Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1793 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4849/2009 proposto da:

P.M., G.R., M.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ZURITEL SPA in persona del dirigente procuratore della società,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo

studio dell’avvocato RUDEL Raoul, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8505/2008 del TRIBUNALE di ROMA, del 27/2/08,

depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

insiste per l’inammissibilità della rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, con atto in data 1.12.2009, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione di R.G. 484 9/09, proposto avverso la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 27.2.2008 e depositata il 22.4.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Alla rinuncia ha aderito la resistente Zuritel Ass.ni spa.

Il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per rinuncia.

L’art. 390 c.p.c., dispone che “la parte può rinunciare al ricorso principale od incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375 c.p.c.”.

La disposizione dettata dall’art. 390 c.p.c., comma 1, è rimasta inalterata nel tempo, mentre ha subito progressive modificazioni il testo dell’art. 375 c.p.c..

Da ultimo, l’art. 375 c.p.c., è stato modificato, per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed, in conseguenza di tale modifica, la disciplina del procedimento preparatorio è stata spostata fuori dal testo dell’art. 375 c.p.c., e collocata negli artt. 380 bis e 380 ter c.p.c., il secondo solo dei quali continua a prevedere la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

All’interprete si pone, quindi, l’alternativa tra lo stabilire un’analogia tra notificazione delle conclusioni del pubblico ministero e notificazione della relazione, ed il negare tale analogia, con la conseguenza, nel primo caso, che la notificazione della relazione finirebbe anch’essa con il segnare il termine ultimo per un’efficace dichiarazione di rinuncia, e, nel secondo caso, che il termine ultimo per una rinuncia efficace sarebbe rappresentato dal momento in cui è precluso alle parti svolgere un’ulteriore attività processuale (art. 380 bis c.p.c., comma 3).

La seconda conclusione appare essere quella da preferire.

E ciò, essenzialmente, per la ragione che la funzione del procedimento preparatorio costruito sulla relazione non è solo quella di consentire alle parti la migliore illustrazione delle proprie difese, in rapporto al preventivo esame che già ne è stato fatto dal relatore ed alle preannunziate possibilità di esercizio dei poteri della corte nella fase della decisione.

Tra le funzioni del procedimento preparatorio a relazione, nel quadro della riforma del processo di cassazione attuata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, vi è infatti anche quella di favorire una più rapida definizione del contenzioso, con il mettere le parti in condizione di meglio valutare la convenienza di farlo d’accordo tra di loro (sul punto specifico del termine utile per la rinuncia v. nel senso di cui in motivazione S.U. 16.7.2008 n. 19514).

Acclarata l’efficacia della rinuncia sotto il profilo sin qui discusso, si deve anche ritenere che sarebbe contraddittorio con la ragione che ne sta alla base – che è quella di un impiego economico dei mezzi, per cui la decisione giudiziale è dovuta solo quando le parti che l’hanno invocata continuano e ritenerla necessaria -, postulare, invece, che la corte possa negare l’efficacia della rinuncia nei casi in cui si prospetta l’eventualità che, al termine del percorso di decisione, si possa giungere ad un esito di originaria inammissibilità (ed in questo senso si è pronunciata in termini generali S.U. 17 febbraio 2005 n. 3129, ribadita da S.U. 16.7.2008 n. 19514).

Il Collegio ritiene di non pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA