Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17931 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede

n. 120, presso lo studio dell’Avv. Micali Fabio, rappresentati e

difesi dall’Avv. MICALI Francesco del foro di Messina per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamele, dagli Avv.ti PULLI

Clementina, Mauro Ricci ed Alessandro Riccio per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.

797/09 del 4.06.2009/24.06.2009 nella causa iscritta al n. 189 R.G.

dell’anno 2008;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Alessandro Riccio,

per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data

16.03.2011/3.05.2001 del dott. DE RENZIS Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost .Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 797 del 2009 ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto parzialmente l’appello proposto da M.A. riconoscendo il suo diritto all’indennità di accompagnamento dal novembre 2007, con condanna dell’INPS alla corresponsione della relativa prestazione. La Corte ha dichiarato compensate tra le parti le spese di giudizio di secondo grado e ha posto a carico dell’ente previdenziale le spese di consulenza tecnica di ufficio.

Il M. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’INPS. 2. Con i due motivi del ricorso il ricorrente contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorso è inammissibile sia per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata, non suffragate da una chiara indicazione delle norme di legge violate, sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato alcun quesito di diritto, costituente momento di sintesi anche nell’ipotesi di dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. (cfr Cass. S.U. n. 20603 del 2007).

In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito, risultando la decisione adeguatamente e coerentemente motivata nel riconoscimento dei “giusti motivi”, desumibili dalla sopravvenienza dello stato invalidante in epoca successiva alla proposizione della originaria domanda.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’INPS come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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