Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17933 del 12/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 12/09/2016), n.17933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28029/2014 proposto da:

D.V.A.M., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE SALERNO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3663/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29/10/2013, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’ad. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” D.V.A.M. aveva chiesto al Tribunale di Trani la condanna dell’INPS ad iscriverlo negli elenchi nominativi degli operai agricoli del Comune di Barletta per gg. 102 con conseguente accredito contributivo ed al pagamento della somma di Euro 5.665,82 a titolo di DS Agricola Speciale e ANF. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente a vedersi calcolato il trattamento di D.S. relativo al 2003 sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione integrativa della Provincia di Bari, nulla disponendo sulla richiesta di condanna al pagamento di somma ed alla iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli. Il D.V., per la difformità tra il chiesto ed il pronunciato, impugnava la sentenza di primo grado e la Corte di appello di Bari adita dichiarava l’improcedibilità del gravame, rilevando che l’atto di appello non risultava notificato e che sul punto nulla aveva dedotto la parte appellante (che, all’udienza del 23.4.2013 pure aveva richiesto termine “per depositare atto di gravame notificato”). La Corte richiamava l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso da Cass., s.u., 20604/2008, secondo il quale nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio del cd. ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.V., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Deduce il ricorrente violazione o falsa applicazione degli artt. 291 e 420 c.p.c., sostenendo di avere assolto l’onere della notifica dell’appello e di non essere stato posto nelle condizioni di spiegare detta circostanza “perchè trattata una sola volta in presenza del sostituto processuale avv. Capacchione”. Osserva che la Corte di appello, nell’ultima udienza, prima della decisione, non doveva omettere l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che il ricorso notificato era stato regolarmente prodotto, altrimenti la Corte d’appello non avrebbe trattato la causa per varie udienze e non avrebbe emesso una ordinanza istruttoria dalla quale non si evinceva la mancanza dell’appello notificato. Assume che il ricorso in appello con la relata di notifica era stato prodotto e si era smarrito e che la Corte avrebbe dovuto verificare in udienza la regolare costituzione delle parti attraverso il controllo della avvenuta regolare notificazione dell’atto introduttivo, anche per dichiarare la contumacia del resistente, al contrario non dichiarata. Il ricorso è infondato. Alla stregua delle norme richiamate ed in base ad orientamento di legittimità consolidato, per il giudizio di appello, nel rito del lavoro, ai fini della vocatio in ius, l’appellante è onerato della notifica alla controparte del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al collegio. La notificazione del gravame e del provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituisce elemento essenziale della fattispecie introduttiva del gravame, la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) è impeditiva della richiesta pronuncia di merito ed è passibile di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge. Secondo quest’impostazione, il terreno di praticabilità dell’art. 291 c.p.c. – della sanatoria con effetto ex tunc – rimane, quindi, limitato alle sole nullità della notificazione previste dall’art. 160 c.p.c., mentre tutto quanto attiene alla nullità radicale, all’inesistenza giuridica, all’omissione della notificazione ed alla violazione dei termini minimi a comparire resta disciplinato dall’ar. 164 c.p.c.; quest’ultima, quindi, è regola ordinaria e fondamentale nel conflitto fra pretesa ad ottenere una decisione di merito e diritto alla conservazione di una situazione giuridica divenuta immodificabile. In questo contesto si inserisce la questione (rilevante nella fattispecie in esame) dell’omessa notifica dell’atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, regolarmente comunicato all’appellante (tanto è incontroverso tra le parti), questione sulla quale sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008, che ha enunciando, tra l’altro, il principio richiamato dalla Corte di appello. Detto principio è stato, poi, ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali (così Cass. n. 29870 del 19 dicembre 2008; n. 1721 del 23 gennaio 2009; n. 11600 del 13 maggio 2010; n. 9597 del 30 aprile 2011; n. 27086 del 15 dicembre 2011; n. 20613 del 9 settembre 2013). Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità. Ciò, a differenza dell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all’assoluzione dell’onere notificatorio anteriormente all’udienza di discussione o nel corso della stessa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell’assegnazione, per procedere all’incombente, di un termine compatibile con tale situazione (cfr. Cass. n. 21587 del 13 agosto 2008, Cass. n. 2005 del 4 febbraio 2015). In quest’ottica le Sezioni unite hanno rimarcato soprattutto la specialità del processo del lavoro – tutto proteso a dare attuazione massima alle esigenze di celerità, immediatezza e concentrazione – ed evidenziato che una soluzione diversa da quella opzionata avrebbe neutralizzato proprio quei principi che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. La peculiarità del caso all’esame è rappresentata dal fatto che il ricorrente non chiede la rinnovazione della notifica, avendo chiesto, nel corso del giudizio di gravame – come è incontroverso – termine per il solo deposito dell’atto notificato, ma sostiene che il Collegio del merito abbia omesso, prima di pervenire alla declaratoria di improcedibilità, di procedere al controllo della notifica dell’atto di appello e della sua notifica. Ciò tuttavia, non può condurre alle conseguenze indicate nel presente ricorso, ossia alla cassazione della pronuncia con rinvio alla Corte di appello di Bari, perchè, quand’anche il ricorso fosse stato ritualmente notificato nei termini, l’appellante avrebbe dovuto procedere al suo deposito, così come d’altra parte richiesto. Non è, invero, consentito, nel silenzio normativo, allungare – con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame – i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata” e, peraltro, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare è la presenza in atti del detto atto, munito di relata, prima della pronuncia, ciò che è smentito dalla stessa richiesta di un rinvio per consentirne il deposito, mai avvenuto. In ogni caso, tale dimostrazione non avrebbe consentito neanche il ricorso al rimedio revocatorio, in quanto, pure ove la decisione si fosse fondata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita, sarebbe mancato l’ulteriore presupposto che il fatto del quale era supposta l’inesistenza non avesse costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare, come invece si è verificato nella specie. Per le svolte considerazioni, potendo essere il ricorso definito in sede camerale, se ne propone il rigetto”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’ad. 380 bis c.p.c., comma 2, adesiva alle conclusioni del relatore. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Il rigetto dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA