Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17932 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26861-2017 proposto da:

CDS 2 CENTRO DIFFUSIONE SELVAGGINA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore G.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI, 8, presso lo studio dell’avvocato

PIERPAOLO RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARISA

PELLECCHIA;

– ricorrente –

contro

D.M.M., D.M.F.,

D.M.A.;

– intimati –

Nonchè da:

D.M.F., D.M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO CAMICI;

– ricorrenti incidentali –

nonchè da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CAMICI;

– ricorrente –

contro

CDS 2 S.R.L., D.M.F., D.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2321/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MARISA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato CLAUDIO CAMICI;

udito l’Avvocato MARIO ROSATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A. e D.M.F. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Sezione specializzata agraria, la società semplice C.D.S.2 e, sulla premessa di aver stipulato con la medesima, in data 1 luglio 1992, un contratto di affitto agrario, chiesero che tale contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della convenuta, con contestuale ordine di rilascio del fondo e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale per il ritardato rilascio e di un’ulteriore somma a titolo di corrispettivo per la mancata utilizzazione di una fascia di rispetto, il tutto con rimozione delle opere abusivamente eseguite e ripristino dello status quo ante.

A sostegno della domanda esposero che la società convenuta era morosa rispetto al pagamento dei canoni e si resa responsabile di numerosi inadempimenti contrattuali anche in relazione a due successivi accordi intercorsi tra le parti.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. La stessa chiese anche, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato valido ed efficace l’accordo di natura transattiva e novativa sottoscritto dalle parti in data 22 novembre 2012, parzialmente modificativo dell’originario contratto di affitto.

Nel corso del giudizio intervenne volontariamente in causa D.M.M., aderendo alle domande degli attori e proponendo altresì una domanda riconvenzionale volta ad accertare la risoluzione per inadempimento anche dell’accordo novativo del 22 novembre 2012.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda degli attori, dichiarò risolto il contratto di affitto per inadempimento della parte convenuta, che condannò al rilascio del fondo per la data del 10 novembre 2015, nonchè al pagamento delle somma di Euro 268.833,53 a titolo di penale per il tardivo rilascio e di Euro 4.711,90 a titolo di corrispettivo per la mancata utilizzazione della fascia di rispetto antistante il campo di tiro al volo; accertata, inoltre, l’abusività dell’occupazione di alcune porzioni di terreno da parte della società convenuta, il Tribunale condannò la medesima al rilascio delle stesse ed alla rimozione di una serie di opere; dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale della società convenuta e condannò la stessa al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente, divenuta nel frattempo C.D.S.2 s.r.l., e la Corte d’appello di Roma, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 25 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto al resto, ha ridotto la misura della penale a carico dell’affittuaria alla somma di Euro 180,76 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 9 giugno 2010, previa detrazione della somma di Euro 78.125,09, con compensazione delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il Tribunale non aveva compiuto alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che nel ricorso introduttivo gli attori avevano chiesto la risoluzione del contratto agrario e, comunque, di ogni rapporto esistente tra le parti alla data del 9 giugno 2010, indicando anche i vari accordi successivi intercorsi. Dovendo il giudice di primo grado pronunciarsi sulla domanda di risoluzione dell’originario contratto del 1992, era da ritenere “certamente preliminare accertare la vigenza o meno degli accordi successivi anche modificativi di questo”; tanto più che la stessa società convenuta aveva chiesto che fosse riconosciuta la validità dell’accordo transattivo del 24 novembre 2012, contenente una riduzione del canone. Ha perciò rilevato la Corte d’appello che l’esito decisorio non sarebbe stato diverso anche se fosse stata dichiarata inammissibile la domanda formulata dal comproprietario tardivamente intervenuto, inammissibilità che la società convenuta aveva richiesto. D’altra parte, la società appellante non aveva contestato o allegato alcunchè in ordine al mancato pagamento dei canoni per le annate indicate dagli originari attori, per cui era “del tutto irrilevante al fine della risoluzione pronunciata” la valutazione delle “prove documentali prodotte con riguardo al pagamento dei canoni secondo l’accordo di riduzione”.

Quanto alla decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della società affittuaria per il mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione, la Corte d’appello, richiamata la giurisprudenza sull’argomento, ha confermato tale decisione; la domanda, infatti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni “a causa del limitato godimento del fondo per condotte riferibili alla proprietà”, aveva ampliato l’oggetto della controversia, per cui avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11.

La sentenza d’appello ha poi accolto il gravame nel punto relativo alla riduzione della penale per il ritardato rilascio. Ha rilevato, al riguardo, che, in considerazione dell’ammontare del canone pattuito, sussistevano le condizioni per la riduzione nella misura del cinquanta per cento. Per cui, essendo stato convenuto nel contratto il pagamento di una somma di Lire 700.000 per ogni giorno di ritardo nella consegna (pari ad Euro 361,52), appariva equa una riduzione alla minore somma di Euro 180,76 al giorno, sottraendo comunque la somma di Euro 78.125,09 già versata dalla società appellante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso principale la C.D.S.2 s.r.l. con atto affidato a tre motivi e ricorso incidentale D.M.M. con atto affidato a due motivi.

Resistono A. e D.M.F. con un unico controricorso contenente sia un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi sia un ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso incidentale di A. e D.M.F..

1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i ricorsi cominciando dal ricorso incidentale di A. e D.M.F., il quale ha un evidente rilievo preliminare.

Con l’unico motivo di tale ricorso, infatti, si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 111 Cost., comma 2, per violazione del principio della ragionevole durata del processo.

I ricorrenti premettono che l’originario ricorso in appello proposto dalla C.D.S.2 fu notificato, insieme al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, in data 23 maggio 2016, mentre l’udienza di comparizione era stabilita per il 3 giugno 2016. Non essendo stato rispettato il termine minimo a comparire, essi non si costituirono in appello; nè la parte appellante chiese alla prima udienza un nuovo termine per il rinnovo della notifica. Solo alla successiva udienza del 4 novembre 2016, fissata per la discussione, la società appellante chiese la concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica e la Corte d’appello accolse la richiesta. Notificato nuovamente il ricorso, i fratelli D.M. si costituirono, rilevando l’improcedibilità dell’appello per violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Con l’odierno ricorso viene riproposta la menzionata doglianza, osservando che nel rito del lavoro non sarebbe consentito al giudice assegnare un nuovo termine per il rinnovo della notifica, tanto più che la richiesta era stata presentata non alla prima udienza ma a quella successiva. Concludono i ricorrenti chiedendo che l’appello venga dichiarato improcedibile o inammissibile non per violazione del diritto di difesa, bensì per violazione del principio di ragionevole durata del processo.

1.1. Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che nel rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma o di contenuto dell’atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, sicchè tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v., tra le altre, le sentenze 9 settembre 2004, n. 18165, 28 agosto 2013, n. 19818, 17 aprile 2018, n. 9404, e l’ordinanza 12 settembre 2018, n. 22166).

Nel caso di specie, come sopra si è detto, si è verificato che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la data del 3 giugno 2016 è stato notificato ai fratelli D.M. in data 23 maggio 2016, cioè senza il rispetto dei termini minimi di cui all’art. 435, comma 3 codice di rito. Non essendosi costituiti gli odierni ricorrenti per quella udienza, la Corte d’appello dispose la rinnovazione della notifica alla successiva udienza del 4 novembre 2016, a seguito della quale gli odierni ricorrenti si costituirono.

Ne consegue che, dovendosi integrare la motivazione della Corte d’appello nel senso che la costituzione delle controparti avvenne solo a seguito del rinnovo della notifica, e non spontaneamente alla prima udienza, non sussiste comunque il vizio di improcedibilità o inammissibilità dell’appello. Nè può invocarsi, come pretendono gli odierni ricorrenti incidentali, il principio della ragionevole durata del processo, posto che la giurisprudenza anche della CEDU ha in più occasioni confermato che il processo deve, per sua stessa natura, tendere a pervenire ad una conclusione di merito, mentre sono da ritenere eccezionali le ragioni di carattere procedurale che precludono che a tale esito si pervenga.

L’infondatezza del ricorso incidentale consente alla Corte di procedere all’esame degli altri ricorsi, cominciando da quello principale.

Ricorso principale della società C.D.S.2.

2. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 105,416,418 e 419 c.p.c..

Osserva la società ricorrente che nè il Tribunale nè la Corte d’appello, benchè la relativa domanda fosse stata più volte avanzata, avevano ritenuto di dover dichiarare l’inammissibilità dell’intervento di D.M.M., in quanto tardivamente proposto. La tardività era da dichiarare non solo perchè il predetto si era costituito alla prima udienza di comparizione del 18 gennaio 2014, ma anche e soprattutto perchè l’interveniente aveva proposto una domanda nuova di natura riconvenzionale, cioè quella di accertamento dell’inadempimento contrattuale anche in relazione all’accordo di riduzione del canone stipulato in data 22 novembre 2012. Applicandosi alle controversie agrarie il rito del lavoro, la tardività dell’intervento e la mancata fissazione di una nuova udienza comportano, secondo la ricorrente, la decadenza dalla domanda riconvenzionale e la nullità del procedimento.

2.1. Il motivo è fondato.

L’art. 419 c.p.c., applicabile anche nelle cause agrarie le quali si svolgono secondo il rito del lavoro (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11), dispone che l’intervento volontario del terzo, a meno che non sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, “non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili”.

La giurisprudenza di questa Corte ha sempre avuto in materia un orientamento rigoroso. La sentenza 26 novembre 1998, n. 12021, ha affermato che nel rito del lavoro la tardività dell’intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell’integrazione necessaria del contraddittorio non è sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d’ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. Il carattere perentorio del termine di cui all’art. 419 cit. è conseguente, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, risultandone altrimenti alterato tutto il sistema di preclusioni del rito del lavoro. L’insegnamento di questa pronuncia è stato confermato dalla successiva sentenza 23 luglio 2003, n. 11442, dettata proprio nella materia agraria, e dalla sentenza 4 ottobre 2004, n. 19834.

A tale orientamento la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità.

Facendo applicazione di questo principio, risulta chè l’intervento di D.M.M., avvenuto in occasione della prima udienza, in data 18 gennaio 2014, era tardivo ed avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile fin dal giudizio di primo grado; la società oggi ricorrente aveva posto la questione in primo e in secondo grado, ma la tardività avrebbe potuto (e dovuto) essere dichiarata anche d’ufficio, alla luce dell’insegnamento sopra ricordato. D’altra parte va rilevato che dalla lettura degli atti di causa – doverosa ai fini dell’accertamento della sussistenza del vizio processuale – emerge che l’intervento di D.M.M. era un intervento in contrapposizione ad entrambi i litiganti. Pur avendo egli, infatti, prestato adesione alle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni avanzate dai fratelli attori, la sua posizione era in qualche modo contrapposta anche a quella di costoro, avendo egli impugnato la delibera della comunione (esistente tra i tre fratelli) con la quale era stata accettata la proposta di transazione con la società C.D.S.2, di cui in seguito si dirà.

Non può sostenersi, d’altronde, che tale intervento sia avvenuto per l’integrazione necessaria del contraddittorio. E’ vero, infatti, che D.M.M. era comproprietario del terreno del quale era stato chiesto il rilascio; ma è anche vero che questa Corte ha già affermato, con una pronuncia alla quale va data oggi continuità, che nel giudizio promosso da tutti i comproprietari per conseguire il rilascio di un fondo rustico non è configurabile un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, ma soltanto, eventualmente, di carattere processuale, ove tutti i concedenti siano stati presenti in primo grado (sentenza 28 febbraio 2002, n. 2961). Sugli immobili oggetto di comunione, infatti, concorrono pari poteri di gestione da parte di tutti i comproprietari, per cui deve presumersi “che ciascuno di loro operi con il consenso degli altri” (così la citata sentenza); per cui la conclusione della tardività dell’intervento di D.M.M. ne viene ad essere ulteriormente corroborata.

2.2. Dall’accertata tardività discendono due conseguenze: la prima è che diventa irrilevante accertare se l’interveniente abbia o meno introdotto nel giudizio una domanda nuova (questione sulla quale si tornerà a proposito del secondo motivo del ricorso principale, ma per altre ragioni); la seconda, ancora più importante, è che il ricorso incidentale proposto da D.M.M. in questa sede è inammissibile, posto che egli avrebbe dovuto essere estromesso dal giudizio fin dal primo grado.

3. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Osserva la società ricorrente che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale da essa formulata fin dal primo grado, cioè la domanda volta ad accertare l’efficacia e la validità dell’accordo di natura transattiva, parzialmente modificativo del contratto di affitto originario, stipulato il 22 novembre 2012. Se tale domanda fosse stata decisa, sarebbe emerso che la domanda originaria degli attori, volta alla risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario, era priva di fondamento, perchè integralmente superata dall’accordo successivo. D’altra parte, poichè l’originario ricorso era stato depositato il 27 novembre 2012, cioè pochi giorni dopo la stipulazione del suindicato accordo modificativo, mai gli attori avrebbero potuto contestare l’inadempimento della società C.D.S.2 rispetto ad un contratto stipulato pochi giorni prima.

Vi sarebbe, poi, un’ulteriore violazione dell’art. 112 cit., perchè la sentenza impugnata non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione per inadempimento anche dell’accordo del 22 novembre 2012, perchè quella domanda era stata proposta solo dalla parte tardivamente intervenuta, per cui avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. La documentazione prodotta, tra l’altro, dimostrava pienamente che la società C.D.S.2 aveva adempiuto agli obblighi della successiva scrittura privata fino al gennaio 2017, momento in cui aveva dovuto rilasciare il fondo a seguito di esecuzione forzata.

3.1. Il motivo non è fondato.

Per poter affrontare le censure ivi formulate è necessario ricostruire nei suoi passaggi essenziali lo svolgimento delle rispettive domande nel giudizio di primo grado.

Con il ricorso originario i fratelli A. e D.M.F. chiesero che fosse accertata la risoluzione dell’originario contratto di affitto alla data del 9 giugno 2010. La società C.D.S.2, costituendosi in primo grado con memoria difensiva, chiese il rigetto della domanda, nonchè, in via subordinata, che fosse dichiarato valido ed efficace l’accordo del 22 novembre 2012; in via ulteriormente subordinata, la riduzione del quantum della richiesta risarcitoria, e in via riconvenzionale (con richiesta di fissazione di altra udienza) che fossero accertati i danni subiti da essa società per la riduzione nel godimento della proprietà a causa di comportamenti scorretti degli attori (invasione di cavalli), danni chiesti in misura di Euro 30.000. Gli attori A. e D.M.F., a seguito della notifica della memoria difensiva, con memoria di risposta per l’udienza del 18 gennaio 2014 eccepirono l’improponibilità della domanda riconvenzionale e, nel ribadire la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto originario e dei successivi accordi modificativi e integrativi, chiesero anche la risoluzione del contratto del 22 novembre 2012.

Da tale ricostruzione discende l’infondatezza di tutte le censure.

Giova innanzitutto precisare che la richiesta avanzata dalla società oggi ricorrente di declaratoria di validità ed efficacia del successivo accordo del 22 novembre 2012 non era oggetto di una domanda riconvenzionale, bensì di una domanda proposta in via subordinata. Ciò premesso, non sussiste l’omissione di pronuncia di cui alla prima parte della censura, perchè la sentenza di primo grado aveva già. dichiarato la risoluzione dell’accordo transattivo del 22 novembre 2012, con conseguente reviviscenza degli obblighi contrattuali discendenti dall’originaria scrittura privata del 1 luglio 1992; e la Corte d’appello ha confermato tale assunto. Analogamente, non può sostenersi che l’esame della domanda di risoluzione della scrittura transattiva ora richiamata sia frutto di ultrapetizione, perchè tale domanda, alla luce di quanto già detto, era stata posta dagli originari attori in risposta al contenuto della memoria difensiva della società C.D.S.2; per cui la circostanza che tale domanda fosse stata avanzata anche dalla parte interveniente – il cui intervento è stato in questa sede ritenuto tardivo – non comporta alcuna conseguenza, trattandosi di una domanda sulla quale il giudice avrebbe comunque dovuto pronunciarsi.

Sono da compiere, poi, le seguenti ulteriori considerazioni.

Il fatto che la contestazione dell’inadempimento della società C.D.S.2 rispetto all’accordo del 22 novembre 2012 ebbe luogo con la memoria di risposta in vista dell’udienza del 18 gennaio 2014 dà ragione del fatto che, essendo trascorso un certo lasso di tempo, i fratelli D.M. ben potevano aver verificato la sussistenza di un inadempimento anche rispetto a quegli accordi.

Non può essere trascurato, inoltre, che la sentenza d’appello, benchè con una motivazione alquanto succinta, ha rilevato che l’inadempimento della società affittuaria rispetto alle contestazioni dei concedenti era stato, in effetti, dimostrato, posto che “nulla in verità appare contestato o allegato con riguardo al mancato pagamento dei canoni per le annate come specificate dalla parte appellata, o al mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fascia di rispetto del campo di tiro”.

In definitiva, quindi, la sentenza impugnata ha scrutinato nel merito la sussistenza dell’inadempimento della società affittuaria in relazione tanto al contratto originario quanto rispetto a quello successivo.

Risulta dal complesso di queste considerazioni, pertanto, come non sussistano nè il vizio di omessa pronuncia nè quello di ultrapetizione prospettati dalla società ricorrente.

4. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c..

Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata, nel ridurre la penale stabilendo il diffalco della somma di Euro 78.125,09 già versata, avrebbe dovuto anche conteggiare le ulteriori somme che la C.D.S.2 aveva regolarmente pagato fino al 31 gennaio 2017, data in cui il fondo era stato rilasciato con l’esecuzione forzata.

4.1. Il motivo è rigettato, da un lato per la genericità della censura prospettata e, dall’altro, perchè insiste per ottenere in questa sede una diversa e non consentita valutazione di circostanze di merito (in particolare, in ordine ai pagamenti effettuati).

Ricorso incidentale di D.M.M..

5. Alla luce di quanto si è detto a proposito della fondatezza del primo motivo del ricorso principale, il ricorso incidentale in questione è inammissibile, posto che l’intervento del ricorrente in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Ricorso incidentale condizionato di A. e D.M.F..

6. Il ricorso incidentale condizionato presentato da A. e D.M.F. rimane assorbito, posto che il secondo motivo del ricorso principale è stato rigettato.

Conclusioni.

7. In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale, mentre sono rigettati il secondo e il terzo motivo di tale ricorso ed il ricorso incidentale di A. e D.M.F., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato di questi ultimi; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di D.M.M..

La sentenza impugnata è cassata nei limiti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, in ordine al profilo accolto, dichiarando inammissibile l’intervento in causa di D.M.M..

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, quelle del giudizio di cassazione vanno compensate nei rapporti tra la società C.D.S.2 e i fratelli A. e D.M.F., in considerazione della reciproca soccombenza, così come vanno compensate quelle tra A. e D.M.F. da un lato e D.M.M. dall’altro, in considerazione della sostanziale non contrapposizione delle rispettive posizioni e del vincolo di parentela; D.M.M., invece, deve essere condannato al pagamento delle spese, in favore della società C.D.S.2, relativamente ai due giudizi di merito ed al presente giudizio di cassazione.

Non occorre disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di causa agraria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e il terzo motivo di tale ricorso ed il ricorso incidentale di A. e D.M.F., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato di questi ultimi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di D.M.M.; cassa la sentenza impugnata nei limiti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’intervento in causa di D.M.M.; condanna D.M.M. al pagamento, in favore della società C.D.S.2, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 7.200, di quelle del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 7.200, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra la società C.D.S.2 e i fratelli A. e D.M.F., nonchè tra A. e D.M.F. da un lato e D.M.M. dall’altro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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