Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1793 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31234-2018 proposto da:

G.G., n. q. di amministratore unico della (OMISSIS) SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 2/A, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUIGI CECCHI AGLIETTI;

– controricorrente –

contro

N.P., PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

FIRENZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2155/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6 dicembre 2017, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

2. la Corte d’appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., nel rigettare le eccezioni preliminari sollevate dalla reclamante rilevava che il P.M. aveva agito dietro segnalazione del Giudice dell’esecuzione e sulla base delle risultanze di una propria indagine, escludeva che la consulenza tecnica disposta in prime cure fosse affetta da nullità, dato che il C.T.U., non ricusato dal debitore, aveva comunque tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente di parte, e riteneva che rimanesse esente da censure il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, in mancanza di adeguati chiarimenti sulle ragioni per cui l’attività difensiva non poteva essere delegata ad altro professionista;

la Corte distrettuale poi, una volta accertato che l’istanza presentata da N.P. e la richiesta avanzata dal P.M. facevano richiamo a ragioni creditorie certe e liquide, consacrate in titoli esecutivi e comunque non estinte, rilevava che il patrimonio di (OMISSIS) s.r.l., per la sua composizione qualitativa, era del tutto insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori, rimanendo così confermato il giudizio di insolvenza già espresso dal Tribunale;

3. per la cassazione della decisione di rigetto del reclamo, depositata in data 24 settembre 2018, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

gli intimati N.P. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non hanno svolto difese;

parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. fall., poichè non vi era stato modo di sapere da quale procedimento o fonte il P.M. potesse aver attinto le necessarie informazioni in ordine alla pretesa sussistenza della notitia decoctionis;

5. il motivo è inammissibile in ragione della sua non decisività;

in vero, a fronte dell’iniziativa assunta dalla creditrice N.P., di per sè sufficiente ad avviare il procedimento prefallimentare, risulta irrilevante indagare la legittimità dell’analoga iniziativa assunta dal Pubblico Ministero;

per di più la doglianza non tiene in alcun conto le indicazioni contenute all’interno della sentenza impugnata, dove la Corte di merito ha puntualmente indicato il procedimento esecutivo civile e il procedimento penale da cui il P.M., tramite segnalazione del giudice civile o direttamente, aveva acquisito la notitia decoctionis;

il mezzo così risulta pure privo del necessario requisito di riferibilità alla decisione impugnata, con cui il ricorrente deve necessariamente confrontarsi;

6. il secondo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e, nel contempo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti e la violazione dell’obbligo di astensione del C.T.U.: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il C.T.U. aveva violato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, aveva omesso di effettuare i necessari accertamenti al fine di stabilire se i debiti evidenziati nell’istanza di fallimento fossero effettivi, non aveva fornito risposte a tutti i quesiti posti dal Tribunale e aveva disatteso l’obbligo di astenersi, alla luce della potenziale situazione di conflittualità in essere;

7. il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile;

va rilevato, innanzitutto, come non siano ammissibili in questa sede rilievi (quali quelli concernenti lo svolgimento di accertamenti e sopralluoghi senza preventiva convocazione dei C.T.P. o l’acquisizione di documenti in assenza di contraddittorio) in merito alla supposta nullità della C.T.U. che non siano già stati posti nell’ambito del giudizio di reclamo, dato che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di gravame, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 20694/2018);

ciò posto, questa Corte si è reiteratamente espressa nel senso di ritenere che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;

ne consegue che è inammissibile l’impugnazione – come quella in esame – con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (si vedano in proposito, per tutte, Cass. 600/2017, Cass. 26831/2014, 6330/2014 e 26157/2014);

il che, peraltro, corrisponde alla ratio decidendi sul punto della decisione impugnata – la quale, laddove assume che nella relazione finale si tiene conto delle osservazioni formulate dal C.T.P., registra proprio come non vi fosse stato alcun pregiudizio al diritto di difesa della reclamante -, non colta nè criticata con il mezzo in esame;

infine, le censure riguardanti il mancato accoglimento delle richieste del C.T.P. e le ragioni di inimicizia esistenti fra il consulente e il fratello dell’amministratore della società debitrice non tengono in alcun conto gli argomenti offerti a questo proposito dalla Corte distrettuale nè adducono alcuna specifica critica ai medesimi, ma si limitano a riproporre gli argomenti già illustrati in sede di merito;

ne discende la loro inammissibilità, poichè nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima (Cass. 11098/2000);

8. il terzo motivo di ricorso lamenta l’intervenuta violazione dell’art. 115 disp. att. c.p.c., poichè non era stato disposto il rinvio dell’udienza del 5 dicembre 2017 pur a fronte del grave impedimento del difensore rappresentato al giudice relatore;

9. il motivo è inammissibile;

l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (Cass., Sez. U., 4773/2012);

la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio (Cass. 25783/2018);

rispetto al caso in esame la Corte di merito ha rilevato come non risultasse adeguatamente dimostrato non l’impedimento, ma il presupposto dell’impossibilità di sostituzione (con delega al collega dell’esame della relazione peritale da pochi giorni depositata e di eventuali istanze a questa conseguenti), che non poteva essere individuato nella mera allegazione di una generica delicatezza della controversia;

la censura in esame trascura gli argomenti illustrati all’interno della sentenza impugnata, fondati sulla genericità delle ragioni rappresentate ai fini del rinvio, e intende, nella sostanza, sollecitare una diversa valutazione circa il ricorrere dei presupposti per la concessione del differimento a causa dell’impossibilità di sostituzione del difensore incaricato, senza addurre però alcun elemento idoneo a superare i profili di inammissibilità dell’istanza già sottolineati dalla Corte di merito;

10. il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 5 l. fall. e l’omesso esame di fatti decisivi già oggetto di discussione fra le parti: in tesi di parte ricorrente la Corte d’appello non avrebbe considerato che il credito della N. era inferiore ai debiti che la stessa aveva nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., il credito di M.P.S. non era stato pagato perchè era ancora in fase di definizione e il credito erariale non era stato definitivamente accertato;

11. il motivo è inammissibile;

la Corte distrettuale ha ritenuto, all’esito di un esame partito delle singole posizioni, che l’istanza del P.M. e la richiesta di fallimento richiamassero ragioni creditorie certe e liquide, consacrate in titoli esecutivi e comunque non estinte;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

12. il quinto motivo di ricorso denuncia l’intervenuta violazione dell’art. 5 l. fall. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente apprezzato la piena capacità di (OMISSIS) s.r.l. di fronteggiare la propria esposizione debitoria;

13. il motivo è inammissibile;

ai fini della dichiarazione di fallimento costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonchè dell’impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. 6978/2019);

la Corte di merito si è posta in questa prospettiva laddove, constatata la difficoltà di realizzo dei crediti vantati nei confronti delle partecipate e di dismissione degli immobili di proprietà in ragione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che sugli stessi gravavano, ha ritenuto che il patrimonio di (OMISSIS) s.r.l. fosse insufficiente a soddisfare i crediti esistenti, tenuto conto del fatto che i margini di operatività della compagine erano pressochè nulli;

il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto – come nel caso di specie – da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014);

14. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA