Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17935 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., difeso dall’Avv. SANASI Maurizio del foro di

Lecce;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b presso lo

studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

1071/09 del 14.05.2009/4.06.2009 nella causa iscritta al n. 1681 R.G.

dell’anno 2007.

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 3.05.2001 del

Cons. Dott. Alessandro De Renzis.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1071 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la legittimità del contratto a termine stipulato dall’appellante R.M. con le Poste Italiane S.p.A..

Il R. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 25.05.2010.

Si è costituita l’intimata società con controricorso.

Il ricorso è da dichiarare improcedibile ex art. 369 c.p.c., non risultando depositato, come da attestazione della Cancelleria Centrale Civile di questa Corte in data 22.07.2010, nel termine previsto da tale norma.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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