Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17931 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 30/07/2010), n.17931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del Rettore Pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 364/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

21/09/07, depositata il 03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. La sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di C. P., dipendente dell’Universita’ di (OMISSIS) quale funzionario tecnico appartenente alla ex (OMISSIS) qualifica funzionale, contro la sua datrice di lavoro, per il riconoscimento del diritto al ricollocamento nella categoria (OMISSIS) o quantomeno nel livello economico superiore (OMISSIS).

2. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

3. Il ricorso, illustrato anche da memoria, e’ articolato su due motivi.

4. Il primo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 24 settembre 1981 e della tabella A del ccnl Comparto universita’ quadriennio 1998 – 2001.

5. Il secondo motivo denunzia contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

6. Il primo motivo di ricorso si conclude con un quesito nel quale testualmente si chiede a questa Corte di dire “se la Corte di Appello di Ancona ha violato la norma contrattuale ritenendo che le mansioni svolte dal ricorrente corrispondono esattamente a quelle della qualifica di inquadramento”.

7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009;

sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/2008).

8. In particolare il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto. (Cass. 4044/2009; sostanzialmente conforme, Cass. 11535/2008, secondo la quale il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomolilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra a risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non puo’ consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimita’ in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regola juris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata).

9. Il quesito sopra riportato si risolve in definitiva nella richiesta rivolta alla Corte di applicare correttamente le norme contrattuali invocate, ossia in una richiesta del tutto superflua, che conferisce al quesito un carattere affatto generico, sostanzialmente non correlato ai termini della controversia.

10. A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiche’ nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito ili diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di salutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).

11. Il secondo motivo di ricorso non contiene tale momento di sintesi e costringe quindi la Corte ad enucleare il fatto decisivo dall’esposizione fattane dalla parte ricorrente, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione cit. nell’interpretazione datane da ormai consolidata giurisprudenza.

12. I motivi del ricorso non superano quindi il vaglio di ammissibilita’.

13. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in difetto di attivita’ difensiva dell’intimata Universita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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