Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17934 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27227-2017 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.GALILEO GALILEI

45, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CIAFFI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO FRANCESCO FIORINO;

– ricorrente –

contro

S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANTONINO SPINOSO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. S.F. agì ex art. 702 bis c.p.c. richiedendo il pagamento delle competenze professionali ad esso spettanti per l’attività di domiciliatario e – successivamente – di difensore svolta in favore di B.L., in relazione ad un pignoramento presso terzi e ad un successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Il B. contestò la pretesa, sostenendo che nulla era dovuto al professionista: ne assumeva, infatti, l’inadempimento ai suoi doveri professionali, segnatamente per aver provocato la dichiarazione di estinzione del pignoramento a seguito dell’erronea notifica di un atto di integrazione del contraddittorio (indirizzata al terzo pignorato – già presente in causa – anzichè al debitore esecutato).

Il Tribunale di Trieste accolse la domanda dello S., ancorchè per un importo inferiore a quello richiesto, condannando il B. al pagamento di 4.231,05 Euro e al rimborso delle spese di lite.

La Corte di Appello ha rigettato il gravame del B., condannandolo alle spese del grado, sulla base delle seguenti considerazioni:

premesso che la dichiarazione di estinzione, pronunciata il 13.4.2015, era stata revocata il 13.7.2015, a seguito di istanza di revoca proposta dallo S. su mandato del B., doveva escludersi la volontà di quest’ultimo “di interrompere il rapporto professionale e di far valere la censura al comportamento del professionista”, tanto più che non era risultato provato alcun danno per il breve ritardo nello svolgimento del giudizio;

neppure poteva ritenersi che, rinunciando al mandato senza congruo preavviso (subito dopo la revoca dell’ordinanza di estinzione), lo S. avesse provocato danni al cliente, posto che il professionista non aveva cessato l’attività in prossimità di attività processuali inderogabili o soggette ad immediata scadenza;

i residui motivi di impugnazione apparivano del tutto generici e la motivazione resa dal Tribunale (alla quale la Corte si riportava integralmente) era “pienamente condivisibile”.

Ha proposto ricorso per cassazione il B., affidandosi a cinque motivi; l’intimato S. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto “viziata dalla violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.)”; il ricorrente si duole che la Corte abbia “ritenuto di rilevare d’ufficio una mai contestata rinunzia del B. a “far valere la censura al comportamento del professionista””, evidenziando che “la (asserita) rinunzia a far valere un diritto non può essere rilevata d’ufficio trattandosi di eccezione in senso stretto”; aggiunge che la Corte ha introdotto un tema di indagine diverso da quello discusso in primo grado, “incorrendo, pertanto, in un vizio di ultrapetizione”, dato che “l’avv. S. ha agito sul presupposto che la propria attività professionale non fosse stata pagata (fatto costitutivo) e all’eccezione di inadempimento (fatto estintivo) non ha replicato assumendo la rinunzia alla stessa da parte del suo debitore bensì negando di avere commesso gli errori e le violazioni oggetto di eccezione”.

2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. per avere la Corte desunto la rinuncia all’eccezione di inadempimento dal mero fatto del conferimento del mandato per la proposizione dell’istanza di revoca dell’ordinanza di estinzione, senza svolgere alcuna indagine sulla volontà delle parti quale risultava da una corretta interpretazione della lettera inviata dall’avv. V. il 14.4.2015 e da una successiva nota del 10.7.2015 sottoscritta dal B. e dal suo nuovo difensore, dalle quali emergeva che la procura allo S. per la presentazione dell’istanza di revoca era stata conferita per non precludergli di rimediare all’errore commesso e non per esonerarlo in via preventiva dalle sue responsabilità.

3. Col terzo motivo (che denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1462,1337 e 1375 c.c.), il ricorrente rileva che nella lettera di conferimento dell’incarico non era riprodotta una clausola ex art. 1462 c.c. e, altresì, che l’avv. S. non si era comportato secondo buona fede sia nella fase precontrattuale di conferimento dell’incarico (avendo nascosto al dominus altri errori e violazioni connessi all’errata notifica) sia in quella di esecuzione dell’incarico.

4. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1460 c.c. e l'”omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio”: il ricorrente assume che la Corte ha violato l’art. 1460 c.c., in quanto l’exceptio inadimplenti non est adimplendum è rimedio diverso dalla risoluzione per inadempimento, “di guisa che la conclusione secondo cui il B. non avesse inteso ricorrere alla risoluzione del rapporto professionale lascia impregiudicata la questione della corretta applicazione di detta eccezione, la quale presenta il solo limite della buona fede dell’eccipiente”; aggiunge che l’assunto della Corte secondo cui non vi era stato (o, comunque, non era stato provato) il danno era inconferente poichè la violazione dell’obbligo di diligenza da parte del professionista comporta inadempimento o inesatto adempimento contrattuale e, in applicazione dell’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.

5. Col quinto motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.c. e/o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 8: si duole che, pur a fronte di specifiche e dettagliate censure in punto di liquidazione dei compensi all’avv. S. e di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, la Corte si sia limitata a dichiarare “del tutto generici” i residui motivi di impugnazione; in relazione al primo profilo, rileva come “i giudici di secondo grado (…) abbiano deciso di non decidere senza neppure spiegare quale sia il vizio di genericità che si imputa”, con ciò incorrendo anche nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; in relazione al profilo della regolamentazione delle spese processuali, premette che era stato evidenziato che il primo giudice aveva errato nell’individuazione dello scaglione di riferimento e lamenta che la Corte “si è limitata a ritenere “condivisibili” i conteggi disposti dal primo giudice, senza dare atto di aver verificato lo scaglione e più in generale il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia”.

6. Il controricorrente ha eccepito l’esistenza di un giudicato interno che sarebbe preclusivo della maggior parte delle doglianze del B.; più precisamente, ha rilevato che il primo Giudice aveva individuato due fasi dell’attività dello S.: la prima, fino alla sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sulla quale non erano state sollevate eccezioni circa la spettanza del compenso; la seconda, successiva alla riassunzione, per la quale erano stati negati i compensi richiesti; in relazione a questa seconda fase, il Tribunale aveva inquadrato “il rapporto in esame nell’ambito della compensazione impropria tra il credito vantato dal Dott. B. in ragione dell’inadempimento del suo domiciliatario e l’attività difensiva svolta dall’avv. S. il quale – predisponendo l’istanza di revoca dell’ordinanza di estinzione – (aveva) evidentemente accettato la compensazione proposta dal Dott. B. nella sua missiva”, cosicchè poteva senz’altro affermarsi che l’ulteriore attività professionale svolta dal ricorrente in qualità di difensore (e non di mero domiciliatario) (aveva) già trovato il suo corrispettivo in quanto (aveva) estinto il debito risarcitorio al quale l’inesatto adempimento dell’avvocato aveva dato causa”; ciò premesso, il controricorrente ha evidenziato che “il capo della sentenza di primo grado che collocava il rapporto tra le parti nell’ambito della citata compensazione impropria, non era stato censurato dal Dott. B. e pertanto sul punto si era formato il giudicato interno per effetto della sua mancata impugnazione”.

6.1. L’eccezione è inammissibile e, comunque, infondata.

Inammissibile, in quanto la deduzione del giudicato non risulta illustrata con la trascrizione dell’atto di appello in misura idonea ad evidenziare che la statuizione non fosse stata impugnata.

Comunque infondata, poichè il mero inquadramento della vicenda nell’alveo della compensazione impropria non vale ad integrare una statuizione suscettibile di acquisire la stabilità propria del giudicato ove, come nel caso, risultino pacificamente impugnati gli altri elementi della sequenza fatto-norma-effetto giuridico (che vale ad integrare la “minima unità” suscettibile di giudicato interno), dato che l’impugnazione motivata anche di uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione (cfr. Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 10760/2019).

7. I motivi dal primo al quarto – che possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili, in quanto:

il primo non coglie esattamente la ratio della decisione, che, lungi dall’individuare una mera rinunzia del B. a far valere l’inesatto adempimento del professionista, ha interpretato il complessivo comportamento delle parti nel senso dell’accettazione, da parte del cliente, dell’attività di riassunzione proposta dall’avvocato e, quindi, della volontà di proseguire il rapporto senza far valere la censura al comportamento del professionista; dal che consegue la Corte non ha introdotto nuovi temi di indagine, ma ha valutato la condotta delle parti -come dedotta in causa fin dall’inizio del giudizio – per pervenire ad una propria valutazione di merito;

il secondo motivo non individua specificamente effettive violazioni dei canoni ermeneutici, ma le postula sulla base di una lettura fattuale della vicenda di segno contrario rispetto a quella compiuta dalla Corte, che è pervenuta ad un accertamento di merito non suscettibile di censura sotto il profilo della violazione di norme di diritto;

il terzo motivo è anch’esso inconferente rispetto al contenuto della decisione e si risolve in una non consentita sollecitazione a una diversa valutazione di merito sulla portata del conferimento dell’incarico al professionista e sulla sussistenza di inadempienze da parte dello S.;

le censure di cui al quarto mezzo risultano prive di interesse a seguito dell’inammissibilità dei precedenti motivi, da cui consegue il superamento della questione degli effetti dell’exceptio inadimpleti contractus, a fronte dell’accertata volontà del B. di proseguire il rapporto e di non far valere la censura al comportamento del professionista.

8. Il quinto motivo è infondato e, per il resto, inammissibile.

Infondato, nella parte in cui deduce l’omessa pronuncia e/o l’omesso esame di un fatto decisivo, giacchè la Corte ha mostrato di avere esaminato anche i motivi di appello concernenti la misura dei compensi e la regolazione delle spese, dando atto degli stessi (alla seconda pagina della sentenza) e motivando – seppur sinteticamente (alla terza pagina) – sulle ragioni del mancato accoglimento.

Inammissibile, sia in relazione ai compensi riconosciuti che alle spese liquidate, in quanto le censure sono svolte in difetto di autosufficienza, non fornendo elementi idonei ad escludere la ritenuta genericità dei motivi di appello, a verificare l’eventuale erroneità degli importi liquidati per competenze professionali (in relazione alle voci che hanno concorso a determinare l’importo riconosciuto) e ad apprezzare il concreto interesse a dolersi della liquidazione delle spese processuali, in difetto dell’indicazione della motivazione del Tribunale che la Corte ha espressamente richiamato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza.

10. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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