Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17934 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De
Sanctis n. 4, presso lo studio dell’Avv. TENCHINI Giuseppe, che la
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli Avv.ti
Giovanni Pruneddu e Valeria Atzeri del foro di Cagliari per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti GINNICO
Giuseppina, Clementina Pulli e Muro Ricci per procura in calce al
ricorso;
– costituito con procura –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari
n. 228/09 del 6.05.2009/28.06.2009 nella causa iscritta al n. 178
R.G. dell’anno 2008.
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;
Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Antonino Sgroi,
per l’INPS; vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data
16.03.2011/3.05.2001 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost .Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,
che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 228 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, liquidando a favore di C.G. le spese processuali con applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1, ed equiparando le prestazioni assistenziali- oggetto del giudizio – alle prestazioni alimentari periodiche e quindi determinando l’ammontare della somma dovute per due anni.
La C. ricorre per cassazione con un articolato motivo, con cui contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo alla liquidazione delle spese processuali, che si assume effettuata con violazione dei minimi tariffari.
L’INPS si è costituito con procura in calce al ricorso ed è intervenuto all’udienza in Camera di consiglio per il tramite dell’anzidetto difensore.
2. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione.
Invero la sentenza impugnata risulta pubblicata il 28 giugno 2009, mentre il ricorso per cassazione risulta consegnato (come da timbro apposto sul frontespizio del ricorso stesso) all’ufficiale giudiziario per la notifica il 1 luglio 2010.
In questa situazione è stato violato l’art. 327 c.p.c., per essere decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’INPS come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011