Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17936 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1751/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/01/2014, depositata 11 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 21.1.2014, la Corte di appello di Roma, su gravame di D.S., in riforma della decisione di primo grado, accertava la nullità dei contratti interinali stipulati tra l’appellante e la Kelly Services s.p.a. e dichiarava l’avvenuta instaurazione, tra la società utilizzatrice, Poste Italiane, e la D., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 16.6.2003, con diritto della ricorrente al trattamento economico-normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore ed ordine di ripristino del rapporto lavorativo, oltre che al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 16.2.2007. Rilevava la Corte del merito che nel contratto di lavoro le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo erano indicate in maniera assolutamente generica e non esaustiva, in quanto non risultava individuata alcuna reale esigenza (anche eventualmente tra quelle previste in accordi sindacali secondo quanto previsto dalla L. n. 196 del 1997) su cui potesse esercitarsi il controllo del lavoratore al momento della stipulazione del suo contratto di lavoro e su cui potesse esercitarsi il controllo giudiziale. Osservava che, pur volendo ritenere sul piano astratto la validità della clausola, sotto il profilo della prova erano carenti gli elementi indicativi del rispetto delle prescrizioni di legge ai fini del ricorso al lavoro interinale e che la genericità della clausola e delle deduzioni esplicava i propri effetti sull’ammissibilità della prova, che sarebbe risultata conseguentemente inidonea, perchè relativa ad allegazione fornita ex post, a sostenere l’avvenuto rispetto dell’onere probatorio incombente su parte datoriale. Rilevava, poi, che, sul piano sanzionatorio, le conseguenze erano quelle della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore. Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a quattro motivi. La D. è rimasta intimata. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso notificata, nonchè verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data 8.10.2015 in sede sindacale. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in ragione della complessiva avvenuta definizione transattiva della controversia. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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