Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17934 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SABAH SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO 42, presso lo studio

dell’avvocato DI GREGORIO LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONELLO MARTINEZ, ANTONIO TOFFOLETTO,

ALESSIO SARIGU, giusta delega di costituzione di nuovi difensori a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5081/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.L., agente di commercio residente in (OMISSIS), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il suo committente, SabaH s.p.a. con sede in (OMISSIS), per la risoluzione del contratto di agenzia per causa imputabile alla societa’ e per il pagamento di varie indennita’.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza depositata il 2.12.2008, ha dichiarato l’incompetenza del giudice del lavoro di Milano, poiche’ l’art. 413 c.p.c., comma 4 stabilisce la competenza territoriale del “giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente” ed ha dichiarato territorialmente competente il giudice del lavoro di Cuneo.

La societa’ ha proposto regolamento di competenza rilevando che il Comune di (OMISSIS), ove risiede l’agente, rientra nel circondario del Tribunale di Saluzzo.

L’intimata non si e’ costituita.

Il ricorso e’ fondato.

L’adito Tribunale di Milano, sulla base dell’incontestato domicilio dell’agente in (OMISSIS), ha erroneamente ritenuto che tale Comune faccia parte del circondario di Cuneo, invece di quello di Saluzzo, come risulta dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 51 del 1998. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Saluzzo.

Il comportamento processuale delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del tribunale di Saluzzo. Spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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