Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17929 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINALE

MARMAGGI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANNINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.M.T., in proprio ed in qualità di titolare

dell’omonima impresa individuale D.P.M.T. con

insegna “(OMISSIS)” domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ENRICO MONTI, STEFANO MONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 23.3.2017 n. 753, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da M.P. e confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda proposta dalla M. nei confronti di D.P.M.T., titolare della omonima impresa individuale relativa a somministrazione di alimenti e bevande, avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla attrice a causa della ingestione di cibo avariato.

La Corte territoriale ha ritenuto superato il motivo di gravame che censurava la statuizione della decisione di primo grado di inammissibilità della memoria istruttoria di parte attrice, in quanto trasmessa telematicamente ma sfornita di attestazione di conformità autografa del difensore, in quanto le prove reiterate dalla M. con l’atto di appello erano state esaminate e dichiarate irrilevanti od inammissibili – perchè vertenti su valutazioni – con ordinanza collegiale depositata in data 2.5.2012.

Corretta doveva inoltre ritenersi la valutazione probatoria compiuta dal Tribunale di Rimini, in quanto, da un lato erano certamente utilizzabili le dichiarazioni del teste Da.Pi., definitamente assolto dal reato ex art. 372 c.p. a seguito della sentenza penale della Corte di cassazione n. 47271/2015 che aveva annullato senza rinvio la decisione di condanna della Corte d’appello di Bologna n. 5767/2013; dall’altro l’esame negativo biotossicologico e le altre emergenze istruttorie convergevano tutte per la esclusione della responsabilità della titolare dell’esercizio commerciale, non assumendo rilievo la mancata opposizione al decreto penale di condanna in quanto provvedimento insuscettibile di spiegare efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 460 c.p.p., comma 5; nè potevano trassi elementi probatori dirimenti dalle relazioni medico legali presentate dalla M., in quanto dalla documentazione sanitaria prodotta emergeva soltanto la sintomatologia soggettiva riferita dalla stessa, senza alcun altro riscontro medico obiettivo.

La sentenza di appello è stata impugnata da M.P. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso D.P.M.T..

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 115 c.p.c. “per omesso esame di un fatto decisivo” relativo alla “diversa valutazione probatoria della testimonianza del sig. De.Pi.Do.”;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 459 c.p.p., in relazione all’art. 115 c.p.c. “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” relativamente alla “rilevanza probatoria nel giudizio civile del decreto penale di condanna non opposto”;

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione all’art. 183 c.p.c. “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” relativamente “alla mancata motivazione da parte del giudice della non ammissione della c. t. u. richiesta a conferma dell’esistenza del nesso causale”;

Assume la ricorrente che la sentenza di appello palesava insanabili vizi di carenza assoluta di motivazione tale da renderla invalida, atteso che la Corte territoriale:

a) aveva attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni del teste Da.Pi., non avvedendosi che la Corte di cassazione penale aveva annullato la sentenza di appello assolvendo l’imputato dal reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.perchè “il fatto non costituisce reato” non ritenendo raggiunta al prova del dolo: risultando quindi accertato l’elemento materiale del reato, e dunque risultando la difformità dal vero delle dichiarazioni dallo stesso rese nella testimonianza fornita nel giudizio civile;

b) aveva negato rilevanza probatoria alla mancata opposizione proposta dalla titolare dell’esercizio commerciale al decreto penale emesso nei suoi confronti (per violazione delle norme sulla igiene degli alimenti), non tenendo conto che il fatto accertato nel decreto penale bene avrebbe potuto essere confrontato con le ulteriori risultanze istruttorie in considerazione della sua autonoma valenza probatoria;

c) non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al rifiuto di ammissione di c.t.u..

I motivi così formulati, pure ammissibili, sono infondati.

Occorre premettere che la nuova formulazione del testo normativo, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012: D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 cit.), ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, esclusivamente nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Al di fuori del controllo sull’errore, in cui è incorso il Giudice di merito, per omessa considerazione di un “fatto storico”, principale o secondario, ex se idoneo – qualora fosse stato correttamente considerato – a sovvertire l’esito della lite, residua soltanto la verifica della esistenza della motivazione, quale requisito essenziale di validità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), verifica da condurre in relazione al contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e che si risolve nella affermazione di invalidità in quei soli casi in cui -a parte l’ipotesi di scuola della mancanza materiale dell’apparato argomentativo inserito nel corpo della sentenza documento- dalla lettura del provvedimento non sia dato discernere in alcun modo la ragione per la quale il Giudice ha reso la decisione, ipotesi che sono state individuate “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui il requisito minimo di validità non risulta soddisfatto soltanto in “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile”.

Da quanto precede, esula del tutto, quindi, dal paradigma del vizio di legittimità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, puntualmente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove “non legali” da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre opportunamente precisare, in proposito, che non è -evidentemente – consentito riproporre sotto altra forma paradigmatica, attraverso la denuncia del combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la medesima censura diretta a veicolare quegli stessi “vizi di logicità” che la norma ha inteso esplicitamente eliminare dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che – indipendentemente dal carattere manifestamente elusivo della riforma processuale riconoscibile in tale operazione – la denuncia di asserita violazione del corretto esercizio del principio del “libero convincimento” ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è riservato in via esclusiva al Giudice di merito ed in quanto tale è insindacabile in sede di legittimità: deve ritenersi, infatti, assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (processuali), traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Ineludibile corollario della precedente affermazione è che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare, evidentemente, una “trasformazione” del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” – non più sindacabile in sede di legittimità – in un vizio di “errore di diritto” (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente censurabili -attraverso la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c. – asseriti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), comportando una tale censura pur sempre l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, che non trova accesso nel giudizio di cassazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

L’alternativa che pone il nuovo paradigma del vizio di legittimità inerente l'”errore di fatto” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rispetto ad altri eventuali vizi logici della motivazione, diversi da quelli – ricadenti in detta norma processuale e – riconducibili all'”omesso esame di un fatto storico decisivo”, viene definitivamente ad essere risolta dal Legislatore nella sola possibilità di impugnazione della sentenza in termini di “validità/invalidità” del requisito essenziale della motivazione, previsto dall’art. 111 Cost., comma 6, e specificato dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), (e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.), quale elemento costitutivo del provvedimento giurisdizionale, da intendersi, sia sotto il profilo formale della materiale scrittura che va a comporre le parti di cui deve essere composto il documento “sentenza” (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)), sia sotto il profilo sostanziale della forma espressiva-comunicativa dell’argomento giustificativo che presiede alla relazione istituita tra la premessa accertativa-qualificatoria dei fatti storici e la regola di diritto ad essi applicata, diretta alla produzione della realtà giuridica, in ciò consistendo il controllo di legittimità sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, e cioè sul suo “contenuto minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, controllo da effettuarsi con riferimento a quei soli parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in “vizio di violazione di legge”, e che ha per oggetto esclusivamente il contenuto del documento – sentenza, dovendo il vizio emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Tanto premesso occorre subito chiarire che la ricorrente, pur nella generica indicazione delle norme violate e nell’improprio riferimento alla omessa considerazione di un fatto decisivo, ha inteso impugnare le statuizioni della sentenza per nullità determinata da assoluta carenza del requisito di validità della motivazione, censurando “a monte” la assoluta illogicità 1 – della efficacia probatoria riconosciuta alle dichiarazioni rese dal teste imputato del reato ex art. 372 c.p. ed assolto con sentenza perchè il fatto non costituisce reato; 2 – della inutilizzabilità probatoria del decreto penale di condanna; 3 – della mancanza di motivazione in ordine alla non ammissione della c.t.u..

Le censure, correttamente ricondotte, quindi, nell’alveo del vizio di nullità processuale per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), debbono ritenersi ammissibili anche se nella rubrica non viene denunciata la predetta norma processuale, alla stregua del principio, al quale il Collegio intende dare seguito, secondo cui l’erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 18/03/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 7882 del 05/04/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018).

Il primo motivo deve ritenersi tuttavia infondato, mentre il secondo ed il terzo sono privi dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Con il primo motivo si censura la sentenza di appello per aver invertito la efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal teste De.Pi..

La critica è infondata in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza della Corte di appello e dalla stessa esposizione del motivo di ricorso, la dichiarazione resa dal teste De.Pi. in sede civile non era affetta da falsità in ordine ai fatti riferiti, dovendo piuttosto considerarsi tendenziosa o reticente, in quanto, accanto ad un contenuto di verità rivelato dal teste (i clienti non avevano rivolto personalmente al De.Pi. alcuna rimostranza circa la qualità dei cibi ingeriti e si erano recati nuovamente alla spiaggia dopo aver consumato), era rimasto, invece, occultato un ulteriore contenuto di verità concernente il fatto che i clienti si erano lamentati con la titolare dell’esercizio commerciale ed avevano ritirato in spiaggia gli effetti personali per recarsi presso il Pronto Soccorso di (OMISSIS). Ne segue che la “utilizzabilità”, nel giudizio di ponderazione probatoria, della dichiarazione “parziale” del teste, non individua una attività del Giudice di merito violativa dell’oggetto dell’accertamento compiuto in sede penale (assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice; carenza di completezza dei fatti riferiti dal teste), quanto piuttosto una attività valutativa del compendio istruttorio, laddove dal difforme comportamento tenuto dai clienti nei confronti del dipendente e della titolare dell’esercizio commerciale, la Corte territoriale ha inteso ravvisare un elemento indiziario non decisivo – alla stregua delle altre risultanze istruttorie – a supportare la prova dei fatti come allegati dalla M..

Trattasi di valutazione di merito che attiene all’ambito del convincimento del Giudice -insindacabile in sede di legittimità – e che non trasmoda in una assoluta incomprensibilità delle ragioni poste a fondamento del “decisum”.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non utilizzabile ai fini del predetto giudizio di ponderazione delle prove i fatti per come individuati nel decreto di condanna penale non opposto da D.P., trattandosi di provvedimento insuscettibile di spiegare efficacia di giudicato nel giudizio civile.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto fondato su un documento del quale la ricorrente:

1 – omette del tutto di trascrivere il contenuto;

2 – non fornisce alcuna indicazione in ordine al luogo in cui può esser rinvenuto nei fascicoli processuali di merito;

3 – neppure indica tra i documenti allegati in calce al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Essendo appena il caso di ribadire che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016). Ed analogamente prescritto a pena di inammissibilità è il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, trattandosi di adempimento indispensabile per consentire a questa Corte il riscontro documentale dell’errore denunciato (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010; id. Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 23575 del 18/11/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018).

La critica è, peraltro, anche infondata.

Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’appello non si è affatto limitata a ritenere precluso qualsiasi utilizzo del decreto penale di condanna in base al disposto dell’art. 460 c.p.p., comma 5, ma ha valutato gli elementi di giudizio del decreto penale di condanna, trattandosi di documento da cui il giudice di merito può fondare il proprio convincimento, sebbene non spieghi alcuna efficacia vincolante, al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non della cosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi di giudizio, sia pure non vincolanti. La Corte territoriale ha ritenuto che il decreto si fondasse esclusivamente su dichiarazioni della parte offesa che non avevano trovato riscontri obiettivi nelle altre risultanze istruttorie. Inconferente al riguardo è il richiamo operato al precedente (in materia civile e non penale, come erroneamente riferito nel ricorso) di questa Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 26401 del 26/11/2013 che non ha affatto affermato la efficacia extrapenale del decreto penale di condanna, ma ha piuttosto ribadito che il decreto penale di condanna, anche se divenuto irrevocabile, non vincola il Giudice civile il quale, dalla “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” contenuta nel decreto ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 1, lett. c), può comunque trarre il proprio convincimento in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nel giudizio per il risarcimento del danno.

Anche il terzo motivo è inammissibile, per difetto del requisito ex art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3.

Oltre alla reiterazione di massime giurisprudenziali in ordine a vizi di nullità della sentenza per omessa motivazione circa il rifiuto di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sollecitata dalla parte, la ricorrente ha, infatti, omesso del tutto di fornire indicazione puntali sulla rinvenibilità nel fascicolo processuale dei documenti – certificati trasmessi al datore di lavoro; relazioni peritali di parte – il cui contenuto non è stato descritto – che avrebbero supportato la richiesta di espletamento della indagine tecnica.

In ogni caso la critica appare infondata, atteso che il Giudice di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha motivato il rifiuto di ammissione della c.t.u. sul nesso eziologico tra le lesioni ed i postumi invalidanti allegati, ritenendo priva di alcun riscontro clinico oggettivo la “sintomatologia soggettiva” meramente riferita dalla M., e dunque ritenendo insufficienti i dati obiettivi, accertati dai sanitari, in base ai quali potere demandare all’ausiliario la verifica della causa di una patologia effettivamente dimostrata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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