Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17933 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18149/2010 proposto da:

F.LLI BLEVE S.r.l., in persona dell’Amministratore B.F.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Venticinque n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Laura Polimeno, rappresentata e difesa

dall’Avv. PANAREO Milco Emanuele del foro di Lecce per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti SGROI

Antonino, Lelio Maritato e Luigi Caliulo per procura in atti;

– costituito con procura –

nonchè nei confronti di:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in (OMISSIS);

– intimato –

e

S.C.CI. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

e

EQUITALIA LECCE S.p.A., già SO.BA.RIT. S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

1348/09 del 17.06.2009/2.07.2009 nella causa iscritta al n. 2396 R.G.

dell’anno 2007;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Antonino Sgroi,

per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data

16.03.2011/3.05.2001 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1348 del 2009, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Lecce, ha rigettato l’opposizione proposta dalla S.r.l. F.LLI BLEVE avverso la cartella esattoriale, che recava l’intimazione a pagare all’INPS la complessiva somma di Euro 11.655,92 per violazioni ed omissioni contributive per il periodo settembre 1998 – novembre 2002 scaturenti da DM emessi in conseguenza del recepimento aziendale di un accordo provinciale di adeguamento al CCNL stipulato dalla Federterziario, ritenuta dall’INPS esulante dalle organizzazioni più rappresentative.

La Corte, rilevato che la società ricorrente, a prescindere dalla valutazione circa la rappresentatività ex lege dei soggetti stipulanti il contratto collettivo nazionale in questione, ha posto in evidenza che la stessa società non aveva dedotto nè provato di avere osservato nel tempo il programma di riallineamento retributivo verso i propri dipendenti, costituente il presupposto indispensabile per gli sgravi contributivi.

La società ricorre con un motivo.

L’INPS si è costituito con procura speciale ed è intervenuto all’udienza in camera di consiglio per il tramite dell’anzidetto difensore.

Equitalia Lecce S.p.A., già SO.BA.RIT. S.p.A. e gli altri intimati indicati in epigrafe non si sono costituiti.

2. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente società lamenta violazione del D.L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 1, della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 20, nonchè vizio di motivazione. Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione centrale relativa alla validità del contratto di riallineamento sottoscritto con la Federterziario, ritenendo, da un lato, che fosse irrilevante la rappresentatività sindacale e, dall’altro lato, che la società non avesse dato la prova di avere osservato il programma di riallineamento retributivo.

Le censure sono infondate.

Il giudice di appello, dando per scontata la rappresentatività duella sigla sindacale Federterziario come firmataria del CCNL di riferimento, ha precisato, come già detto, che la società ricorrente non aveva nè dedotto nè provato di avere osservato il programma di riallineamento, presupposto in dispensabile per il riconoscimento dei richiesti benefici previdenziali ed assistenziali.

Contro tale valutazione la ricorrente muove un diverso non consentito apprezzamento, non riproducendo nè trascrivendo i verbali aziendali di recepimento ai fini della dimostrazione della loro salvezza per essere stati sottoscritti entro il 1 gennaio 1999, termine previsto dalla L. n. 144 del 1999, art. 58, comma 13.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’INPS come da dispositivo.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese nei confronti di Equitalia Lecce S.p.A. e della S.C.CI. S.p.A., non essendosi costituite e non avendo svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida a favore dell’INPS in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Lecce S.p.A. e di S.C.CI. S.p.A..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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