Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17929 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28191/2015 proposto da:

C.A.L., C.M. In R., rappresentate e

difese dall’avv. Riccardo Marzo, in virtù di procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M.C., M.G., G.A.M.,

M.U., S.R., S.C., S.S.,

S.A., rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio

Mattioli in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrenti incidentali –

e contro

Mo.Gi.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1061/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 da Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO;

udito l’avv. Mattioli, per i controricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente lite si riferisce alla comproprietà di un edificio sito in (OMISSIS), composto da tre unità, due per civile abitazione e un locale al piano interrato, originariamente oggetto di comunione per quote uguali dei germani S.U., S.O., S.C. e S.N..

A seguito del decesso di S.N. la quota di comproprietà di lui è stata acquistata per successione intestata per due terzi dal coniuge M.A. e per un terzo dai fratelli.

E’ poi deceduto S.C. e la sua quota dell’edificio si è così devoluta ai fratelli S.U. e S.O..

Nella quota di S.U. sono subentrate C.M. e C.A.L., le quali hanno poi acquistato per rappresentazione la quota di S.O., deceduto nel (OMISSIS).

Nella quota di M.A., deceduta nel (OMISSIS), pari a un sesto dell’intero edificio, sono subentrati i nipoti M.U. M.P. e mo.gi..

M.P. è deceduta e al suo posto sono subentrati gli eredi S.R., S.C. e S.A., già parti del giudizio nella fase di merito.

La presente causa è stata promossa da C.M. e C.A.L. nei confronti degli eredi di M.A. per la divisione dell’immobile.

In aggiunta alla domanda di divisione le attrici hanno chiesto la resa del conto nei confronti degli eredi della comproprietaria, deducendo che M.A. aveva goduto dell’appartamento sito al secondo piano dell’edificio in misura maggiore della quota di sua spettanza, e ciò a far tempo dal 1983 e fino al 1994. Le attrici hanno precisato che gli eredi di M.A. avevano proseguito l’occupazione già posta in essere dalla loro dante causa e conseguentemente erano tenuti alla resa del conto in proprio per il periodo successivo al 1994.

Le attrici hanno chiesto che il quantum loro dovuto fosse liquidato in base al valore locativo.

Il tribunale ha disposto la divisione dell’immobile, attribuendo uno dei locali al pian terreno ai convenuti e tutto il resto alle attrici, a favore delle quali disponeva inoltre un conguaglio di Euro 12.318,67.

Il tribunale ha rigettato la domanda di resa del conto, compensando per metà le spese di lite, per il resto poste a carico delle attrici.

La Corte d’appello di Ancona ha riformato la sentenza, restringendo le attribuzioni in natura dei convenuti e ampliando quelle delle attrici, a carico delle quali ha imposto il conguaglio di Euro 3.776,35.

La corte di merito ha riformato la sentenza anche in ordine al rendiconto, condannando gli eredi di M.A. al pagamento della somma di Euro 3.000,00, riferito al periodo a partire da novembre 1984 e fino a novembre 1994, durante il quale M.A. aveva occupato l’appartamento al secondo piano. La stessa corte ha escluso che gli eredi di M.A. avessero obblighi ulteriori per il periodo successivo, in quanto la occupazione aveva riguardato due soli vani, il cui valore non eccedeva la quota di spettanza.

Le appellanti avevano censurato la decisione anche in ordine alle spese di lite, dolendosi del fatto che l’esito della causa le vedeva soccombenti in minima parte e, nondimeno, il primo giudice le aveva condannate a pagare la metà delle spese stesse, senza operare una separata considerazione delle spese di divisione, che erano state anticipate dalle attrici.

La corte d’appello ha accolto la ragione di censura, ponendo le spese di causa, nell’importo liquidato dal primo giudice, a carico delle parti in ragione delle rispettive quote, in applicazione dei principi sulla ripartizione delle spese nei giudizi divisori.

Per la cassazione della sentenza C.M. e C.A. hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

Gli intimati, ad eccezione degli eredi di mo.gi., deceduto dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.

Gli eredi di M.U. sono rimasti intimati.

La causa, già fissata per la pubblica udienza del 15 marzo 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la ragione esposta nella relativa ordinanza, legata alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle eredi di M.U..

In prossimità della pubblica udienza le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. mo.gi. è deceduto dopo la pubblicazione della sentenza d’appello e il ricorso è stato notificato agli eredi di lui i figli M.G., M.M.C. e il coniuge G.A.M..

Avendo appreso della esistenza di una ulteriore figlia di mo.gi., il ricorso è stato autonomamente notificato per l’integrazione del contraddittorio a tale Mo.Gi., quale figlia del defunto mo.gi., in un primo tempo pretermessa.

La vicenda non rileva alcuna anomalia, nè richiede alcun intervento da parte della Corte in considerazione della tardività della notifica.

Gli eredi della parta deceduta nel corso del processo, per il disposto dell’art. 110 c.p.c., debbono tutti partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari (Cass. n. 779/1997). Conseguentemente è applicabile il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui “l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica (Cass. n. 18364/2013); in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione” (Cass. n. 3071/201; n. 11552/2013; n. 27927/2018).

2. Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha liquidato l’eccedenza del godimento rispetto alla quota di M.A. a partire dal novembre 1984, mentre l’occupazione era iniziata già a partire dal gennaio 1983 ed era cessata nel corso del processo.

Si sostiene inoltre che la corte di merito ha errato nell’escludere l’obbligo dei convenuti per il periodo successivo al 1994. Il rilievo, su cui è fondata la decisione, che l’occupazione ulteriore aveva riguardato solo due vani, non tiene conto che l’occupazione di due stanze equivale a occupazione dell’intero immobile, impedendo agli altri compartecipi l’uso diretto e la concessione in godimento a terzi.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 723 e 728 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5).

I ricorrenti si dolgono del fatto che, nella determinazione del valore del godimento in misura eccedente la quota, la corte d’appello ha ridotto l’importo derivante dalla proporzione dei valori. Si sostiene che il consulente, dopo aver stabilito il valore locativo dell’intero bene nell’importo di Euro 15.157,82, aveva indicato l’eccedenza rispetto al valore della quota di M.A. in misura pari al 20,33% del valore complessivo. Il calcolo quindi rilevava che l’eccedenza era pari a Euro 3.384,74, mentre la corte d’appello ha liquidato la minore somma in Euro 3.000,00, con una ingiustificata riduzione di oltre l’11% del dovuto. Si sostiene che la riduzione non è giustificabile con il generico richiamo all’equità, trattandosi non di risarcimento del danno, ma di debito da conguaglio.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 431/1998 e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Nel determinare il quantum dovuto per il periodo di occupazione successivo all’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, il consulente avrebbe dovuto considerare il canone di mercato non l’equo canone.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La Corte d’appello, nel regolare le spese del giudizio di primo grado, ha considerato l’intero importo liquidato dal primo giudice alla stregua di spese della divisione, da porre per la totalità a carico della massa, mentre si trattava di spese di soccombenza, soccombenza che l’esito del giudizio d’appello aveva sovvertito.

Il quinto motivo, coordinato al motivo precedente, denuncia ancora violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La corte d’appello, nel porre le spese del giudizio di primo grado a carico dei condividenti in ragione delle quote, non si era avveduta che le spese liquidate dal tribunale erano spese di soccombenza e non spese della divisione. Queste ultime erano state anticipate per intero dalle attrici, che sul punto avevano chiesto invano alla corte di merito la correzione dell’errore materiale incorso nella sentenza.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in materia di comodato.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha negato che il godimento della superficie al secondo piano riflettesse l’esistenza di un contratto di comodato intercorso fra M.A. e gli altri comproprietari.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia l’errore commesso dalla corte d’appello nella liquidazione dell’importo accordato alle controparti per l’occupazione di beni comuni. L’obbligo a carico di M.A. non decorreva dalla data iniziale del periodo di occupazione, ma solo a partire dalla missiva inoltrata dalle attrici il 17 ottobre 1992. Inoltre, la liquidazione andava operata limitatamente alla quota della loro dante causa e non anche a quella di S.O., deceduto solo nel (OMISSIS) senza avere mai accampato pretese per tale titolo.

3. E’ prioritario l’esame dei motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

La corte ha escluso che i compartecipi avessero concluso un contratto di comodato tale da giustificare il godimento della unità immobiliare da parte di M.A..

Essa ha valutato gli elementi rilevanti in proposito (i rapporti fra i compartecipi, l’invito rivolta da O. alla cognata di trasferire la residenza nell’immobile, le rassicurazioni rivolte dal medesimo O. alla cognata, dopo la rivendicazione dei diritti da parte delle attuali ricorrenti), e ha riconosciuto che i medesimi non consentissero desumere l’esistenza di un accordo per la concessione gratuita del godimento di una parte della cosa comune.

Tali considerazioni non rilevano alcun errore logico o giuridico, per cui la censura si risolve nella inammissibile richiesta al giudice di legittimità di una nuova valutazione degli stessi elementi già considerati dal giudice di merito: ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 2465/2015).

Si deve aggiungere che il godimento da parte di uno dei comproprietari di una porzione dell’immobile eccedente la misura della quota, e al limite della cosa intera, in assenza di opposizione degli altri, non implica necessariamente un titolo contrattuale concorrente con la comproprietà. Sempre che il titolo o la legge non dispongano diversamente, ciascun comunista, essendo titolare di un diritto su tutta quanta la res communis “può servirsi della cosa comune”, senza però impedire agli altri di servirsene ugualmente (art. 1102 c.c., comma 1). La facoltà di uso non è dunque proporzionata alla quota, ma è una facoltà integrale non esclusiva (infra). Nello stesso tempo le considerazioni che precedono implicano la fondatezza della ulteriore censura mossa con il ricorso incidentale, con la quale si evidenzia che il problema della non proporzionalità dell’uso rispetto alla quota di comproprietà fu sollevato per la prima volta dalle attuali ricorrenti solo con la missiva del 17 ottobre 1992.

Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. n. 2423/2015; n. 24647/2010).

La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio, dal quale conseguiva che il diritto dei compartecipi nei confronti di M.A. non poteva avere decorrenza precedente la missiva del 17 ottobre 1992, essendo incontroverso che, per il periodo precedente, gli altri comproprietari non avevano obiettato alcunchè all’uso della porzione della parte della stessa M.A..

E’ fondato anche l’ulteriore profilo di censura proposto con il motivo in esame: essendo in quel momento ancora vivo O. la liquidazione va accordata nei limiti della quota di cui erano in quel momento titolari le attrici. Nello stesso tempo il dies ad quem della liquidazione, fondatamente (infra) fissato dalla corte di merito nel novembre 1994, quando A. lasciò l’abitazione, assorbe la ulteriore questione, ventilata dai ricorrenti incidentali, circa l’insussistenza di pretese accampabili dalle attuali ricorrenti principali nella loro qualità di eredi di S.O., morto nel (OMISSIS).

4. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del ricorso incidentale comporta il rigetto del primo motivo del ricorso principale, per la parte in cui si pretende di fissare una decorrenza dell’obbligo indennitario anteriore a quella della missiva dell’ottobre 1992. Il motivo è autonomamente infondato nella parte in cui si censura la decisione per avere negato il carattere abusivo dell’occupazione per il periodo successivo all’abbandono della casa da parte di A., avvenuto nel 1994 a seguito del trasferimento in casa di riposo. La corte di merito ha motivato il rigetto della domanda, argomentando che la porzione occupata dai convenuti non eccedeva la misura della rispettiva quota. Risulta da questo rilievo che la corte d’appello ha assunto, quale criterio per determinate la reciproca posizione dei comunisti, il rapporto fra la quota e il valore della porzione oggetto di uso esclusivo. Le ricorrenti non contestano tale criterio in linea di principio, ma assumono che l’occupazione di due vani equivale a occupazione dell’intera unità abitativa, che non potrebbe essere utilizzata per l’affitto o direttamente dalle aventi diritto.

Il rilievo trascura che i convenuti, seppure per una quota minore, sono pur sempre comproprietari della cosa e quindi, fermo il diritto di pari uso degli altri, abilitati a servirsene. Una volta accertato che il godimento è mantenuto nei limiti della quota (e pacifica l’intenzione dei comunisti di attenersi a tale criterio nella valutazione delle reciproche posizioni), ai fini della sussistenza del pregiudizio per l’impedimento del diverso uso dell’unità abitativa, occorreva dimostrare che i compartecipi, in sede di amministrazione, avevano deliberato di pervenire a un diverso regime di utilizzazione della cosa intera attraverso il godimento promiscuo o attraverso la concessione del bene in godimento a terzi (c.d. godimento indiretto) (Cass. n. 2902/1974). Non risulta che l’esistenza di una tale decisione sia stata dedotta in causa dalle attrici, attuali ricorrenti. Consegue che la pretesa alla liquidazione di una indennità per l’occupazione successiva al trasferimento altrove di A., in quanto non sorretta dalla dimostrazione del presupposto della stessa pretesa, è stata correttamente rigettata dalla corte d’appello.

5. Il terzo, il quarto motivo e il quinto motivo del ricorso principale sono assorbiti.

In conclusione è accolto il ricorso incidentale nei limiti di cui sopra.

E’ rigettato il primo motivo del ricorso principale, sono assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

La sentenza è cassata in relazione al ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Ancog in diversa di composizione che a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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