Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17931 del 12/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 458/2016 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO LIOTTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA

BEATRICE MICELI, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce alla memoria difensiva;

– resistente –

contro

PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la

competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Palermo nella

materia di cui all’art. 330 c.c., assumendo i provvedimenti di cui

all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso il decreto n. 6574/2015 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di

PALERMO del 4/11/2015, depositato il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la signora M.E. ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 22 dicembre 2015, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 4 novembre 2015 (comunicato il 23 novembre 2015) con la quale, decidendo sulla domanda, proposta ai sensi dell’art. 330 c.c. (con atto depositato il 26 febbraio 2014), per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori ( C.M.T. ((OMISSIS)) e A.L. ((OMISSIS))), signor C.F., la propria incompetenza, per esserlo il Tribunale ordinario, essendo ivi già pendente il procedimento per la separazione dei genitori;

che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la signora M., deducendo che il Tribunale per i Minorenni avrebbe deciso erroneamente e perciò chiedendo l’annullamento del decreto impugnato e l’affermazione della competenza del Tribunale minorile, emettendo i provvedimenti per la prosecuzione del processo innanzi a quest’utimo giudice;

che la controparte non ha svolto difese in questa fase;

che nelle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.pc.., il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 1349 del 2015 e 432 del 2016) ha già risolto la questione di competenza sollecitata dalla ricorrente nel senso che “art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia staio interposto appello”;

che, le pur rilevanti osservazioni della parte ricorrente, condivise dal PG, non sono idonee al mutamento dell’indirizzo adottato con regolarità, e con beneficio per la certezza del diritto, da questa Corte che, con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., ha affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato (ed applicabile al caso in esame) secondo cui “il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonchè coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza”;

che, tuttavia, nel caso esaminato tale ultima regola non può trovar applicazione, essendo stato proposto dapprima il giudizio avanti al tribunale ordinario;

che, di conseguenza, va respinto il ricorso, per essere stata correttamente dichiarata la competenza del Tribunale ordinario; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza nel quale l’altra parte non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte Suprema di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA