Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17932 del 13/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17932 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

020( 11-2•0AJ

SENTENZA

sul ricorso 12028-2013 proposto da:
DIANO

TOMMASO

domiciliato

in ROMA,

VIA PO

PAOLO

EUGENIO

dell’avvocato
Pessi,

DNITMS61L211537B,

rappresentato

e

25/B,

difeso

elettivamente
presso

lo

studio

Studio

Legale

dall’avvocato

MEGALE

PEDA’,

FIORELLA;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 13/08/2014

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositato il 27/12/2012, procedimento R.E.R.n.
850/12, Rep. 2931/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

D’ASCOLA;

Svolgimento del processo

l) Con ricorso depositato nel giugno 2012 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, parte ricorrente ha proposto, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno
non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di

sezione RC, iniziato con ricorso depositato in data 9 marzo 2000 e
conclusosi con sentenza depositata nel marzo 2011.
L’adita Corte d’appello con provvedimento 27 dicembre 2012 ha
liquidato l’indennizzo richiesto sulla base di euro 100 per
ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata del processo,
ed euro 200 per i successivi cinque anni.
Per la cassazione di questo decreto parte ricorrente ha
proposto ricorso, sulla base di unico motivo illustrato da
memoria; l’intimata Amministrazione non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Va preliminarmente osservato che sussiste un motivo di
inammissibilità del ricorso.
Trattasi della mancata allegazione, da parte del ricorrente,
dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso , eseguita a
mezzo posta con atto inoltrato il 18 aprile 2013.

n.12028-13

f\it\

3

un giudizio di equa riparazion4q svoltosi dinnanzi al TAR Calabria,

Detta carenza persiste anche in sede di decisione, non avendo
parte ricorrente provveduto al deposito successivo, come
constatato in sede di in sede di pubblica udienza.
Parte intimata non si è costituita nel presente procedimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito (SU 627/08) che

contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149
cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuto compimento
delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta
dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento

notificatorio e,

dunque,

dell’avvenuta

instaurazione del contraddittorio (v. anche Cass.7809/10).
Ne consegue che in caso di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della ~ha,
sezione civile tenuta il 10 aprile 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

2^

la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato

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