Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17930 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 30/07/2010), n.17930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LEO GAETANO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SCAM – SOCIETA’ COMMERCIALIZZAZIONE ACQUE MINERALI – di ISABELLA

VALENZI GENNARO e GIORDANO ANDREA FRANCESCO SNC in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, amministratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato

CONDEMI MORABITO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPA’

PIETRO DOMENICO, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione e risposta;

– resistente –

avverso la sentenza n. 576/2008 del TRIBUNALE di RAGUSA del 18.7.08,

depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per la resistente l’Avvocato Pietro Domenico Giampa’ che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. C.G., agente di commercio, propone istanza di regolamento di competenza contro la sentenza del tribunale di Ragusa che si e’ dichiarato incompetente sulla domanda proposta dal C. contro la SCAM di Isabella Valenzi Gennaro e Giordano Andrea Francesco s.n.c. per il pagamento di determinate somme dovutegli in conseguenza del pregresso rapporto di agenzia intrattenuto con la convenuta. Il C. ha anche depositato memoria.

2. Il tribunale ha considerato che il domicilio dell’agente, richiamato quale criterio di collegamento dall’art. 413 c.p.c. deve essere individuato facendo riferimento al domicilio presso il quale si svolge o si e’ svolta l’attivita’ del lavoratore medesimo, sicche’ quando il rapporto sia gia’ cessato non potrebbe tenersi conto del domicilio del lavoratore al momento dell’instaurazione della controversia, criterio che consentirebbe, previo trasferimento del domicilio, la scelta del giudice.

3. Il tribunale ha quindi ritenuto (in motivazione) che la competenza appartenesse al tribunale di Lamezia, nel cui circondario era compreso il luogo nel quale, durante il rapporto di agenzia il C., aveva radicato il centro principale dei propri interessi.

4. La SCAM ha depositato scrittura difensiva dei sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

5. Il ricorso nel quale manca una formale articolazione dei motivi, si conclude con due quesiti, il primo dei quali chiede alla corte di accertare la violazione dell’art. 413 c.p.c., comma 4 e di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge, mentre il secondo chiede di accertare se vi sia stata “falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 4 in combinato disposto con l’art. 409 c.p.c.” e di enunciare “il principio che il foro dell’agente ha carattere esclusivo e va sempre e soltanto identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge si e’ svolta l’attivita’ del lavoratore medesimo”.

6. Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta, come nella specie, in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., (Cass. 2008/17536; 2008/7537;2007/18545; 2007/15108).

7. Tale quesito, peraltro, non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendo” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto. (v. per tutte, Cass. 4044/2009).

8. Valutato in base a tale, pacifico, principio giurisprudenziale, il primo quesito formulato dal ricorrente non sembra conforme a quanto richiede l’art. 366 bis c.p.c..

9. Il secondo quesito non e’ idoneo a risolvere la questione controversa. Con esso si chiede di affermare che il foro dell’agente ha carattere esclusivo e va identificato sempre e solo con riguardo al domicilio in cui si svolge o si e’ svolta l’attivita’ del lavoratore medesimo. Ma il giudice di merito non ha affatto negato tale principio, in linea generale, ed ha ritenuto, in fatto, che il domicilio che il C. aveva al momento della conclusione del rapporto, e quindi il domicilio nel quale si era svolta l’attivita’ dell’agente, non fosse individuabile in Ragusa bensi’ in altro Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Lamezia.

10. Il quesito in esame non propone quindi una alternativa di segno opposto a quella della sentenza impugnata e pertanto, sotto questo profilo, neppure esso sembra conforme alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c..

11. In ogni caso, il principio di diritto applicato dal giudice di merito corrisponde all’orientamento di questa Corte (V. Cass. 1994/4581; 1998/4580; 1998/5362) sicche’ il ricorso deve esser comunque considerato infondato.

13. Le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria non valgono a mettere in dubbio tale conclusione.

12. In definitiva, il ricorso deve esser rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lamezia Terme, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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