Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1793 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20954-2014 proposto da:

B.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNUNZIATO FILIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

S.A.M., A.D.G., F.R.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 24/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/03/2014 r.g.n. 183/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza in data 9 gennaio – 17 marzo 2014 nr 24 la Corte d’Appello di Torino, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da B.R. – già docente a termine del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERA (in prosieguo: il MINISTERO) – per l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia di Torino nel biennio 2009/2011 secondo il punteggio acquisito (“a pettine”) invece che in coda ed alla immissione in ruolo dall’1.9.2009.

2. La Corte territoriale premetteva in fatto che la B., inserita nelle graduatorie della provincia di Siracusa, aveva presentato domanda di inserimento anche nella graduatoria della provincia di Torino, venendo collocata dopo la terza fascia (in coda) in applicazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, che prevedeva la possibilità del personale docente di fare domanda di inserimento nella graduatoria di province diverse rispetto a quella di provenienza ma collocandosi in coda. La B. sosteneva che si sarebbe collocata in posizione utile per essere immessa in ruolo se fosse stata correttamente inserita nella graduatoria provinciale di Torino secondo il punteggio maturato (“a pettine”).

3. Il giudice dell’appello osservava che non era in discussione e non era più contestato dal MIUR il diritto della docente all’inserimento “a pettine” nella graduatoria provinciale; la dichiarazione del suo diritto in tal senso era superflua e non sorretta dall’interesse ad agire mentre doveva valutarsi il diritto alla assunzione a tempo indeterminato dal settembre 2009.

4. La B. nella graduatoria di coda era collocata alla posizione numero 370 sicchè avrebbe dovuto provare che tutti i docenti collocati in coda con un punteggio superiore non avevano più interesse alla nomina in ruolo mentre sul punto non vi era alcuna allegazione. Tale onere non poteva essere posto a carico dal MINISTERO- neppure in base al principio della vicinanza della prova – in quanto si trattava di fatti relativi a terzi.

5.Tale conclusione non era inficiata dal fatto che la B. fosse titolare della riserva come invalido civile, in quanto ai sensi del D.M. 8 aprile 2009, art. 1, comma 5, la riserva operava esclusivamente nella graduatoria originaria di inserimento e non nelle tre province in cui era possibile la iscrizione opzionale.

6.In ogni caso, la B. avrebbe dovuto allegare e provare di trovarsi in una posizione tale da superare i docenti titolari di riserva “N” che la precedevano in graduatoria, così da collocarsi in posizione utile rispetto agli otto posti di ruolo deliberati per l’anno scolastico 2009-2010.

7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso B.R., articolato in due motivi, cui ha opposto difese il MINISTERO con controricorso; S.A.M., A.D.G. e F.R., intimate quali controinteressate, non si sono costituite.

8.La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione del combinato disposto: degli artt. 348 e 112 c.p.c.; dell’art. 136 Cost. e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 per violazione del giudicato di cui alla sentenza Corte Costituzionale 41/2011; della L. 13 marzo 1999, n. 68, artt. 1 e 3 come interpretati dalla sentenza delle Sezioni Unite 22 febbraio 2007 n. 4110.

2. Ha esposto che la eccezione di non-operatività della riserva nella graduatoria delle tre province opzionali era stata proposta dal MINISTERO nel primo grado ma non era stata riproposta in appello sicchè la decisione assunta violava il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonchè il giudicato formatosi sul proprio diritto ad essere inclusa negli elenchi dei riservisti.

3.La decisione era comunque erronea perchè fondata sulla reviviscenza delle graduatorie “cd. di coda”, poste nel nulla dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011. Essa era inoltre in contrasto con il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (S.U. 22 febbraio 2007 n. 4110; sez.lav. 11 settembre 2007), secondo cui la graduatoria per i titolari della riserva deve essere considerato unica, senza divisione in fasce.

4. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato.

5. Invero, anche in caso di denunzia del vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per ultrapetizione, il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare gli atti a fondamento della censura. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU 22/05/2012, n. 8077).

6.Nella fattispecie di causa la parte ricorrente non ha trascritto la motivazione della sentenza di primo grado nè l’atto di appello del MINISTERO sicchè il Collegio non è in grado di valutare se la questione della non – operatività della riserva di posti nella graduatoria delle province opzionali fosse stata o meno proposta come motivo di appello. Allo stesso modo, neppure risulta trascritto il giudicato che avrebbe consacrato il diritto della B. a far valere lo status di invalida nella graduatoria della provincia di Torino.

7. Il motivo è parimenti inammissibile nella parte in cui censura nel merito la statuizione secondo cui lo status di disabile può essere fatto valere nella sola graduatoria provinciale di provenienza e non nella graduatoria di altre province.

8.La inammissibilità discende dal difetto di interesse della parte ricorrente all’esame della censura.

9.La statuizione di rigetto della domanda, impugnata in questa sede, è fondata anche su un’ autonoma ratio decidendi ovvero la mancanza di prova del fatto che la docente, avvalendosi della riserva, si sarebbe collocata in posizione utile nella comparazione con gli altri riservisti inclusi nella graduatoria.

10.Tale ratio è colta dal secondo motivo di ricorso, di cui va dichiarata la infondatezza, per quanto di seguito argomentato. Ne deriva che dall’eventuale accoglimento della critica qui in esame non potrebbe derivare, comunque, la cassazione della sentenza.

11.Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova.

12.Ha esposto che nell’anno scolastico 2009/2010 erano stati riservati ai disabili diciannove posti (doc. 7 del primo grado: decreto del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Torino 22 agosto 2009 n. 21902). Nello stesso anno scolastico erano stati attribuiti solo otto dei posti disponibili mediante la immissione in ruolo di tutti i riservisti, l’ultimo dei quali con un punteggio inferiore al suo (doc. 9 del primo grado: nota 11.11.2011 n. 22538 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte). Nel successivo anno scolastico 2010/2011 non era stata effettuata alcuna nomina in ruolo di riservisti per mancanza di aspiranti (doc. 9 del primo grado).

13.Pertanto ella, ove inserita nell’elenco dei riservisti per la provincia di Torino, avrebbe ottenuto la immissione in ruolo sin dal settembre 2009.

14.La Corte territoriale aveva dato per certa la esistenza di altri docenti invalidi collocati in graduatoria in posizione preferenziale, circostanza, questa, mai allegata nè provata e che, invece, avrebbe dovuto essere rappresentata dal MINISTERO, in quanto la qualità di riservista non veniva evidenziata nelle graduatorie pubblicate.

15.Inoltre i posti da destinare ai docenti riservisti erano diciannove e non otto, come affermato in sentenza.

16. Il motivo è per un verso inammissibile, per altro verso infondato.

17. Il motivo è infondato nella parte in cui la ricorrente contesta la attribuzione a proprio carico dell’onere della prova.

18.Correttamente la Corte territoriale ha onerato la docente della allegazione e comunque della prova della propria collocazione in graduatoria in posizione utile, quale fatto costitutivo dell’asserito diritto alla immissione in ruolo; diversamente tale domanda assumerebbe carattere meramente esplorativo.

19.Non può invocarsi, invece, la attribuzione dell’onere probatorio secondo il principio di “vicinanza alla prova” rispetto a fatti e documenti (il numero dei docenti riservatari) che la parte interessata ben può acquisire attraverso la istanza di accesso agli atti della graduatoria.

20.Per il resto, la parte ricorrente allega l’omesso esame di fatti storici ovvero il numero dei posti riservati ed il numero dei concorrenti riservatari.

21.Sotto questo profilo la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inconferente dovendo, piuttosto, dedursi il vizio di motivazione.

22. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità ove riqualificato ai termini dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la parte non indica il “come” ed il “quando” il fatto pretesamente non esaminato del numero dei docenti riservatari (rispetto a quello dei posti disponibili) sia stato oggetto di discussione tra le parti nè trascrive il contenuto del documenti richiamati.

23. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

24. Le spese di causa si compensano per l’esito alterno del giudizio nei gradi di merito.

25. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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