Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17935 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23828-2016 proposto da:

M.M.V., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCIO

LIBERO MAZZA, presso il cui studio a Napoli, p.tta Matilde Serao 34,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FILOMENA

GIRARDI, presso il cui studio a Cervinara, via Del Balzo,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1525/2015 del TRIBUNALE DI AVELLINO,

depositata il 3/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Avellino, con sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da ( M.) M.V. nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di Cervinara, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il decreto che aveva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di Euro 2.168,79, oltre interessi e spese, in favore di L.A., quale corrispettivo per lavori di falegnameria.

Il tribunale, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, che il creditore aveva eseguito i lavori commissionati e che la commissione, a differenza di quanto sostenuto dall’opponente, comprendeva anche lo scheletro interno dell’armadio e le mensole, ha ritenuto, per un verso, che l’allegazione da parte della committente dei vizi e dei difetti dell’opera era del tutto deficitaria (“nell’atto di citazione di primo grado i vizi ed i difetti dell’opera non sono mai indicati in maniera dettagliata ed analitica”, avendo effettuato “un mero richiamo alla missiva di contestazione che, a sua volta, è del tutto generica”), e, per altro verso, che l’opponente, a fronte dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, non aveva adempiuto all’onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi dell’opera, essendo, anzi, rimasta del tutto indeterminata sia la data di consegna dell’opera, sia l’epoca della contestazione verbale dedotta.

M.M.V., con ricorso notificato in data 15/10/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Ha resistito L.A. con controricorso notificato il 14/11/2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2222 e 2226 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che manca, nel caso di specie, una formale eccezione di decadenza dalla garanzia ad opera del L., con la conseguente preclusione, da parte del giudice, in ordine all’esame della questione.

1.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, le risultanze istruttorie confermano l’esistenza dei vizi e la tempestività della relativa contestazione.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2222 e 2225 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, accertata la tempestività della denuncia dei vizi ed in presenza della riconosciuta difformità dell’opera rispetto alle regole dell’arte, mancava ogni presupposto giuridico per la conferma del decreto ingiuntivo e per la condanna dell’opponente anche al risarcimento del danno.

2.2. Il giudice di pace, ha aggiunto la ricorrente, a supporto della sua decisione, avrebbe dovuto tener conto delle risultanze istruttorie, della denunciata difformità ed inadeguatezza della esecuzione dell’esecuzione, determinando un corrispettivo che, ove mai dovuto, tenesse in considerazione, sulla base di un supporto tecnico, il risultato finale, come previsto dall’art. 2225 c.c..

3. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo. La ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio della decisione che ha impugnato: il tribunale, in effetti, non si è limitato ad affermare che l’opponente, a fronte dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, non aveva adempiuto all’onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi dell’opera, per essere rimasta del tutto indeterminata sia la data di consegna dell’opera, sia l’epoca della contestazione verbale dalla stessa dedotta, ma, prima ancora, ha ritenuto, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che l’allegazione da parte della committente dei vizi e dei difetti dell’opera era del tutto deficitaria, sul rilievo che “nell’atto di citazione di primo grado i vizi ed i difetti dell’opera non sono mai indicati in maniera dettagliata ed analitica”, avendo effettuato “un mero richiamo alla missiva di contestazione che, a sua volta, è del tutto generica”. E la mancata contestazione di tale statuizione, nella misura in cui ha definitivamente escluso dal thema decidendum le questioni concernenti l’effettiva esistenza di tali vizi e l’eventuale incidenza degli stessi sull’an e/o il quantum del credito al corrispettivo azionato dall’esecutore, assorbe evidentemente ogni censura che riguardi tanto la dedotta mancanza di una formale eccezione, da parte del L., di decadenza dalla relativa garanzia, quanto, ed a maggior ragione, la declamata emergenza istruttoria di vizi dell’opera.

4. Il ricorso principale, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

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