Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17932 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18141/2010 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PALADIN Francesco, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARITATO Lelio, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 617/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

25/11/08, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Doti. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla (delega Sgroi) difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che ha concluso

per la trattazione in P.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 617/2008, la Corte d’appello di Venezia, respingendo l’appello, ha giudicato tardiva l’opposizione proposta da B. F. in data 9.2.2008 alla cartella esattoriale notificatagli il 1. 12.2006 per l’importo complessivo di Euro 15.045,80 e relativa a contributi INPS omessi nel periodo dal 1998 al 2003.

La Corte ha ritenuto la perentorietà del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione, e l’impossibilità di applicare in via analogica alla fattispecie il terzo comma del detto art. 24, secondo il quale, se l’accertamento è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. Ha infine giudicato tardive, perchè non dedotte con il ricorso introduttivo, le circostanze che avrebbero impedito al B. una tempestiva opposizione.

Avverso questa decisione B.F. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

L’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.CI., resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che in precedenza gli era stata notificata il 9.6.2004 una prima cartella esattoriale avverso la quale aveva proposto opposizione. Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 231 del 29.6.2007 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva annullato la cartella. La seconda cartella, notificata il 1.12.2006, aveva ad oggetto la medesima pretesa contributiva, essendosi provveduto con le due cartelle solamente a frazionare in due parti l’unico importo. Dove vasi quindi applicare in via analogica il comma 3 dell’art. 24 citato, secondo il quale l’impugnazione dell’accertamento impedisce l’iscrizione a ruolo salvo che non ricorra un provvedimento esecutivo del giudice.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, ha negato che sussistesse identità di titolo tra le due cartelle, motivando che “la cartella esattoriale oggetto del processo conclusosi con la sentenza n. 231/2007 del Tribunale di Treviso Sez. Lavoro, pur riguardando contributi IVS gestione commercianti ed accessori di periodi coincidenti, ha ad oggetto crediti diversi e distinti da quelli azionati con la seconda cartella oggetto del presente giudizio. Lo stesso appellante ( B.) afferma che trattasi di rate diverse ed infatti diversi sono anche gli importi delle due cartelle”: Ha anche osservato che il B. “aveva ricevuto la notifica della seconda cartella esattoriale in data 1.12.2006, ossia allorquando era ancora pendente il primo giudizio, e ciò nondimeno non emerge dalla sentenza n. 231/2007 che alcuna deduzione al riguardo fosse stata formulata in quel giudizio (il B. ha prodotto sola la copia della sentenza e non gli atti del processo)”:

Tale accertamento non è smentito dalla documentazione depositata con il presente ricorso. Da essa non si evince l’identità dei crediti portati dalle due cartelle. In ogni caso non può trovare applicazione il comma 3 dell’art. 24 citato, che riguarda la diversa ipotesi che anteriormente alla iscrizione a ruolo il contribuente abbia impugnato l’accertamento effettuato dall’ente impositore. Nella specie, la Corte d’appello riferisce che “il B. non aveva introdotto giudizio di accertamento negativo con riferimento alle pretese azionate con il primo verbale di accertamento del 9.6.2004”.

L’unico rimedio esperibile era quindi l’opposizione a cartella esattoriale, che però l’interessato ha proposto tardivamente, avendo il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, carattere perentorio (Cass. n. 17978/2008, n. 2835/2009, n. 8931/2011).

Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata ammissione della prova sull’impedimento a proporre tempestiva opposizione, è anch’esso infondato, perchè si basa sull’erroneo presupposto che la decadenza nella soggetta materia non sia rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11274/2007).

Con il terzo motivo si assume che il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Treviso n. 231/2007 avrebbe travolto, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., “le statuizioni contenute nel titolo esecutivo stragiudiziale costituito dalla seconda cartella, nonostante la sua definitività”.

Il motivo è infondato, perchè presuppone l’identità delle pretese, che invece è da escludere, per quanto si è detto.

Il ricorso va conclusivamente rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000,00 per onorario ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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