Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17935 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.M., difeso dall’Avv. SANASI Maurizio del foro di
Lecce;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b presso lo
studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.
1071/09 del 14.05.2009/4.06.2009 nella causa iscritta al n. 1681 R.G.
dell’anno 2007.
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 3.05.2001 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1071 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la legittimità del contratto a termine stipulato dall’appellante R.M. con le Poste Italiane S.p.A..
Il R. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 25.05.2010.
Si è costituita l’intimata società con controricorso.
Il ricorso è da dichiarare improcedibile ex art. 369 c.p.c., non risultando depositato, come da attestazione della Cancelleria Centrale Civile di questa Corte in data 22.07.2010, nel termine previsto da tale norma.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011