Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17934 del 13/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 17934 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 2096-2009 proposto da:
CALCAGNI ELISABETTA ciclbt41e54a462a, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 24, presso lo studio
dell’avvocato MARIA PIA DOMANICO, rappresentata e
difesa dagli avvocati CARLI ROBERTO, MASSICCI PAOLO;
– ricorrente contro

ALPINA

PARQUET

SPA

00165960048,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GRISERI ROSITA;

Data pubblicazione: 13/08/2014

- controri corrente avverso la sentenza n. 1798/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 29/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO

udito l’Avvocato MASSICCI Paolo, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MACIOCI Claudio, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SCALISI;

_

Svolgimento del processo
La società Alpina dei fratelli Loser spa (indi Alpina Parquet spa) con atto di
citazione del 21 marzo 2001 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Mondovì, Calcagni Elisabetta, e, premesso di aver fornito alla convenuta in

della somma di E. 15.940,89 costituenti il prezzo della vendita, chiedeva che
la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di cui sopra, oltre
interessi legali dalla scadenza delle fatture commerciali.
Si costituiva Calcagni Elisabetta eccependo l’incompetenza per territorio del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Ascoli Piceno ove il
contratto era stato concluso, che il materiale da controparte fornito era affetto
da vizi consistenti in nodi e macchie diffuse, difetti che, allorquando nel mese
di giugno aveva disimballato il materiale di cui si dice aveva contestato e indi
_-

denunciato prima verbalmente e, dunque. per iscritto tramite raccomandate,
chiedeva, pertanto, in caso di mancato accoglimento dell’eccezione di
incompetenza

territoriale

che

controparte

venisse

condannata

all’adempimento e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Mondovì sul presupposto che, trattandosi di un’obbligazione
pecuniaria liquida ed esigibile da adempiere al domicilio del creditore al
tempo della scadenza, la competenza si radicava nella sede del venditore,
preliminarmente (avendo la spa Alpina sede in Magliano Alpi) respingeva
l’eccezione di incompetenza. Nel merito constatato che la Calcagni, gravata
dall’onere, non aveva fornito la prova della tempestività della comunicazione
alla controparte dei vizi (risultando l’unica denuncia scritta essere quella del

12 dicembre 2000 mentre quelle verbali apparivano incerte), accoglieva la
i

due riprese del materiale ligneo per parquet e di essere creditrice della stessa

_

domanda attorea e condannava la Calcagni al pagamento della somma di €.
15.940,89, oltre interessi, nonché a rimborsare alla controparte le spese
processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la Calcagni lamentando che il
primo giudice non avesse accolto la formulata eccezione di incompetenza

territoriale perché nel caso, invece, era operante ai sensi dell’art. 1469 bis
comma 3 n. 19 cc., il foro esclusivo della residenza del debitore stabilito nei
rapporti tra consumatori e professionista, criticava che il Tribunale avesse
erroneamente ritenuto tardiva la denuncia dei vizi.
Resisteva la società Alpina Parquet spa. Affermando che l’appello era nullo
ex art. 342 cpc. per la mancata esposizione dei fatti richiesti e contestava le
avverse pretese sostenendo la inammissibilità per la sua novità (perché basata
su fatti nuovi) dell’eccezione di in competenza, dichiarava che il materiale
.-

fornito non aveva nessun difetto.
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1798 del 2009,

rigettava

l’appello e confermava la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione
la Corte torinese osservava: a) l’eccezione di incompetenza territoriale
risultava

inammissibile

in

quanto

basata

su

fatti

nuovi

e

cioè

sull’accertamento della qualità di consumatore anziché di acquirente in capo
alla Calcagni; b) correttamente il Tribunale aveva ritenuta intempestiva la
denuncia dei vizi della merce fornita dato che il completamento della
,
consegna è avvenuto nel maggio del 2000 e la denuncia die vizi è intervenuta
in data imprecisata con la certezza che la denuncia formale è avvenuta il 12
dicembre 2000 e quindi tardivamente.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Calcagni Elisabetta per due
2

X

motivi. La società Alpina Parquet spa (già Alpina dei Fili Loser spa) ha
resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo del ricorso la Calcagni Elisabetta lamenta la

ter/quinques cc. (nonché degli artt. 3, 33, e 34 del D.lgs. 6 settembre 2005 n.
206) in relazione all’art. 360 nn. 2,3,5 cpc. Secondo la ricorrente, la Corte
distrettuale avrebbe errato nell’affermare che il fatto nuovo, quale elemento
dirimente ed ostativo per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per
territorio del Giudice adito consisterebbe nella dimostrazione in capo alla
Calcagno della qualità di consumatrice, perché la qualità di consumatrice in
capo alla Calcagni sarebbe stata sempre pacifica e incontroversa. Piuttosto, la
qualità di consumatrice in capo alla ricorrente risulterebbe senza ombra di
.-

dubbio in tutti gli atti processuali a disposizione della Corte Territoriale.
Pertanto, conclude la ricorrente,

comprovate sussistenti alcuno o tutti gli

aspetti indicati quali fatti controversi e decisivi per il giudizio, in ciascuna
delle superiori partizioni individuate nell’illustrazione del motivo alla lett. a),
b), c), il cui contenuto è qui da intendersi richiamato, statuisca il Supremo
Collegio se in specie ricorra vizio dell’impugnata decisione sul rilievo della
contraddittoria (rispetto ai medesimi elementi cennati) sua motivazione e per
l’effetto statuisca se la censurata sentenza della Corte territoriale sia stata
emessa dal Giudice territorialmente incompetente giusta la previsione degli
arti. 28 e 38 cpc., stante la tempestività della deduzione della relativa
eccezione e la sufficienza degli elementi da cui desumere la necessaria

applicazione, senza bisogno di indicazione di fori alternativi, del criterio
3

violazione degli artt. 28-38 cpc., 1469 bis comma 3, n. 19 cc., 1469

_

esclusivo di individuazione della competenza territoriale in favore del
consumatore, ed, altresì, violazione di legge con riguardo alla disciplina di
riferimento contenuta nelle disposizioni ex art. artt. 1469 bis comma 3, n. 19
cc., 1469 ter quinques cc., nonché della novella sub artt. 3,33 e 34 D.Igs. N.
206 del 2005.

1.1.= Il motivo ancorché infondato è inammissibile perché non coglie
l’effettiva ratio decidendi.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nella
cause relative a diritti di obbligazione, mentre l’attore non ha nessun onere di
specificazione del criterio di competenza prescelto o delle ragioni per cui ha
ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, essendo sufficiente che
detto foro corrisponda ad uno di quelli, concorrenti, previsti dagli art. 18, 19 e
20 C.P.C., il convenuto, al contrario, al fine di evitare che la causa resti
_.

radicata presso il giudice adito, ha l’onere di eccepire, sin dal primo atto
difensivo, l’incompetenza di tale giudice sotto tutti i profili ipotizzabili e con
motivazione articolata ed esaustiva, non potendo poi aggiungere nuovi motivi
a quelli prospettati in limine, ne’ ad essi apportare alcun mutamento (Cass.
18.12.1987 n. 9434; 27.6.1987 n. 5719; 7.2.1983 n. 1018). Ora, nel caso di
specie, la convenuta, in comparsa di risposta, come è detto nella sentenza
impugnata aveva eccepito l’incompetenza per territorio specificando che il
foro competente andava determinato in ragione del luogo ove il contratto era
stato concluso. Epperò, con l’atto di appello la Calcagni mutando opinione
riproponeva l’eccezione di incompetenza per materia, ma, specificando che il

(

il

foro di competenza andava determinato in ragione della normativa del codice

del consumo o meglio in ragione della qualità di consumatrice in capo alla
4

convenuta. Non vi è dubbio, però, che la sig.ra Calcagni abbia proposto anche
in appello una stessa eccezione di incompetenza, ma per ragioni diverse
rispetto a quelle indicate in primo grado -e non lo avrebbe potuto fare- perché
la ragione evidenziata in appello essendo nuova non era proponibile per la
prima volta in appello.

Pertanto, correttamente la Corte torinese ha affermato che l’eccezione di
incompetenza territoriale ex art. 1469 bis cc., formulata nel solo grado di
appello risultava inammissibile perché basata su fatti nuovi ovvero
sull’accertamento della qualità di consumatore, anziché di acquirente in capo
alla Calcagni, dedotti per la prima volta soltanto nella fase del gravame.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1495,
commi 1 e 3 cc., 116 cpc., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Avrebbe
i
errato la Corte distrettuale, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto tardiva la
denuncia dei vizi della merce fornita, dato che, già in prime cure, vi era la
prova in ordine all’epoca della scoperta dei vizi e di quella della loro
denuncia, così come risultava dal contenuto dell’interrogatorio formale del
legale rappresentante dell’odierna intimata. Come risulterebbe dalla prova
testimoniale: a) i vizi vennero in evidenza in occasione della lucidatura del
parquet dopo la sua posa in opera; b) fu informato prontamente Bellagamba
incaricato della ricorrente il quale si rivolse a Rozzi dato che aveva poteri e
funzioni per accogliere la denuncia che veniva formulata essendo
formalmente agente della società Alpina Parquet spa.
Pertanto, conclude la ricorrente: comprovatamene sussistenti gli aspetti
indicati quali fatti controversi e decisivi per il giudizio e relativi ai seguenti

profili: a) epoca della scoperta dei vizi; b) immediata denuncia per il tramite
5

I ll

di Bellagamba , incaricato dalla ricorrente; c) contestazione dei vizi al Rozzi
Maurizio legittimato a riceverla in quanto agente dell’intimata;

d)

partecipazione da parte del cermato agente al legale rappresentante
dell’intimata all’epoca di scoperta dei vizi e della immediatezza della relativa
denuncia, come confessato giudizialmente, statuisca il Supremo Collegio se in

specie ricorre vizio dell’impugnata decisione sul rilievo della contraddittoria
(rispetto ai medesimi elementi cennati) sua motivazione e, per l’effetto,
statuisca se la censurata sentenza della Corte territoriale sia inficiata in termini
tali da condurre necessariamente, in assenza del censurato vizio, ad una
ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal Giudice del merito che,
dunque erratamente ed incondivisibilmente, ha, nel caso di specie, applicato le
disposizioni sub artt. 1495 comma 1 e 3 cc. e 116 cpc.
,
2.1.= Il motivo è infondato non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione delle risultanze documentali e probatorie, non
proponibile nel giudizio di legittimità, se, come nel caso in esame, la
decisione impugnata, non presenta vizi logici ed è priva di errori di diritto,
ma soprattutto„ perché il giudizio di tardività della denuncia dei vizi di cui si
dice è sorretto da una motivazione conforme ai principi che regolano i tempi e

i modi dell’azione di garanzia.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Torino, il completamento delle
consegne del materiale (pacificamente avvenute in due riprese a partire da
marzo aprile 2000) è avvenuto nel mese di maggio del 2000, la denuncia dei
vizi ad opera dell’acquirente Calcagni

nei confronti del Bellagamba è
i)(

intervenuta in data imprecisata e tale mediatore risulta averla trasmessa alla

società Alpina in data altrettanta imprecisata. La Corte di merito, a sua volta a
6

preso atto: a) che la denuncia formale dei vizi era intervenuta il 12 dicembre
2000; b) che la CTU aveva evidenziato che i vizi erano visibili sin da
momento del disimballo in quanto erano già presenti nel materiale grezzo, con
la conseguenza che gli otto giorni per la denuncia dei vizi non potevano che
decorrere dalle sopra indicate date delle consegne della merce. Pertanto,

correttamente, la Corte di Torino ha osservato che la sig.ra Calcagni è risultata
non solo di non aver dimostrato, ma neppure avere allegato puntuali e
temporalmente collocate circostanze a sostegno della tempestività della sua
denuncia.
2.1.a) Ed è appena il caso di ribadire quanto è stato già affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte in altre occasioni che il giudice di merito è
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di
a
.•

prove che ritenga più – attendibili ed idonee nella formazione dello stesso,
essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo

. apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento
dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari
elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una
esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati.
2.1.b) Sotto altro aspetto, poi, va ribadito anche in questa sede —quanto ha già
evidenziato la Corte torinese- che la normativa ((I comma art. 1495 cod. civ. )
che prevede il termine di otto giorni per la denuncia del vizio apparente dalla
sua scoperta ha una sua ragione d’essere non potendosi legittimamente, in un
normale contratto di compravendita, procrastinare a tempo indeterminato il
l itl
dies a quo in funzione delle esigenze soggettive dell’acquirente che, invece, in
.

base al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto deve essere
7

considerato tenuto ad effettuare un controllo almeno a campione al momento
della ricezione del materiale.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc, condannata al pagamento delle spese del presente

PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in €.2.200,00 di cui E. 200,00 per
esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 18 giugno 2014.

giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA