Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17929 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/07/2010), n.17929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.V., MEDIASONIC S.R.L., (incorporante la Gioland Roma
sud s.r.l.), in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio
dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che li rappresenta e difende,
giusta, delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE, MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3746/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro C.V., anche nella qualita’ di amministratore unico della Gioland Roma sud s.r.l., proponeva opposizione all’ordinanza – ingiunzione notificata il 4 luglio 2008, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone aveva ingiunto il pagamento di Euro 38.109,81.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione in rito sollevata dall’opposta, con sentenza del 23 febbraio 2009 dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Frosinone in sede ordinaria.
Avverso questa pronuncia hanno proposto istanza di regolamento di competenza con due motivi C.V. e la Mediasonic Srl, nella quale nel frattempo, si e’ fusa per incorporazione la Gioland Roma sud s.r.l..
La D.P.L. di Frosinone ed il Ministero del Lavoro non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.p.c. e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 nonche’ della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 addebitando alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto inapplicabile il foro erariale, non potendo valere ad escluderlo la disposizione del cit.
art. 23, secondo cui l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza puo’ stare in giudizio avvalendosi anche di’ funzionari appositamente delegati.
Cio’ infatti costituisce esercizio di una facolta’ della medesima autorita’ e, trattandosi pur sempre di un’ Amministrazione dello Stato, chi promuove il giudizio ha come criterio certo di competenza il foro erariale, non potendo escludere a priori che l’amministrazione opposta si avvalga per la propria difesa dell’Avvocatura dello Stato.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis e 35 addebitando alla sentenza impugnata di aver erroneamente affermato la competenza del tribunale ordinario, poiche’ con la prima norma denunciata il legislatore ha volutamente accomunato le sanzioni in materia di tutela del lavoro e di previdenza, cosi’ implicitamente, ma chiaramente, estendendo anche alle prime la competenza del giudice del lavoro fino ad allora prevista solo per le seconde dall’art. 35.
Il primo motivo e’ infondato avendo questa Corte affermato il principio – che qui si intende ribadire-secondo cui per le opposizioni alle ordinanze – ingiunzioni e’ funzionalmente competente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 il giudice del luogo della commessa violazione, ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 c.p.c, conseguendo l’inapplicabilita’ del foro della Pubblica Amministrazione alla specialita’ del procedimento di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni, per il quale e’ prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorita’ che ha emesso il provvedimento sanzionatorio (Cass. 2006 n. 14828; v. anche Cass. SU 2008 n. 18036).
Il secondo motivo e’ inammissibile, poiche’ la questione se il medesimo Tribunale debba giudicare la controversia con il rito ordinario ovvero con quello del lavoro e’ inerente alla distribuzione delle controversie all’interno di uno stesso ufficio e non pone percio’ un problema di competenza (v., fra le altre, Cass. 1999 n. 4508; 2004 n. 15391).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Frosinone. Non si deve pronunziare sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Frosinone; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010