Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17935 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPIONE GIUSEPPE, giusta

procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

IGNAZIO MESSINA & C. SPA in persona dell’amministratore delegato

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/d,

presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PESCE CARLO, GIANVITTORIO DOMINI,

giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 821/2009 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito per la resistente l’Avvocato Claudio Strozzieri (per delega

avv. Riccardo Zacchia) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa avanti al Tribunale di Catania dal marittimo R.A., residente a (OMISSIS), nei confronti della societa’ di navigazione “Ignazio Messina e C”, con sede in (OMISSIS), per il pagamento di differenze retributive relative al rapporto di lavoro nautico intercorso dal 3.10.1978 al 5.3.2004, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 25.2.2009, dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente, a norma dell’art. 603 c.n., il Tribunale di Genova, luogo ove ha sede la societa’ ed ove e’ stato concluso il contratto di lavoro. Osservava il Tribunale che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta all’estero per naufragio della nave e che successivamente detto rapporto non era piu’ continuato, sicche’ ai fini della competenza non poteva essere presa in considerazione la residenza del marittimo.

Avverso detta sentenza il R. ha proposto regolamento di competenza assumendo di avere, a fondamento della sua domanda, premesso di godere del regime di continuita’ previsto dalla contrattazione collettiva, in forza del quale il lavoro nautico assume il carattere di contratto di arruolamento a tempo indeterminato e il lavoratore rimane a disposizione dell’armatore, sicche’ il luogo di cessazione del rapporto di lavoro si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore risiede e nel quale deve attendere le successive comunicazioni dell’armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.

La societa’ intimata ha resistito con memoria.

Il ricorso non e’ fondato. Per stessa ammissione del ricorrente l’istituto della continuita’ del rapporto di lavoro trova la sua fonte e la sua regolamentazione nella contrattazione collettiva. Il ricorrente non ha indicato in ricorso quale e’ il contratto collettivo applicabile e quale disposizione di detto contratto preveda l’istituto della continuita’. Nella specie il ricorrente ha prodotto nel giudizio di primo grado un estratto del CCNL 12.04.1995 relativo ai dipendenti delle imprese di Spedizione e Trasporti, e precisamente gli artt. 6, 11, 11 bis, 13, 15, 21,22,23, 26, 27, 28, 38, 39, 40, un estratto dell’Accordo 13.6.2000 e precisamente la Tab.

P.4, un estratto del CCNL 30.5.1996 e precisamente gli artt. 19, 20 e 40 con relative tabelle. In nessuna di dette norme contrattuali, peraltro relative a rapporto di lavoro diverso da quello nautico, si fa riferimento al regime di continuita’ invocato dal lavoratore e contestato dalla societa’.

Poiche’, per contro, non e’ contestato che la nave sulla quale il R. era imbarcato abbia fatto naufragio in acque estere, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 343 c.n. secondo cui il contratto di arruolamento si risolve di diritto in caso di perdita totale della nave. A ragione, dunque il Tribunale ha rilevato che, poiche’ il contratto si e’ risolto all’estero, ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro, non puo’ essere presa in considerazione la residenza del lavoratore,ma valgono alternativamente i criteri di collegamento del foro della circoscrizione di iscrizione della nave, ovvero del foro ove il contratto e’ stato concluso, previsti dall’art. 603 c.n..

Nella specie la controversia rientra certamente nella competenza del giudice del lavoro di Genova, luogo ove pacificamente il contratto di lavoro e’ stato concluso ed eseguito.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della societa’ resistente delle spese del presente procedimento,liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Genova. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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