Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17932 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5152/2016 proposto da:

Y.I.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE, 120, presso lo studio dell’avvocato ANDREA THAU, che lo

rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2256/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/12/2015, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Andrea Thau difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 22 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Torino, ha respinto l’appello proposto da Y.I.H. contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva – a sua volta – respinto sia la domanda principale (di riconoscimento dello status di rifugiato) sia quelle subordinate (di riconoscimento della protezione sussidiaria e di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari), proposte dal predetto signor Y. (cittadino turco di etnia curda, il quale aveva esposto di essere fuggito dal paese natale, perchè perseguitato (anche durante il periodo scolastico e militare) dalla polizia turca, che lo aveva arrestato in quanto sorpreso con una rivista politica curda, dopo aver arrestato e maltrattato anche i suoi familiari). Secondo la Corre territoriale, andavano respinte tutte le domande in quanto: a) il racconto del ricorrente non aveva credibilità, essendosi più volte corretto e non apparendo verosimili alcune circostanze da lui narrate (il giornale trovato dalla polizia; il periodo del suo servizio militare); b) non era altresì credibile che la minoranza turca subisse, al di fuori di alcune situazioni soggettive ben circoscrivibili (ad es. l’adesione al PKK), una generalizzata discriminazione, trattandosi di un Paese aderente alla NATO; c) non vi erano situazioni di conflitti e guerre civili, e men che meno influiva sulla vita nazionale la guerra con l’Isis nella vicina Kobane.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il signor Y. con atto notificato al Ministero dell’Interno il 19 febbraio 2016, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme sostanziali (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14).

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso, con riferimento ai quattro motivi proposti, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, appare manifestamente fondato, giacchè, con riferimento al principio regolativo della prova dei fatti oggetto di richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione internazionale:

a) non vale il tradizionale principio dispositivo in senso stretto e perciò non trova applicazione quello secondo cui “La parte rimasta contumace in primo grado può, nell’alto di appello disconoscere la scrittura contro di lei prodotta in primo grado, poichè l’efficacia probatoria della scrittura privata si esplica fino al momento della decisione, che non è necessariamente quella di primo grado, ma eventualmente anche quella di appello, costituendo la fase di impugnazione solo una continuazione della prima fase del giudizio. Ciò vale anche per l’ipotesi di disconoscimento di conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, di cui all’art. 2719 c.c., che non comporta alcun procedimento di verificazione, ma apre l’adito semplicemente ai normali mezzi di prova” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1772 del 1977);

b) Che, invece, nella materia trattata, “i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/ CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007. Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell’interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell’interpretazione della L. n. 30 del 1990, art. 1, comma 5, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e “per quanto possibile” documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell’entrata in vigore dell’espressa previsione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35″ (Sez. U, Sentenza n. 27310 del 2008);

c) che, di conseguenza, in presenza di motivi di contestazione della linearità della narrazione posta a base del ricorso introduttivo e della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il giudice di merito ha il dovere di compiere un’attività istruttoria ufficiosa – se del caso utilizzando i canali diplomatici e rogatoriali, amministrativi od altro -, senza poter lamentare una presunta insufficienza, incongruenza e non linearità della prova, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti e dalla difficoltà di fornire la prova dei fatti narrati dal richiedente asilo-protezione, senza abbandonarsi a facili espressioni dubitative che – grazie ad una posizione di esame attivo – devono essere integrate e valutate compiutamente;

d) che, infine, se è vero che “la situazione socio politica o normativa del paese di proveniente; è rilevante, ai fini del riconoscimento dello “status”, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità plico fisica” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10177 del 2011) è pur vero che la narrazione delle ragioni individuali deve essere inserita nel contesto relativo alla situazione del Paese di provenienza, la cui consistenza non può essere costituita da generiche affermazioni ma esige un qualche accertamento servendosi anche di reputate e apprezzate fonti istituzionali internazionali (L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees), Osservatori vari, Riviste specializzate nell’analisi dei sistemi politico-giuridici, ecc.) che ormai sono facilmente accessibili anche solo attraverso la consultazione della rete internet e che permettono di verificare lo stato effettivo delle libertà ed i termini della ipotizzata loro violazione ed i rischi per le minoranze (politiche, razziali, religiose, ecc.) che si assumono discriminate.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Torino che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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