Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17929 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16029/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro in carica

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 53,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

23/12/2014, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Antonello Ciervo difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza in data 12 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Bologna, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’interno contro la sentenza del Tribunale di S.S. (cittadino ivoriano, di etnia dioula, il quale – premesso di appartenere al credo musulmano come tutti gli abitanti del nord della Costa d’Avorio – aveva esposto di essere fuggito dal paese natale a seguito dell’uccisione di vari suoi familiari, per mano di esponenti armati dell’opposta etnia, meridionale e filogovernativa, ostile alla gente di sua appartenenza). Secondo la Corte territoriale, andava respinto l’appello del Ministero in quanto: a) il racconto del ricorrente aveva credibilità e non era stato contestato; b) non erano state mosse obiezioni alle fonti utilizzate dal Tribunale nè alle indicazioni dell’appellato. Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, con atto notificato il 15 giugno 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme sostanziali (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14). S.S. ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè, con riferimento al riparto dell’onere della prova in ordine ai fatti rilevanti ai fini del riscontro dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, non tiene conto che: a) nella materia trattata, i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007. Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell’interpretazione conforme elaborato dalla (giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell’interpretazione della L. n. 30 del 1990, art. 1, comma 5, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell’entrata in vigore dell’espressa previsione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. (Sez. U, Sentenza n. 27310 del 2008); b) che, di conseguenza, anche in presenza di una non contestazione della linearità della narrazione posta a base del ricorso introduttivo e della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il giudice di merito ha il dovere di compiere un’attività istruttoria ufficiosa ciò che risulta essere stata svolta attraverso il riferimento ad un rapporto (del 2012) di Amnesty International (p. 3 della sentenza) che, pertanto, ingiustamente il Ministero ricorrente reputa datato ed al quale nulla contrappone, sia pure soltanto sul piano delle allegazioni rilevanti, limitandosi a invocare la metodologica necessità di approfondire l’istruttoria attraverso l’ausilio di generici organismi nazionali ed internazionali e senza l’allegazione di fatti che, pure, in quanto massimo organismo amministrativo deputato a raccoglierli, avrebbe potuto indicare, se non altro per contrastare quanto giudizialmente accertato; c) che, infine, se è vero che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello status, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità plico-fisica (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10177 del 2011) è pur vero che la narrazione delle ragioni individuali deve essere inserita nel contesto relativo alla situazione del Paese di provenienza, la cui consistenza se non può essere costituita da generiche affermazioni ma esige un qualche accertamento, per essere seriamente contestata deve far riferimento a reputate e apprezzate fonti istituzionali internazionali (L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees), Osservatori vari, Riviste specializzate nell’analisi dei sistemi politico-giuridici, ecc.) che ormai sono facilmente accessibili anche solo attraverso la consultazione della rete internet e che permettono di verificare lo stato effettivo delle libertà ed i termini della ipotizzata loro violazione ed i rischi per le minoranze (politiche, razziali, religiose, ecc.) che si assumono discriminate (e che nella specie non sono state minimamente menzionate o richiamate). In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche; che la complessità e specialità della situazione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite; che va dato atto che alla reiezione del ricorso non segue il raddoppio del contributo unificato, essendo la ricorrente un’Amministrazione dello Stato.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e compensa le spese fra le parti del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 della Corte di Cassazione, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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