996, quindi in ritardo, stando ai termini

due anni prima dell’inizio della procedura relativa al loro conseguimento.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, essendo applicabile,
ratione temporis, l’art. 152 disp. att. c.p.c nel testo previgente alla novella di cui al
d.I n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2014.

della citata normativa, per il recupero delle ultime tre mensilità risalenti ad oltre

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