Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17934 del 12/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 46/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

04/06/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del ricorrente, la

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da F.G., riconoscendone il diritto all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 2 luglio 2010. L’INPS propone ricorso, affidato a due motivi, con i quali, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato in ordine alla censura con la quale era, in via subordinata, impugnata la pronuncia di primo grado, per avere anticipato la decorrenza del beneficio richiesto collocandola alla data della domanda amministrativa presentata dall’assistita (2.7.2010), violando in tal modo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’intimata non ha resistito. Il motivo, ammissibile nella duplice deduzione della violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della violazione della L. n. 118 del 1971 (artt. 12 e 13), è meritevole di accoglimento, con riferimento alle norme richiamate nel secondo motivo, atteso l’evidente vizio di omessa pronuncia, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine alla doglianza espressa in merito al riconoscimento del beneficio assistenziale da epoca antecedente rispetto a quella del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. In tali casi al Giudice di legittimità è riconosciuto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (v., fra le altre, Cass., SU, n. 8077/2012). All’evidenza, pertanto, la Corte territoriale ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado quanto alla decorrenza del diritto all’assegno di invalidità civile dall’ epoca della domanda amministrativa presentata dall’assistita il 2.7.2010, atteso che costituisce principio consolidato di questa Corte (fra le più recenti, v. Cass. 1398/2012) quello alla cui stregua, secondo la L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e la L. n. 18 del 1980, le prestazioni in favore degli invalidi civili, rispettivamente previste da dette disposizioni, della pensione di inabilità, dell’assegno di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, come pure del diritto alla pensione di invalidità nonchè dell’indennità di accompagnamento, una volta che l’invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti il beneficio, automaticamente la decorrenza di questo si colloca – in assenza di una diversa data indicata dalle competenti Commissioni sanitarie – al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, restando a carico della Amministrazione debitrice della prestazione l’onere di provare eventualmente una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante, posto che tali disposizioni hanno la finalità di evitare che eventuali ritardi nello svolgimento degli accertamenti sanitari non imputabili agli interessati alla prestazione assistenziale si risolvano in danno dei medesimi (cfr. Cass. 27.8.2003 n. 12564, Cass. 14516/2007, Cass. 2.7.2015 n. 13561). In definitiva, si propone la cassazione della sentenza impugnata quanto al motivo accolto, e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito, con riconoscimento del diritto di F.G. alla prestazione assistenziale (assegno di invalidità civile) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ossia a far data dal 1.8.2010. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, la Corte di cassazione, qualora sia posta una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo (cfr. Cass. 25.11.2011 n. 2494, Cass. 11.4.2012 n. 5729)”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della decisione in relazione alla confermata decorrenza del beneficio assistenziale dalla domanda, e decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, 2^ parte, nei termini sopra precisati e indicati in dispositivo. Le statuizioni sulle spese dei gradi del merito vanno confermate, in ragione della minima incidenza sostanziale sul decisum originario, laddove quelle del presente giudizio di legittimità possono essere ragionevolmente compensate anche in relazione al comportamento processuale della F., che non ha resistito al ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la decorrenza dell’assegno mensile di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 2.7.2010, oltre accessori riconosciuti.

Conferma le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e compensa tra le parti quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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