Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17930 del 12/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19088/2015 proposto da:
L.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO 3S CARPENTERIA SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 58/2015 del TRIBUNALE di VERONA del 14/05/2015,
depositato il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE;
udito l’Avvocato Emanuele Spata difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
“Con decreto in data 17 luglio 2015, il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del hall. 3S Carpenteria srl, proposta da L.E.M., per l’ammissione della somma di Euro 9.863,00, oltre accessori, a titolo di TFR, in privilegio. Secondo il giudice circondariale, dalle buste paga, redatte dalla società datrice di lavoro, emergeva la prova contraria all’affermazione del lavoratore circa “l’asserito prestito da restituire”. Avverso il decreto del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con atto notificato il 31 luglio 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 2709 c.c.) e vizi motivazionali. La curatela e la società cessionaria del quinto dello stipendio non hanno svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, una volta che il lavoratore abbia allegato fatti denuncianti il mancato versamento al terzo creditore delle somme prelevata dalla propria busta paga a titolo di ratei per la cessione del quinto dello stipendio, l’esclusione del credito del dipendente della società fallita deve essere statuito soltanto attraverso l’esame di tutti i documenti portati a corredo della posizione del ricorrente. Risultano, pertanto, manifestamente fondati i due mezzi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, con cui si lamenta – tra l’altro – la violazione dell’art. 2097 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la difformità tra la documentazione in possesso del lavoratore e quella della società a dimostrazione del doloso mancato versamento delle somme trattenute come da busta paga rilasciata al lavoratore). Infatti, questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17413 del 2015) ha enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato”. Nè la succinta motivazione, in relazione a tale principio, spiega perchè la difformità documentale in atti debba ridondare in danno del lavoratore anzichè della società fallita. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche; che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Verona che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
PQM
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Verona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016